Simpego Assicurazione economia domestica Home (dicembre 2024)
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Edizione dicembre 2024
Si applica a:
- Assicurazione mobilia domestica
- Assicurazione responsabilità civile privati
- Assicurazione stabili
- HomeAssistance 24h
- Colpa grave
- Assicurazione infortuni
- Disoccupazione
- Assicurazione viaggio
Indice
A – Disposizioni generali
A.1 Oggetto del contratto
A.2 Validità temporale
A.3 Modifiche del contratto
A.4 Obbligo di diligenza
A.5 Obblighi in caso di sinistro
A.6 Riduzione della prestazione assicurativa
A.7 Esigibilità di un risarcimento
A.8 Cessione di diritti
A.9 Premio
A.10 Franchigie
A.11 Sottoassicurazione
A.12 Foro competente
A.13 Comunicazioni
A.14 Basi legali
A.15 Sanzioni
I – Assicurazione viaggio
I.1 Contatto e assicuratore
I.2 Copertura territoriale
I.3 Persone assicurate
I.4 Animali domestici assicurati
I.5 Definizione di viaggio
I.6 Comportamento da adottare in caso di malattia o infortunio
I.7 Anticipo delle spese
I.8 Clausola di sussidiarietà
I.9 Esclusioni generali
I.10 Esclusione di responsabilità
I.11 Assicurazione delle spese di annullamento
I.12 Assistenza alle persone
I.13 Riduzione della franchigia per veicoli a noleggio
I.14 Spese di cura
I.15 Assistenza ai veicoli
I.16 Definizioni assicurazione viaggio
Simpego Assicurazioni SA (di seguito denominata «simpego»), Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo è l’assicurazione che assume il rischio e il fornitore di prestazioni per tutte le coperture assicurative descritte nelle presenti CGA, ad eccezione dell’Assicurazione viaggio. simpego è il gestore contrattuale per tutte le coperture assicurative descritte nelle presenti CGA.
TAS Assicurazioni SA (di seguito denominata «TAS»), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE) è l’assicurazione che assume il rischio e il fornitore di servizi per l’assicurazione viaggio.
Le coperture assicurative stipulate sono riportate nel contratto di assicurazione. L’oggetto del contratto risulta dal contratto di assicurazione, dalle presenti Condizioni generali di assicurazione e dalle eventuali condizioni particolari di assicurazione.
- L’inizio del contratto è stabilito nel contratto di assicurazione. L’assicurazione viene stipulata per la durata di un anno e si rinnova tacitamente per l’anno contrattuale successivo, a meno che una delle parti non la disdica prima della scadenza dell’anno contrattuale o simpego sottoponga al contraente una modifica del contratto a partire dal nuovo anno contrattuale. L’assicurazione copre i danni che sono stati causati durante il periodo contrattuale. Per tutte le coperture, tranne quelle della Responsabilità civile privata e dell’Assicurazione viaggio, l’assicurazione copre anche i danni insorti durante il periodo contrattuale, ossia i danni che vengono riscontrati per la prima volta durante il periodo contrattuale.
- La disdetta del contratto deve pervenire a simpego almeno un giorno prima della fine dell’anno contrattuale. Se il contratto viene disdetto da simpego alla fine dell’anno contrattuale, una comunicazione relativa alla disdetta sarà inviata all’altra parte entro 30 giorni prima della scadenza dell’anno contrattuale.
- Se specificato nel contratto di assicurazione, il contraente dell’assicurazione può esercitare un diritto di recesso giornaliero. Il contratto termina non prima del giorno successivo al ricevimento da parte di simpego della disdetta del contratto o in una data successiva a scelta. Dovrà essere pagato il supplemento indicato nel contratto di assicurazione.
- Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, tutte le parti (ossia il contraente, simpego o TAS per la copertura dell’assicurazione viaggio) possono disdire il contratto in toto o in parte. Simpego risp. TAS è tenuta a risolvere il contratto al più tardi al momento del versamento dell’indennizzo o dell’erogazione della prestazione assicurativa, il contraente dell’assicurazione al più tardi 4 settimane dopo il versamento dell’indennizzo o dell’erogazione della prestazione assicurativa. Se il contraente dell’assicurazione disdice il contratto, la responsabilità di simpego risp. TAS termina 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta. Se è simpego o TAS a recedere dal contratto, la sua responsabilità termina 4 settimane dopo che il contraente dell’assicurazione ha ricevuto la disdetta.
- Dopo un’eventuale modifica della situazione relativa all’economia domestica (ingresso o uscita di persone assicurate), l’assicurazione si applica fino allo scadere dell’anno assicurativo in corso e comunque per un minimo di 6 mesi nella sede precedente e in quella nuova in Svizzera. Restrizione: in caso di ingresso di nuove persone assicurate, la copertura si applica solo alla nuova sede.
- In caso di trasloco all’interno della Svizzera, l’assicurazione si applica alla sede precedente per ulteriori 6 mesi e alla nuova sede a partire dalla data di notifica all’Ufficio controllo abitanti.
- In caso di trasferimento all’estero, la copertura per economia domestica, responsabilità civile, HomeAssistance 24h, assicurazione contro gli infortuni, disoccupazione e assicurazione viaggio si estingue immediatamente, ossia alla data di partenza dal precedente Comune di domicilio.
- Cambio di proprietà di stabili assicurati (cambiamento di proprietario):
- I diritti e i doveri passano al nuovo proprietario. Il nuovo proprietario può recedere dal contratto fino a 30 giorni dopo il cambio di proprietà.
- Cambio di proprietà in seguito a decesso: i diritti e i doveri passano agli eredi. Gli eredi possono recedere dal contratto fino a 3 mesi dopo il cambio di proprietà. Se gli eredi, non essendo a conoscenza del contratto in essere, stipulano un nuovo contratto per lo stesso rischio, la copertura assicurativa termina con l’entrata in vigore del nuovo contratto, almeno per le coperture che sono assicurate nel nuovo contratto oppure, su richiesta degli eredi, per l’intero contratto.
- Diritto di recesso di simpego in caso di cambio di proprietà: simpego può risolvere il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del cambio di proprietà. In tal caso la copertura assicurativa termina 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente o degli eredi.
- Modifiche del contratto
In caso di cambiamento di premio, di franchigia, di prestazione, di ritenute di legge, di tasse o di supplementi, simpego può richiedere la modifica del contratto. La stessa comunicherà la modifica al contraente dell’assicurazione al più tardi 25 giorni prima della sua entrata in vigore. Se il contraente dell’assicurazione non è d’accordo con la modifica, può recedere dalla parte interessata dalla modifica o dall’intero contratto nel momento in cui la modifica entrerebbe in vigore. Se entro l’ultimo giorno prima dell’entrata in vigore della modifica simpego non riceve una disdetta dal contraente, si presume il consenso di quest’ultimo alle modifiche contrattuali. Le modifiche alle ritenute di legge o ad una copertura stabilita per legge non danno diritto alla disdetta.
Le persone assicurate devono rispettare l’obbligo di diligenza e, in particolare, devono attuare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate dai i rischi assicurati.
- Il contraente deve informare immediatamente simpego di tutti i sinistri online/tramite e-mail/posta/telefono e seguire le istruzioni di simpego:
E-mail: claims@simpego.ch
Telefono: +41 58 521 11 11
Sito web: www.simpego.ch Se il sinistro riguarda l’assicurazione viaggio, TAS deve essere immediatamente informata online/telefonicamente e ne vanno osservate le istruzioni:
Telefono: +41 58 827 59 95
Sito web: https://tas-assicurazioni.ch/sinistro Le emergenze mediche e i guasti (sinistri di assistenza ai veicoli) devono essere obbligatoriamente annunciati telefonicamente. - Il contraente dell’assicurazione e le persone assicurate sono obbligati ad adottare misure volte a prevenire o a ridurre un sinistro. Prima della constatazione del sinistro non è possibile apportare alcuna modifica agli oggetti danneggiati né richiedere alcuna prestazione di assistenza senza il consenso di simpego o, nel caso dell’assicurazione viaggio, senza il consenso di TAS.
- Il contraente ha l’obbligo di dimostrare il verificarsi di un evento assicurato e l’ammontare del danno. Su richiesta di simpego o, nel caso dell’assicurazione viaggio, di TAS, occorre presentare giustificativi originali del sinistro e delle spese rimborsate. La somma assicurata non costituisce una prova né dell’esistenza né del valore delle cose assicurate (o della prestazione di assistenza assicurata) al momento del verificarsi del sinistro.
- Tutte le informazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influiscono sulla constatazione delle circostanze del sinistro devono essere comunicate tempestivamente e spontaneamente, in modo completo e accurato dal punto di vista del contenuto. Quanto sopra vale anche per le dichiarazioni fatte alla polizia, alle autorità, agli esperti e ai medici. Se il contraente non adempie tali obblighi, simpego o, nel caso dell’assicurazione viaggio, TAS può rifiutare le prestazioni. simpego o, nel caso dell’assicurazione viaggio, TAS ha il diritto di richiedere una denuncia scritta del sinistro. La persona avente diritto deve dimostrare il verificarsi e l’entità del danno. simpego e TAS sono autorizzate a svolgere tutte le indagini e a raccogliere tutte le informazioni necessarie ai fini della constatazione del sinistro. I documenti necessari devono essere consegnati a simpego e a TAS.
- In caso di infortuni con lesioni a persone, il medico curante deve essere sollevato dal segreto professionale. Può essere disposto un esame effettuato da un medico di fiducia o, in caso di decesso, un’autopsia.
- Le riparazioni delle cose assicurate devono essere autorizzate da simpego nel caso in cui le spese previste siano superiori a CHF 500. In caso di danni casco, occorre informare al più presto simpego, indipendentemente dall’ammontare del danno.
- Per tutti i danni connessi a furto o a tentativo di furto, occorre sporgere immediatamente denuncia alla polizia locale.
- Nel caso vengano ritrovati degli oggetti rubati, l’assicurato deve informarne immediatamente simpego. Se simpego ha già pagato il relativo indennizzo o erogato la prestazione assicurativa, l’avente diritto deve restituire l’indennizzo detraendo un eventuale risarcimento in caso di riduzione del valore o i costi di riparazione oppure deve mettere gli oggetti a disposizione di simpego.
- Se per una cosa o una qualità assicurata è previsto un limite massimo di retribuzione annua, in caso di sinistro il contraente deve dimostrare che questo limite non è stato superato.
- Per poter richiedere le prestazioni di HomeAssistance 24h, la centrale di assistenza deve essere immediatamente informata del verificarsi del sinistro.
- Simpego è autorizzata a risolvere tutti i contratti di assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile e stabili del contraente se, in caso di sinistro, un avente diritto o un suo rappresentante omette intenzionalmente di comunicare i fatti o li comunica erroneamente o troppo tardi.
- In caso di danni da perdita o da trasporto assicurati che si verificano mentre la cosa assicurata si trova presso un’azienda di trasporti, logistica, viaggi o simile, è necessario presentare la conferma del rifiuto dell’obbligo di prestazione da parte dell’azienda incaricata. Inoltre, i danni da trasporto devono essere segnalati a simpego entro 10 giorni dal loro verificarsi.
- Il contraente si impegna a non riconoscere eventuali rivendicazioni di terzi in relazione a un sinistro né a firmare documenti redatti in una lingua a lui sconosciuta.
- Riduzione della prestazione assicurativa
- In caso di grandi eventi naturali, le imprese di assicurazione possono limitare le loro prestazioni come segue: se la somma degli indennizzi per un evento assicurato relativo a un solo contraente supera i CHF 25 milioni, essa verrà ridotta a questo importo. Nel calcolo non vengono inclusi gli indennizzi per stabili e beni mobili. I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un unico evento allorché sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
- In caso di violazione colposa delle disposizioni o degli obblighi legali o contrattuali durante il periodo del contratto, in particolare dell’obbligo legale di ridurre il danno e dell’obbligo di diligenza contrattuale, simpego o, nel caso dell’Assicurazione viaggio, TAS può ridurre o rifiutare le prestazioni.
- Esigibilità di un risarcimento
Un risarcimento diventa esigibile quando non esistono dubbi sulla legittimità e l’ammontare della richiesta e se non sono in corso indagini di polizia o inchieste penali in relazione al sinistro contro il contraente dell’assicurazione o l’avente diritto.
I diritti alle prestazioni assicurate non possono essere trasferiti o ceduti prima di essere stati definitivamente accertati e senza il consenso esplicito di simpego o, nel caso dell’Assicurazione viaggio, TAS.
- Il premio si basa sulla copertura assicurativa scelta nonché sulle informazioni fornite dal contraente dell’assicurazione sulla sede assicurata, sulle persone assicurate e sulle somme assicurate. Simpego deve essere informata immediatamente in caso di modifica di tali informazioni. Dopo di ciò, simpego avrà il diritto di adattare il contratto e la copertura assicurativa alle mutate condizioni.
- Dopo un caso di sinistro il premio resta invariato. Fanno eccezione i risanamenti in singoli casi.
- In caso di pagamento rateale è previsto un supplemento.
- A tutela dell’ambiente viene addebitato un supplemento per i documenti dei clienti in formato cartaceo.
- In caso di saldi derivanti dal conteggio dei premi, simpego rinuncia all’incasso degli importi inferiori a CHF 5 e al pagamento degli importi fino a CHF 1.
- Se il contraente dell’assicurazione non rispetta il suo obbligo di pagamento gli verrà inviato un sollecito. Per ogni sollecito gli sarà addebitata un importo di CHF 30. Nel caso scada il termine fissato nel sollecito per il pagamento del premio, l’obbligo di prestazione di simpego è sospeso a partire dal giorno successivo a tale scadenza fino al pagamento completo di tutti i crediti pendenti in tale momento in base al presente contratto. In caso di scadenza del termine di sollecito, simpego ha inoltre il diritto di risolvere il contratto. Se si avvale di questo diritto, la responsabilità di simpego si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente.
- Le richieste in sospeso del contraente possono essere detratte dai pagamenti dei sinistri. Ciò non si applica se il pagamento viene effettuato direttamente a un terzo danneggiato.
- Franchigie
- La franchigia indicata nel contratto di assicurazione per ogni sinistro è a carico del contraente.
- La data del sinistro assicurato è determinante per la franchigia.
- Nel caso si usufruisca di più coperture per le quali si applicano franchigie diverse, viene detratta quella più alta.
- Un’eventuale limitazione della prestazione viene applicata solo dopo la detrazione della franchigia.
- Sottoassicurazione
- Per quanto riguarda l’assicurazione mobilia domestica e stabili, in caso di danno parziale o totale simpego rinuncia a far valere una sottoassicurazione nell’ambito della somma assicurata.
- La rinuncia a far valere la sottoassicurazione non si applica ai danni causati da eventi naturali.
- Foro competente
In caso di controversie il contraente dell’assicurazione o l’avente diritto possono fare ricorso o alla sede di simpego o presso la sua sede o il suo domicilio in Svizzera.
In caso di controversie giuridiche relative a sinistri dell’Assicurazione viaggio, il contraente o la persona avente diritto può promuovere un’azione presso la sede di TAS oppure presso il domicilio in Svizzera.
Tutte le comunicazioni a simpego possono essere inviate alla sede principale di simpego. Tutte le comunicazioni a TAS possono essere inviate alla sede principale di TAS. Le comunicazioni di simpego e TAS al contraente dell’assicurazione sono valide legalmente se inviate all’ultimo indirizzo noto. I cambi di indirizzo devono essere comunicati a simpego.
A tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per gli assicurati con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni imperative del diritto del Liechtenstein.
Simpego non eroga prestazioni nel caso in cui ciò comporti un’elusione di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.
L’assicurazione è valida nelle seguenti sedi:
- nella sede stabilita nel contratto di assicurazione, che comprende anche locali adibiti ad atelier, garage, locali comuni ecc. situati nella stessa sede. Sono equiparati alla sede assicurata:
- costruzioni mobili (ad es. casette per orti), a condizione che siano situate in Svizzera e che siano incluse, insieme a tutto ciò che contengono, nella somma assicurata per la mobilia domestica;
- il posto di lavoro delle persone assicurate (esclusi i cantieri). Restrizione: al posto di lavoro si applica una copertura massima di CHF 2’000 che non vale per i valori monetari ai sensi dell’art. B2.6 e il furto semplice ai sensi dell’art. B5.4.3.
- In qualunque luogo fuori casa, purché la mobilia domestica non si trovi al di fuori della sede assicurata da più di 2 anni. Le coperture Rottura vetri ai sensi dell’art. B5.9 e furto semplice ai sensi dell’art. B5.4.3 non si applicano alla mobilia domestica che si trova fuori casa.
- Cose assicurate
Se concordate come assicurate nel contratto di assicurazione:
- Mobilia domestica: tutti i beni mobili destinati all’uso privato (inclusi i valori digitali come e-book, film, download e giochi) che sono di proprietà di una persona assicurata o sono stati presi a noleggio o in leasing da questa, fra cui anche:
- apparecchiature e materiali per la manutenzione di stabili adibiti ad abitazione personale e materiali da costruzione non installati in modo fisso;
- costruzioni mobili e relativi contenuti;
- utensili professionali di lavoratori dipendenti che sono di proprietà del lavoratore (ad es. abbigliamento da lavoro);
- droni, fotocamere e strumenti musicali usati come attrezzature professionali da lavoratori indipendenti che svolgono un’attività accessoria;
- animali domestici non destinati a scopo di lucro;
- elementi dello stabile installati dal contraente in quanto locatario, che non sono o non possono essere assicurati con lo stabile (ad es. moquette posate autonomamente).
- Non sono assicurati:
- installazioni edili che sono o devono essere assicurate con lo stabile;
- abbigliamento e utensili professionali di lavoratori indipendenti (esclusi gli oggetti ai sensi dell’art. B2.1.4);
- copie piratate di valori digitali e criptovalute;
- i veicoli a motore compresi i rimorchi e gli accessori montati fissi. Sono tuttavia assicurati i modellini, i ciclomotori leggeri e i veicoli equiparati come veicoli per anziani; biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h. Le biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 45 km/h sono assicurate solo se sono assicurate anche come oggetti di valore/singoli oggetti con lo stesso contratto di assicurazione e sono state incluse nella somma assicurata per la mobilia domestica;
- natanti, comprensivi di accessori, per i quali è obbligatoria un’assicurazione di responsabilità civile (esclusi kite);
- imbarcazioni, comprensive di accessori, che non si trovano nella sede assicurata e sono permanentemente all’aperto;
- aeromobili, comprensivi di accessori, che devono essere iscritti nel registro dell’aviazione;
- beni ai sensi degli art. B2.2 – B2.6, a meno che non siano esplicitamente menzionati nel contratto di assicurazione.
- Proprietà di terzi (effetti personali di ospiti): beni mobili, animali e beni di ospiti temporaneamente affidati a persone assicurate.
- Non sono assicurati i beni e i valori pecuniari del datore di lavoro.
- Bagagli: mobilia domestica che le persone assicurate portano con sé in viaggio ai sensi dell’art. B2.1, esclusi i gioielli. Non sono considerati viaggi il normale tragitto per recarsi al lavoro o gli altri spostamenti della vita quotidiana e i traslochi. Nella sede assicurata i bagagli sono considerati normale mobilia domestica e sono coperti dai rischi indicati nel contratto di assicurazione per la somma con cui è stata assicurata la mobilia domestica.
- Giardini: si trovano all’esterno dello stabile, ma sullo stesso fondo, sono privati e non utilizzati a fini agricoli:
- installazioni edili come muri di sostegno, sculture, fontane ornamentali, scale, sentieri, vialetti, cassette della posta, aste per bandiere, recinzioni, stagni artificiali, celle solari, piscine in cemento ecc.;
- piante varie (compreso l’humus) come cespugli ornamentali, arbusti, alberi, aiuole ecc.
- non sono assicurati stabili e costruzioni mobili di qualunque tipo.
- Abitazioni mobili e roulotte a stazionamento fisso:
- abitazioni mobili e roulotte non immatricolate a stazionamento fisso;
- equipaggiamenti supplementari e accessori installati fissi su abitazioni mobili / roulotte come fornelli, posti letto e tende da sole.
- Non sono assicurati gli autoveicoli adibiti ad abitazione.
- Valori pecuniari: di proprietà delle persone assicurate:
- contanti, buoni e traveler’s cheque;
- carte di credito, carte di debito e carte clienti, compresi danni patrimoniali fino a CHF 10’000 in seguito a un evento assicurato, se sono stati rispettati gli obblighi di diligenza contrattuali;
- francobolli non timbrati;
- libretti di risparmio e titoli di credito;
- metalli preziosi (come scorte, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie;
- pietre preziose e perle non incastonate.
- Non sono assicurate le criptovalute.
- Oggetti di valore/singoli oggetti: oggetti di valore o singoli oggetti esplicitamente menzionati nel contratto di assicurazione.
- Persone assicurate
- Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.
- Situazioni assicurate
I beni sono assicurati nelle seguenti situazioni:
- durante l’uso privato;
- durante il trasporto della cosa assicurata in un veicolo privato o noleggiato;
- durante il trasloco;
- Danneggiamento e perdita durante il trasloco: indipendentemente da un’eventuale assicurazione casco per la mobilia domestica, durante il trasloco sono assicurati anche i danni alla mobilia domestica fino a CHF 5’000 e i danni dovuti alla perdita di cose assicurate fino a CHF 1’000 per ogni trasloco:
- da parte del contraente privatamente;
- da parte di un’impresa di trasporti/ traslochi.
- Non sono assicurati danni lievi come graffi che non pregiudicano la fruibilità dell’oggetto assicurato, danni riconducibili all’azione della temperatura e degli agenti atmosferici; danni dovuti ad affaticamento del materiale; usura e danni preesistenti; danni dei quali, secondo la legge svizzera, deve rispondere l’impresa incaricata e danni insorti durante lo smontaggio e il montaggio dei beni trasportati.
- A partire dalla prima data di inizio del contratto di assicurazione, il risarcimento entro un periodo di 5 anni è limitato a un massimo di CHF 6’000.
- Durante il trasporto della cosa assicurata da parte di un’impresa di trasporti/ logistica/ viaggi o simili con sede in Svizzera o in un Paese confinante con la Svizzera (ad es. spedizioni del commercio online);
- Danneggiamento e perdita durante il trasporto: indipendentemente da un’eventuale assicurazione casco per la mobilia domestica, da una copertura per la perdita o il trasporto di mobilia domestica, sono assicurati anche i danni e le perdite di mobilia domestica fino a CHF 500. Tale copertura è limitata a 1 sinistro per anno assicurativo.
- Non sono assicurati danni lievi come graffi che non pregiudicano la fruibilità dell’oggetto assicurato, danni riconducibili all’azione della temperatura e degli agenti atmosferici; danni dovuti ad affaticamento del materiale; usura e danni preesistenti; danni a farmaci, alimenti, animali vivi e piante, armi, oggetti acquistati illegalmente o contrari alla morale, valori pecuniari, gioielli, biglietti e buoni.
- Per i traslochi si applicano le relative disposizioni ai sensi dell’art. B4.2.
- Questo articolo si applica solo se la cosa assicurata non è assicurata contro lo stesso rischio in altri modi da questo o da altri contratti (ad es. il bagaglio è stato esplicitamente assicurato contro i danni da trasporto).
- Rischi assicurati
A seconda degli accordi, la copertura assicurativa comprende i seguenti rischi:
- Fuoco:
- Danni causati da incendio; azione improvvisa e accidentale di fumo; fulmini; esplosioni e implosioni; caduta di meteoriti e altri corpi celesti; caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi; danni da bruciature o da fuoco utilitario e danni causati da agenti estinguenti.
- Deterioramento di prodotti surgelati in caso di guasto tecnico all’apparecchio frigorifero o di interruzione non programmata della fornitura di energia elettrica pubblica. Danni al contenuto di acquari e terrari in caso di interruzione non programmata della fornitura di energia elettrica pubblica. Danni a macchine elettriche, apparecchi e condutture sotto tensione causati dall’azione della stessa energia elettrica, da sovratensione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico (danni causati dall’azione della corrente).
- Danni dovuti a perdite in seguito a incendio.
- Non sono assicurati i danni:
- causati dalla graduale azione del fumo in condizioni normali;
- subiti da dispositivi di protezione elettrica in seguito al loro normale funzionamento (ad es. danneggiamento di un fusibile).
- Danni da eventi naturali::
- Danni causati direttamente da piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e oltre che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti.
- Danni causati da perdite in seguito a eventi naturali.
- Non sono assicurati i danni:
- riconducibili a cedimenti del terreno, terreno edificabile di scarsa qualità, difetti di costruzione, scarsa manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno e caduta di masse di neve dai tetti;
- provocati da acque sotterranee, piene e straripamenti di acque che, secondo l’esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi; ritorno dell’acqua di scarico dalla rete fognaria, qualunque ne sia la causa;
- dovuti ad attività delle quali si deve tener conto sulla base dell’esperienza;
- provocati da tempeste e dall’acqua a natanti che si trovano sull’acqua.
- Acqua:
- Danni dovuti a fuoriuscita accidentale di liquidi e gas:
- da impianti di conduzione di liquidi che servono solo lo stabile / l’abitazione mobile / la roulotte o, nel caso di giardini assicurati, solo il fondo nel quale si trovano le cose assicurate nonché le installazioni e gli apparecchi collegati;
- da impianti di conduzione di liquidi che servono un’installazione edile o una struttura fissa permanente al di fuori dello stabile e della cui manutenzione è responsabile il contraente;
- da impianti di riscaldamento e generazione di calore, serbatoi di gasolio o impianti di raffreddamento.
- Danni dovuti a fuoriuscita improvvisa e accidentale di acqua e liquidi da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, climatizzatori portatili, umidificatori, piscine e vasche idromassaggio mobili o gonfiabili.
- Danni causati dall’infiltrazione di acqua piovana, neve e acqua di fusione dall’esterno; dal ritorno dell’acqua di scarico dalla rete fognaria, da acqua di falda e di pendio (acqua sotterranea) all’interno dello stabile / abitazione mobile / roulotte o, nel caso di giardini assicurati, nel fondo assicurato.
- Danni dovuti a perdite in seguito a danni causati dall’acqua.
- Le spese per lo scongelamento e la riparazione di impianti di conduzione di liquidi e di apparecchi collegati congelati o danneggiati dal gelo, che sono stati installati all’interno dello stabile dall’assicurato in qualità di locatario o di proprietario dell’abitazione mobile / roulotte. Nel caso di abitazione mobile / roulotte assicurata, anche le spese per lo scongelamento e la riparazione di impianti di conduzione di liquidi e di apparecchi collegati congelati o danneggiati dal gelo al di fuori dell’abitazione mobile / della roulotte, a condizione che servano solo l’abitazione mobile / roulotte assicurata e nell’ambito della quota per la quale il contraente è responsabile della loro manutenzione.
- Non sono assicurati i danni:
- ai liquidi fuoriusciti;
- subiti da impianti di generazione di calore in seguito a miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all’interno di questi impianti e da impianti di refrigerazione in seguito a gelo prodotto artificialmente;
- in seguito all’infiltrazione di acqua piovana, neve e acqua di fusione da abbaini o finestre aperti e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti durante nuove costruzioni, ristrutturazioni o lavori di altro genere eseguiti nello stabile / abitazione mobile / roulotte;
- in seguito a ritorno per il quale è responsabile il proprietario della rete fognaria.
- verificatisi durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e impianti di conduzione e durante lavori di revisione / riparazione svolti su contenitori di liquidi e impianti di conduzione e su installazioni e apparecchi ad essi collegati.
- verificatisi in seguito a incendi / eventi naturali e spese per eliminare la causa del danno (tranne che per danni da gelo) nonché spese per manutenzione e prevenzione dei danni.
- Per quanto riguarda le abitazioni mobili / roulotte, oltre a quanto indicato all’art. B5.3.6, non sono assicurati:
- danni alla facciata (compresi isolamento, finestre, porte ecc.) e al tetto (alla struttura portante, alla copertura del tetto e all’isolamento).
- danni causati da cedimenti del terreno, terreno edificabile di scarsa qualità, difetti di costruzione (in particolare in seguito a inosservanza delle norme edilizie SIA), scarsa manutenzione o omissione di misure preventive.
- spese per lo scongelamento e la riparazione di grondaie e tubazioni di scarico esterne e per l’eliminazione della causa del danno (tranne che per danni da gelo e spese per scoprimento e ricerca di perdite) nonché spese per manutenzione e prevenzione dei danni.
- Per quanto riguarda i giardini, oltre all’art. B5.3.6, non sono assicurati i danni verificatisi gradualmente a piante di qualunque tipo, compreso l’humus.
- Furto: a seconda di quanto concordato nel contratto di assicurazione, sono assicurati:
- Rapina: danni causati da furti commessi con la minaccia o l’uso della forza contro le persone assicurate o contro una persona che lavora nell’economia domestica del contraente e furti in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. Il borseggio e il furto con destrezza rientrano nel furto semplice ai sensi degli art. B5.4.3 e B5.5.
- Scasso: danni causati da furto con effrazione in uno stabile / abitazione mobile / roulotte o in un locale o un contenitore al suo interno. Sono equiparati allo scasso il furto commesso impiegando le chiavi o i codici giusti per l’apertura, se l’autore se li è procurati mediante furto con scasso, rapina o furto semplice ai sensi degli art. B5.4 e B5.5 e i danni causati da una persona chiusa in uno stabile / abitazione mobile / roulotte o un locale al suo interno che ne esce compiendo un’effrazione (furto in evasione). I danni causati dall’effrazione di veicoli (escluse abitazioni mobili / roulotte a stazionamento fisso) rientrano nel furto semplice ai sensi degli art. B5.4.3 e B5.5.
- Furto semplice nella sede assicurata: danni causati da furto non considerato né rapina né scasso (ad es. borseggio e furto con destrezza), effrazione di veicoli di qualunque tipo (escluse abitazioni mobili / roulotte, che rientrano nel furto con scasso), imbarcazioni; introduzione furtiva; scasso di costruzioni mobili.
- Non sono assicurati i danni dovuti ad appropriazione indebita, defraudamento o furto causati da persone della stessa economia domestica. Le biciclette e le biciclette elettriche sono assicurate contro i danni solo se sono state fissate correttamente con un lucchetto.
- Sono altresì assicurati fino a CHF 5’000:
- danneggiamenti dolosi alle cose assicurate, se l’autore è entrato nei locali assicurati senza autorizzazione;
- danni verificatisi in seguito a incendio, evento naturale o acqua non coperti dal presente contratto. Tali danni sono coperti solo se le cose danneggiate non sono già coperte da un’altra assicurazione e il relativo episodio di incendio, evento naturale o acqua sarebbe comunque assicurato ai sensi delle presenti Condizioni generali di assicurazione.
- Furto semplice fuori casa: danni causati da furto non considerato né rapina né scasso (ad es. borseggio e furto con destrezza), effrazione di veicoli di qualunque tipo (escluse abitazioni mobili / roulotte, che rientrano nel furto con scasso), imbarcazioni al di fuori della sede assicurata.
- Non sono assicurati i danni dovuti ad appropriazione indebita e defraudamento. Le biciclette e le biciclette elettriche sono assicurate contro i danni solo se sono state fissate correttamente con un lucchetto.
- Perdita: danni verificatisi accidentalmente in seguito a perdita, smarrimento o altri tipi di scomparsa.
- Non sono assicurati i danni:
- dovuti ad appropriazione indebita e defraudamento;
- dovuti a furti causati da persone della stessa economia domestica;
- dovuti a perdite o smarrimenti, mentre la cosa assicurata si trova presso un terzo, ad es. per la pulizia, la riparazione o il rinnovo;
- dovuti a incendi, eventi naturali, acqua e rottura di vetri ai sensi dell’art. B5;
- a materiali di consumo o soggetti a usura come batterie ricaricabili, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
- ad attrezzature sportive durante gare e manifestazioni sportive di natura agonistica;
- ad atti e documenti;
- a software informatici e/o per perdite di dati, comprese le spese per il ripristino degli stessi;
- in seguito a realizzazione forzata o confisca da parte di organi statali;
- dei quali, ai sensi della legge applicabile, è responsabile l’impresa di trasporti / viaggi;
- alle biciclette e alle biciclette elettriche se non sono state fissate correttamente con un lucchetto;
Le seguenti esclusioni si applicano solo se il danno non riguarda un oggetto di valore/singolo oggetto esplicitamente menzionato nel contratto di assicurazione:
- a cose che si trovano permanentemente all’aperto, anche in giardini, strutture, abitazioni mobili e roulotte;
- a protesi;
- ad attrezzature sportive dotate di motore proprio, fatta eccezione per le biciclette e biciclette elettriche con pedalata assistita.
- I danni causati da rapina, scasso e furto semplice ai sensi dell’art. B5 sono coperti solo se le cose assicurate non sono già coperte da un’altra assicurazione o da un’altra copertura nello stesso contratto.
- Danni da trasporto:
- Danneggiamento delle cose assicurate causato da un evento esterno accidentale, improvviso, imprevisto e violento mentre esse si trovano sotto la custodia di un’impresa di trasporti / viaggi incaricata oppure sono trasportate in un veicolo privato o noleggiato dal contraente o in presenza del contraente.
- Sono altresì assicurati i danni causati dalla perdita o dalla consegna in ritardo della cosa assicurata da parte di un’impresa di trasporti / viaggi incaricata.
- Il risarcimento avviene in via sussidiaria all’assicurazione di responsabilità civile dell’impresa di trasporti / viaggi o, in caso di trasporto della cosa assicurata in un veicolo privato o noleggiato, in via sussidiaria all’assicurazione di responsabilità civile veicolo del detentore dello stesso.
- Casco: danneggiamento dovuto a evento esterno accidentale, improvviso, imprevisto, violento. Nel caso di apparecchi elettrici, anche danni dovuti all’azione di elettricità, liquidi e umidità.
- Non sono assicurati i danni:
- verificatisi mentre la cosa assicurata è stata affidata a un terzo per il trasporto (ad es. durante un viaggio o un trasloco), per la pulizia, la riparazione o il rinnovo;
- dovuti a incendi, eventi naturali, furti e terremoti ai sensi dell’art. B5;
- dovuti a contaminazioni biologiche o chimiche di qualunque tipo;
- dovuti a virus informatici e attacchi informatici;
- dovuti a caratteristiche naturali o difettose della cosa stessa; usura, affaticamento del materiale, obsolescenza, logorio, deformazione, deterioramento e insudiciamento;
- dovuti a secchezza, umidità (esclusi gli apparecchi elettrici), oscillazioni di temperatura, evaporazione e cambiamento di colore, azione della luce e condizioni climatiche;
- dovuti a roditori, parassiti e funghi;
- a materiali di consumo o soggetti a usura come batterie ricaricabili, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
- ad animali domestici;
- ad atti e documenti;
- a software informatici e/o per perdite di dati, comprese le spese per il ripristino degli stessi;
- che sono coperti da contratti di garanzia o rientrano in prestazioni di garanzia previste dalla legge;
- danni da funzionamento;
- danni dovuti a vernici, graffi, schegge e insudiciamenti o danneggiamenti causati da animali domestici propri o di terzi;
- ad attrezzature sportive durante gare e manifestazioni sportive di natura agonistica;
Le seguenti esclusioni si applicano solo se il danno non riguarda un oggetto di valore/singolo oggetto esplicitamente menzionato nel contratto di assicurazione:
- ad aeromodelli e droni, se il danneggiamento è riconducibile a una collisione con un oggetto fermo o a caduta;
- a cose che si trovano permanentemente all’aperto, anche in giardini, strutture, roulotte e abitazioni mobili;
- a specchietti, stoviglie in vetro, soprammobili in vetro, vetri concavi, apparecchi di illuminazione, lenti di occhiali correttivi e lenti a contatto;
- a protesi;
- ad attrezzature sportive dotate di motore proprio (fatta eccezione per i ciclomotori e le biciclette elettriche con pedalata assistita).
- Rottura vetri: a seconda di quanto concordato nel contratto di assicurazione, sono assicurati contro la rottura i seguenti vetri:
- Vetri di mobili, compresi i vetri delle costruzioni mobili. Sono inclusi anche i piani e le basi dei tavoli e materiali simili al vetro, come il plexiglas e altre materie plastiche analoghe, se utilizzati al posto del vetro. Non rientrano nei vetri dei mobili i componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici, lucernari, piani di cottura e piani a induzione in vetro.
- Vetri dello stabile di locali adibiti a uso personale. Rientrano fra questi le vetrate, i materiali simili al vetro come il plexiglas e materie plastiche analoghe, se utilizzati al posto del vetro, piani di cottura in vetroceramica e piani di cottura a induzione in vetro, coperture di cucine, bagni e caminetti, componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici nonché lucernari e vetro isolante.
- Servizi igienici: lavabi, lavelli, vani doccia e vasche da bagno, vasi di gabinetto inclusi sciacquoni, bidet, comprese spese di montaggio, accessori per il montaggio, rubinetterie e spese per le necessarie riparazioni degli smalti scheggiati.
- La rottura vetri copre anche pitture, scritte, lamine, nonché vetri incisi e sabbiati. Inoltre, danni conseguenti e complementari fino a CHF 5’000 alla mobilia domestica e ad abitazioni mobili / roulotte. I danni conseguenti e complementari allo stabile sono assicurati solo se sono stati assicurati anche i vetri dello stabile o i servizi igienici.
- Non sono assicurati i danni:
- dovuti a usura (compresi i graffi);
- a vetri ottici o lenti di occhiali, specchietti, stoviglie in vetro, soprammobili e cornici in vetro, vetri concavi come ad es. vasi, bottiglie ecc. (eccetto acquari ed elementi di costruzione in vetro);
- a schermi di qualunque tipo e a vetri di dispositivi dell’elettronica di consumo come cellulari, computer portatili e apparecchi simili;
- ad apparecchi di illuminazione, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
- a piastrelle, rivestimenti per pareti e pavimenti;
- a tubazioni;
- danneggiamenti durante lavori o installazioni effettuati sulla cosa assicurata o lo spostamento della stessa.
- I danni verificatisi in seguito a incendi, eventi naturali, acqua, furti ai sensi dell’art. B5 che non sono coperti dal presente contratto sono assicurati solo fino a CHF 5’000. Tali danni sono coperti solo se le cose assicurate non sono già coperte da un’altra assicurazione.
- Terremoti:
- Danni causati da terremoti, ossia scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre, e da eruzioni vulcaniche, ossia risalita e fuoriuscita di magma associate a nubi di cenere, piogge di cenere, nubi piroclastiche o colate di lava.
- Danni causati da perdite in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche.
- Sono altresì assicurati danni da incendio, eventi naturali, furto, acqua o rottura di vetri ai sensi dell’art. B5 in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche.
- Non sono assicurati i danni causati da terremoti riconducibili ad attività umane (ad es. geotermia).
- Limitazione delle prestazioni: per ogni anno assicurativo il risarcimento complessivo è limitato alla somma assicurata concordata più la copertura precauzionale.
- Definizione di evento: i danni separati nel tempo e nello spazio, che si verificano entro un periodo di 168 ore consecutive dopo il primo terremoto o eruzione vulcanica che ha causato i danni, costituiscono un unico sinistro allorché siano riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
- Spese supplementari
Se concordato nel contratto di assicurazione, in relazione a un evento assicurato, ai sensi l’art. B5 (tranne il furto semplice di cui all’art. B5 4.3 e il furto semplice fuori casa di cui all’art. B5.5), simpego paga, oltre alla somma assicurata per la mobilia domestica, anche l’importo massimo stabilito nel contratto per:
- spese supplementari relative al costo della vita che risultano dall’impossibilità di usare i locali danneggiati;
- perdita di proventi per locazioni dovuti alla sospensione della sublocazione;
- spese per lo sgombero e lo smaltimento di resti delle cose assicurate (eccetto: acqua e terra, compresi fauna, flora e aria, anche se mischiate con le cose assicurate);
- spese per vetri, porte e serrature provvisorie volti a ridurre l’entità del danno o a evitare ulteriori danni;
- spese per la modifica di serrature, ossia spese per il cambio o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche o serrature di locali usati dalle persone assicurate nelle sedi assicurate nel contratto di assicurazione (eccetto il posto di lavoro) e di cassette di sicurezza in banca noleggiate dalle persone assicurate;
- spese per la pulizia di locali adibiti ad abitazione privata e di oggetti usati privatamente direttamente colpiti da un danno assicurato;
- spese per l’estinzione di incendi, nella misura in cui sono a carico del contraente. Non sono invece assicurate le spese per prestazioni che devono essere erogate gratuitamente da servizi pubblici sulla base di disposizioni di legge;
- spese di trasloco, quando non è più possibile o ragionevole rimanere nell’abitazione precedente; il trasloco deve avvenire all’interno della Svizzera ed entro 12 mesi dalla data del sinistro;
- spese per la perdita di liquidi a causa di un danno assicurato provocato dall’acqua;
- spese per la riparazione di danni allo stabile causati da scasso ai sensi dell’art. B5.4.2 oppure da un tentativo di scasso o da rapina ai sensi dell’art. B5.4.1, purché non siano già coperti da un’altra assicurazione;
- spese per la riparazione di condutture dello stabile, per le quali una persona assicurata ha l’obbligo di manutenzione.
- Prestazioni assicurate
Simpego paga:
- Per ogni evento assicurato:
- Riparazione / sostituzione della cosa assicurata. In caso di animali domestici feriti, sono coperte le spese di cura fino a un valore pari a un nuovo acquisto. Se le spese di cura superano il valore di un nuovo acquisto, le spese di cura sono limitate a CHF 2’000 per ogni animale domestico ferito.
- Spese ai sensi dell’art. B6 fino alla somma indicata nel contratto di assicurazione. Se la somma assicurata è definita come percentuale, come base per il calcolo si usa la somma assicurata senza la copertura precauzionale.
- Spese per la necessaria assistenza psicologica da parte di psicologi riconosciuti dall’Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata (SBAP) fino a CHF 3’000 per evento.
- Spese per la sostituzione di documenti d’identità e altri documenti fisici e blocco o nuova emissione di carte di pagamento personali private fino a CHF 2’000 per evento.
- In caso di danno assicurato al bagaglio sono coperti anche:
- Spese per il necessario bagaglio sostitutivo fino a CHF 2’000 per evento.
- In caso di furto semplice assicurato ai sensi degli art. B5.4.3 e B5.5 sono coperti anche:
- Spese per le necessarie modifiche di serrature fino a CHF 1’000 per evento.
- Copertura precauzionale
In caso di nuovi acquisti e aumenti di valore delle cose che sono state assicurate al valore pieno, si applica anche una copertura precauzionale del 10% oltre alla somma assicurata concordata. La copertura precauzionale non si applica alle coperture di primo rischio.
- Il risarcimento massimo in caso di sinistro è limitato alla somma assicurata indicata nel contratto di assicurazione più la copertura precauzionale ai sensi dell’art. B8.
- Tipo di risarcimento: simpego può farsi carico delle necessarie riparazioni, erogare un’indennità in natura o pagare il risarcimento in contanti.
- La base per il risarcimento delle cose assicurate ai sensi dell’art. B2 è il valore a nuovo, a meno che nel contratto di assicurazione non sia menzionata un’altra base per il risarcimento, ad esempio il valore attuale. Per il risarcimento al valore a nuovo di cose assicurate ai sensi dell’art. B2 si applicano le seguenti limitazioni: per gli oggetti non più usati, il risarcimento è limitato al valore attuale. Per quanto riguarda valori come giochi, film, download ecc., sono coperte le spese per la sostituzione, ma non le spese per un eventuale ripristino di dati di fotografie, film, registrazioni video e audio, file personali, dati di gioco ecc.
- La base per il risarcimento delle spese assicurate ai sensi dell’art. B6 è costituita dalle spese effettivamente sostenute. Per quanto riguarda le spese relative al costo della vita, le spese effettive sono costituite dalle spese aggiuntive meno le spese risparmiate.
- Per il risarcimento non si tiene conto del valore affettivo personale.
- Eventuali spese ragionevoli per la riduzione del danno sono coperte nell’ambito della somma assicurata per la mobilia domestica. Se tali spese congiuntamente al risarcimento superano la somma assicurata, vengono rimborsate solo se si tratta di oneri che sono stati richiesti da simpego.
- Danni preesistenti: se prima del verificarsi del danno che dà diritto al risarcimento erano già presenti dei danni, il risarcimento da parte di simpego si ridurrà dell’importo delle spese di riparazione imputabili a tali danni.
- Diritti di proprietà: in caso di sostituzione di una cosa assicurata, con il risarcimento i diritti di proprietà restano al contraente (eccetto gioielli e valori pecuniari). Il valore dell’oggetto non riparato viene detratto dal risarcimento. Se dopo un sinistro l’oggetto non ha più alcun valore, sono coperte le spese giustificate per lo smaltimento dello stesso. In caso di sostituzione di una cosa assicurata in seguito a un danno da furto ai sensi degli art. B5.4 e B5.5 o in seguito a un danno da perdita i sensi dell’art. B5.6, i diritti di proprietà della cosa rubata o perduta passano a simpego.
- IVA: i pagamenti di sinistri a contribuenti che detraggono l’imposta a monte saranno versati senza imposta sul valore aggiunto. I pagamenti di sinistri sulla base di calcolo delle spese di riparazione previste non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
- Esclusioni e limitazioni delle prestazioni
Non sono assicurati i danni:
- causati da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e le relative contromisure adottate. Inoltre, per i danni causati da terrorismo (un atto minacciato o reale per motivi politici, religiosi, ideologici o simili) o da misure adottate per controllare, impedire o sopprimere atti terroristici. Questa esclusione non si applica se è possibile dimostrare che i danni non sono in relazione con tali eventi;
- dovuti a disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le relative contromisure adottate, a meno che venga dimostrato in modo plausibile che il contraente ha preso tutte le ragionevoli precauzioni per evitare il danno. Questa esclusione non si applica alla copertura per la rottura di vetri ai sensi dell’art. B5.9;
- dovuti a cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo qualunque ne sia la causa;
- dovuti a scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche, a meno che tale copertura sia stata concordata nel contratto di assicurazione;
- dovuti a scosse la cui causa risiede nel crollo di cavità ottenute artificialmente;
- provocati da acque di laghi artificiali o di altri impianti idrici artificiali, qualunque ne sia la causa;
- causati da attività dei servizi di difesa e dei pompieri, della polizia e di altri che hanno l’obbligo di prestare soccorso;
- a singoli oggetti e animali domestici per i quali esiste un’assicurazione particolare, a meno che questa contenga la stessa limitazione;
- ad accessori non montati fissi su veicoli a motore (ad es. ruote di scorta, portasci ecc.), a condizione che il danno sia coperto da un’altra assicurazione (ad es. casco per veicolo a motore) e questa non contenga la stessa limitazione;
- a cose e spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto di assicurazione cantonale;
- a valori pecuniari che si trovano in costruzioni mobili, veicoli di qualunque tipo (eccetto abitazioni mobili e roulotte a stazionamento fisso) o imbarcazioni;
- causati da grandine e pressione della neve su piante assicurate nei giardini;
- a strutture di protezione di giardini in seguito al loro normale funzionamento;
- a giardini causati da lavori per il miglioramento del terreno edificabile e da scavi di fondazione;
- a oggetti di valore/singoli oggetti indicati nel contratto di assicurazione con un valore di assicurazione di almeno CHF 1’000, se in caso di sinistro non è possibile produrre una ricevuta o la perizia di un esperto.
Sono inoltre previste le seguenti limitazioni di prestazioni:
- In caso di danni ad abbonamenti, vengono detratti eventuali rimborsi dell’impresa di trasporto.
- In caso di danni a buoni, vengono detratti i rimborsi e i risarcimenti contrattuali da parte dell’impresa di trasporto o dell’emittente.
- In caso di danni patrimoniali causati da danni a carte di credito, carte di debito e carte clienti, è coperta solo la parte del danno per la quale il titolare della carta assicurata è responsabile nei confronti dell’emittente (impresa di trasporto, magazzino, istituto di credito, banca ecc.) ai sensi delle condizioni generali.
- Nell’ambito della somma assicurata per la mobilia domestica, sono assicurati i gioielli fino al 20% della somma assicurata per la mobilia domestica (senza copertura precauzionale), in ogni caso fino a un massimo di CHF 30’000:
- se al momento del danno si trovano in costruzioni mobili, veicoli di qualunque tipo (comprese abitazioni mobili e roulotte a stazionamento fisso) o imbarcazioni;
- in caso di danni dovuti a furto semplice ai sensi dell’art. B5.4.3 e furto con scasso ai sensi dell’art. B5.4.2;
- la limitazione di prestazione per i gioielli non si applica ai danni che si verificano mentre i gioielli sono indossati o sorvegliati personalmente da una persona assicurata oppure i gioielli si trovano in una cassaforte a muro o in una cassaforte indipendente del peso di oltre 100 kg e le chiavi o i codici sono portati con sé dalle persone assicurate o sono da queste attentamente custoditi o chiusi in un contenitore equivalente. Le limitazioni di prestazione si applicano anche se i gioielli sono stati assicurati come oggetti di valore/singoli oggetti.
- Assicurazione responsabilità civile privati
L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Eventuali limitazioni sono definite nelle qualità assicurate ai sensi dell’art. C6.
Cerchia di persone assicurate:
- Assicurazione individuale: sono assicurati il contraente e i figli minorenni che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica.
- Intera economia domestica: sono assicurate tutte le persone che vivono in modo permanente nella stessa economia domestica del contraente e i figli minorenni che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica.
- Rischi assicurati
Nell’ambito delle qualità assicurate, sono assicurati i danni patrimoniali derivanti da pretese di responsabilità civile legale di terzi per:
- Danni a persone in seguito a lesioni, altri danni alla salute o uccisione di persone;
- Danni materiali in seguito a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali appartenenti a terzi. Anche la mera compromissione della funzionalità di una cosa senza che ne venga compromessa la sostanza è considerata un danno materiale.
- Prestazioni assicurate
Nell’ambito della somma assicurata concordata, simpego copre:
- Il risarcimento di pretese giustificate e la difesa da pretese ingiustificate. Le spese per la prevenzione di sinistri, ossia le spese che le persone assicurate devono sostenere per legge al fine di scongiurare un danno imprevisto, imminente e assicurato mediante l’adozione di opportune misure. Le spese per la riduzione del danno, ossia le spese volte a ridurre un danno assicurato già verificatosi. Le spese peritali, legali e processuali, gli interessi sul danno e spese simili direttamente connesse al sinistro.
- L’insieme di tutte le pretese derivanti da danni che hanno la stessa causa è considerato come un unico danno. Il numero di parti lese, di persone che avanzano pretese o che ne hanno diritto è irrilevante.
- Copertura su richiesta
Su richiesta del contraente, simpego copre i seguenti danni, anche se non vi è una responsabilità civile legale.
Nell’ambito della somma assicurata per la responsabilità civile:
- danni causati da persone assicurate incapaci di discernimento;
- danni subiti da terzi minorenni che vivono temporaneamente nell’economia domestica del contraente;
fino a CHF 2’000 per evento:
- danni materiali derivanti dalla pratica di sport e giochi;
- danni materiali a effetti personali di visitatori;
- danni causati da bambini o animali domestici temporaneamente affidati in custodia. Tali danni sono assicurati anche nel caso in cui vengano causati alla persona temporaneamente (ma non professionalmente) incaricata della custodia;
- danni causati da animali non destinati a scopo di lucro;
- danni causati da atti di cortesia gratuiti (ad es. aiuto per un trasloco).
- Qualità assicurate
È assicurata la responsabilità civile legale propria delle persone assicurate per le conseguenze dei loro comportamenti nella vita privata in veste di:
- Privato
- Capofamiglia
- Locatario e affittuario di beni immobili adibiti a uso personale, compresi componenti e impianti usati in comune. Sono incluse anche le abitazioni mobili e le roulotte non immatricolate a stazionamento fisso.
- Non sono assicurati i danni a locali e stabili usati a scopi professionali, fatta eccezione per l’art. C6.12.
- Proprietario, locatario o affittuario di fondi non edificati, adibiti a uso personale in Svizzera fino a 1000 m2, a condizione che non vi sia un uso professionale.
- Datore di lavoro di personale domestico privato.
- Non sono assicurati i danni:
- del personale domestico negli Stati Uniti e in Canada;
- di professionisti autonomi e di persone da questi assunte o incaricate.
- Sportivo amatoriale.
- Non sono assicurati i danni verificatisi durante la caccia ed eventi sportivi venatori.
- Detentore di animali domestici.
- Non sono assicurati i danni:
- derivanti dalla detenzione di animali destinati a scopo di lucro, animali selvatici e velenosi e cavalli da corsa;
- in caso di partecipazione a caccia ed eventi sportivi venatori.
- Possessore autorizzato di beni mobili di terzi (comprese biciclette e ciclomotori con pedalata assistita fino a 45 km/h) noleggiati o presi temporaneamente in consegna da una persona assicurata a scopo di utilizzo, lavorazione, custodia o trasporto. Sono altresì assicurate le chiavi aziendali affidate (compresi badge, carte magnetiche o simili).
- Non sono assicurati i danni:
- a cose che sono oggetto di un contratto di acquisto a riscatto, che sono soggette a riserva di proprietà, sono in leasing o sono state prese in consegna o vengono usate a scopi didattici o professionali;
- a cose sulle quali vengono svolte attività dietro compenso;
- causati da perdita di oggetti di valore, denaro, titoli di credito, carte di credito e carte clienti, documenti e piantine, software EED, supporti contenenti audio, immagini e dati presi in consegna per qualunque scopo;
- a veicoli a motore, aeromobili e natanti, attrezzature per windsurf, deltaplani e aeromodelli presi in consegna per qualunque scopo (fatto salvo l’art. C7.1 – Conducenti di veicoli a motore di terzi). Eccezione: droni che non richiedono l’autorizzazione dell’UFAC fino a un peso complessivo massimo di 30 kg;
- a cavalli, comprese le attrezzature per l’equitazione e i calessi;
- ai beni mobili in locazione in caso di locali in affitto ammobiliati che costituiscono residenza permanente.
- Utilizzatore e detentore di:
- biciclette, e-bike e ciclomotori (con pedalata assistita fino a 45 km/h), veicoli a motore senza obbligo di assicurazione e mezzi analoghi a veicoli, a condizione che il danno non sia coperto o dovrebbe essere coperto da un’assicurazione di responsabilità civile legale;
- natanti per i quali non è necessario stipulare un’assicurazione di responsabilità civile;
- kite;
- aeromobili, apparecchi volanti e oggetti volanti di qualunque tipo per i quali la legge non prescrive un’assicurazione di responsabilità civile;
- aeromodelli e droni con peso complessivo fino a 30 kg. I danni causati dal funzionamento dell’apparecchio volante sono assicurati se l’apparecchio volante è un drone che non richiede l’autorizzazione dell’UFAC o, qualora si tratti di altri apparecchi volanti, se non viene superato un peso complessivo di 500 g;
- veicoli a motore di terzi. Sono assicurati i veicoli a motore privati di terzi immatricolati in Svizzera, con peso fino a 3,5 t, usati gratuitamente e per interessi puramente privati. Sono considerati veicoli di terzi quelli il cui detentore non vive nella stessa economia domestica di una persona assicurata e la cui manutenzione non ricade interamente sotto la responsabilità o ricade solo in parte sotto la responsabilità di una persona assicurata. La copertura si applica alla franchigia che l’assicuratore di responsabilità civile fa valere e alla perdita di bonus per l’assicurazione di responsabilità civile del veicolo a motore, calcolate fino al livello di premio precedente all’evento assicurato, per il danno che supera il limite di copertura dell’assicurazione del detentore e per le pretese che non sono coperte da un’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.
- Non sono assicurati i danni materiali a cose di passeggeri. L’obbligo di prestazione da parte di simpego decade inoltre se manca la copertura di responsabilità civile prescritta per legge.
- Membro non professionista dell’esercito svizzero (compresi protezione civile, pompieri, samaritani e servizio di difesa).
- Non sono assicurate le pretese derivanti da danni:
- del servizio bellico e del servizio d’ordine;
- a materiali militari, della protezione civile e dei pompieri e ad attrezzature personali.
- Possessore di armi.
- Non sono assicurati danni verificatisi durante attività di caccia, di vigilanza della caccia e di protezione della caccia.
- Esercente di attività professionale indipendente (anche come attività accessoria) compresi i locali in affitto adibiti a tale scopo, a condizione che non venga superato il fatturato annuo di CHF 24’000.
- Non sono assicurati i danni e le pretese:
- in relazione ai settori / gruppi professionali: chimica, fisica, progettazione, medicina, medicina alternativa (ad es. massaggi, chiropratica, naturopatia, fisioterapia e simili), trattamenti cosmetici e modifiche di ogni tipo al corpo (come piercing, tatuaggi, impianti transdermici e simili);
- a cose prese in consegna o a noleggio, in leasing o in affitto a scopo di utilizzo, lavorazione, custodia o trasporto o per altri motivi;
- in relazione a un’attività agricola;
- derivanti da un’attività lucrativa che necessita di un permesso e che viene esercitata senza tale permesso;
- derivanti dalla cessione a terzi di brevetti, licenze, risultati di ricerche e formule;
- sull’adempimento di contratti o di prestazioni compensatrici, perché un contratto non è stato adempiuto o non è stato adempiuto correttamente;
- in relazione a tipi di sport pericolosi. Sono considerati sport pericolosi quelli indicati dalle direttive della Suva;
- danni causati da attività, ossia danni verificatisi su cose in seguito all’esecuzione o all’omissione di un’attività sulla cosa o con la cosa stessa (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo);
- danni da lavorazione, garanzia e custodia.
- Proprietario di un piano dello stabile adibito ad abitazione personale, a condizione che la comunione di proprietari per piani abbia stipulato un’assicurazione di responsabilità civile separata per lo stabile e il danno superi il limite di copertura dell’assicurazione di responsabilità civile della comunione di proprietari per piani. Sono assicurati i danni alla proprietà comune, da cui sono detratti la quota di proprietà e i danni di terzi nell’ambito della quota di proprietà.
- Proprietario o usufruttuario (senza proprietà per piani) di stabili adibiti a propria abitazione e uso personale in Svizzera con un massimo di 3 appartamenti che non hanno un’area adibita a uso professionale. La copertura si applica anche agli impianti, strutture e terreni usati privatamente a servizio dello stabile e di stabili accessori non destinati a scopo di lucro.
- Proprietario di cisterne. Ossia danni dovuti alla fuoriuscita di sostanze che inquinano le acque o il suolo, come combustibili e carburanti liquidi, acidi, alcali e altre sostanze chimiche (escluse le acque di scarico) stoccate o trasportate nelle strutture in seguito ad arrugginimento o perdita di una struttura collegata in modo fisso al terreno assicurato o all’immobile assicurato. Spetta tuttavia alla persona assicurata accertarsi che le cisterne vengano sottoposte a manutenzione specialistica e mantenute in funzione. Le anomalie di funzionamento devono essere eliminate immediatamente. Le necessarie riparazioni devono essere eseguite prontamente e l’intera struttura deve essere pulita e revisionata da specialisti nei termini prescritti dalla legge o dalle autorità. Se tali obblighi di manutenzione non vengono soddisfatti, la copertura per i danni causati da cisterne decade.
- Non sono assicurati: le spese per il rilevamento di perdite, malfunzionamenti e cause del danno, lo svuotamento e il riempimento delle strutture, contenitori e condutture, nonché le spese per le riparazioni e le modifiche apportate alle stesse (ad es. spese di risanamento). i danni nel caso in cui più eventi simili per i loro effetti richiedano congiuntamente l’adozione di misure che non sarebbero necessarie per i singoli eventi;
- Proprietario, usufruttuario, detentore e utilizzatore di abitazioni mobili e roulotte non immatricolate a stazionamento fisso in Svizzera.
- Committente di costruzioni per la ristrutturazione, l’ampliamento e il rinnovo di stabili e impianti fino a una somma complessiva dell’opera pari a CHF 250’000. Se la somma complessiva dell’opera supera i CHF 250’000 (compresi gli onorari e le prestazioni proprie), tale copertura non si applica.
- Persona che ha causato danni connessi a deterioramento dell’ambiente, se ciò è la conseguenza di un evento singolo, verificatosi all’improvviso e imprevisto, che inoltre richiede l’adozione di provvedimenti immediati. È considerato deterioramento dell’ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell’aria, delle acque (comprese le acque sotterranee) e del suolo (fauna o flora) causata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi per la salute dell’uomo, per valori materiali o per ecosistemi o si tratta di una circostanza designata dal legislatore come danno all’ambiente.
- Non sono assicurati:
- i danni nel caso in cui più eventi simili per i loro effetti richiedano congiuntamente l’adozione di misure che non sarebbero necessarie per i singoli eventi;
- le spese per il rilevamento di perdite, malfunzionamenti e cause del danno, lo svuotamento e il riempimento delle strutture, contenitori e condutture, nonché le spese per le riparazioni e le modifiche apportate alle stesse (ad es. spese di risanamento).
- le spese e le pretese derivanti dal danno ambientale propriamente detto o connesse a un deterioramento dell’ambiente dovuto a siti contaminati, come terreno contaminato, impianti per lo stoccaggio, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti di qualunque tipo, qualora non si tratti di impianti di compostaggio a uso privato;
- i danni riconducibili all’inosservanza intenzionale di prescrizioni legali o amministrative.
- Coperture supplementari
- Solo se concordato nel contratto di assicurazione, sono assicurati anche:
- Conducente di veicoli a motore di terzi: danni da collisione in quanto conducente di veicoli a motore privati di terzi immatricolati in Svizzera con peso fino a 3,5 t e rimorchi di terzi (veicoli trainanti di max. 3,5 t) usati gratuitamente e per interessi puramente privati. Sono considerati veicoli di terzi quelli il cui detentore non vive nella stessa economia domestica di una persona assicurata e la cui manutenzione non ricade interamente sotto la responsabilità o ricade solo in parte sotto la responsabilità del contraente o di una persona assicurata. Sono considerati danni da collisione quelli causati da un evento esterno improvviso, violento, meccanico, involontario, ad esempio un urto, uno scontro, una caduta o un ribaltamento. Sono assicurati i danni al veicolo, a condizione che non siano coperti da un’assicurazione casco. Se un’assicurazione casco si fa carico del danno, simpego paga eventuali franchigie casco e premi supplementari. I premi supplementari vengono calcolati in base al numero degli anni assicurativi necessari per tornare al livello di premio in vigore prima del sinistro. Si considera il premio di base e il livello di premio in vigore al momento del sinistro. Eventuali altri danni non vengono presi in considerazione. Sono altresì assicurati fino a CHF 500 per evento le spese per il rimorchio, il recupero, la dogana, un veicolo sostitutivo in caso di avaria o incidenti ed eventuali costi di fermo.
- Oltre alle esclusioni di cui all’art. C8, non sono assicurati i danni:
- verificatisi durante una lezione di guida o l’esame di guida ufficiale;
- connessi a veicoli presi a noleggio o in leasing da una persona assicurata;
- a cose trasportate con il veicolo usato;
- dovuti alla riduzione di valore commerciale o tecnico.
- Responsabilità civile caccia: è assicurata la responsabilità civile delle persone indicate nel contratto di assicurazione come cacciatori, affittuari di un terreno di caccia, cacciatori ospiti armati, guardiacaccia, capo di un gruppo di caccia e partecipanti a eventi sportivi venatori nonché proprietari di strutture (come appostamenti, recinzioni) e animali destinati alla caccia e alla protezione della caccia.
- Basis: in Svizzera Plus: Svizzera ed Europa (escluse Francia e Germania)
- Oltre alle esclusioni di cui all’art. C8, non sono assicurati i danni:
- causati in occasione di violazioni della legge applicabile sulla caccia, ad es. quando si caccia senza una valida autorizzazione.
- danni a selvaggina e terreni agricoli, ad es. quando si calpesta un sentiero naturale protetto.
- Cavalcare cavalli di terzi: pretese derivanti da danni imputabili a incidenti con cavalli presi in prestito o a noleggio oppure detenuti temporaneamente o cavalcati per conto terzi non a scopo di lucro, comprese le selle e le briglie dei cavalli usati. Sono assicurate le spese sostenute per le cure veterinarie; in caso di decesso del cavallo il suo valore di risarcimento. In caso di ferimento del cavallo, un eventuale perdita di valore dell’animale e pretese relative a temporanea inservibilità.
- Oltre alle esclusioni di cui all’art. C8, non sono assicurate le pretese derivanti da danni a cavalli presi a pensione da una persona assicurata che ne è responsabile.
- Copertura di franchigie per auto a noleggio: è assicurata la franchigia dovuta secondo il contratto di noleggio per un evento assicurato riguardante un’autovettura con peso complessivo fino a 3,5 t noleggiata da una persona assicurata. La copertura si applica ai danni al veicolo causati da persone assicurate in qualità di conducenti e in caso di furto del veicolo. Se il danno assicurato non raggiunge l’ammontare della franchigia, simpego si fa carico del danno. La prestazione assicurata è limitata a CHF 10’000 per ogni contratto di noleggio. La copertura si applica solo ai contratti di noleggio di una durata massima di 20 giorni.
- Oltre alle esclusioni di cui all’art. C8, non sono assicurate le franchigie dei veicoli sostitutivi noleggiati o forniti da officine e altre aziende operanti nel settore degli autoveicoli (compreso il car sharing, come ad esempio Mobility).
- Esclusioni
- Non sono assicurati la responsabilità civile e/o le pretese:
- delle persone assicurate e di tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica né di terzi derivanti dal danneggiamento di queste persone (ad esempio la perdita di sostegno). Sono escluse le pretese di minorenni terzi che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica del contraente;
- derivanti da una responsabilità assunta contrattualmente che eccede la responsabilità prescritta dalla legge o derivanti da un inadempimento di obblighi di assicurazione legali o contrattuali;
- derivanti dai pericoli di un’azienda, di una professione e di una carica;
- derivanti da danni dovuti all’azione graduale di agenti atmosferici, temperatura, umidità, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori, liquidi, scosse o animali domestici;
- derivanti da usura e danni altamente probabili, di cui si sarebbe dovuto tenere conto;
- in seguito alla perpetrazione intenzionale di crimini, delitti o atti di violenza o al tentativo di perpetrarli nonché per responsabilità civile connessa alla partecipazione attiva a risse e colluttazioni;
- connesse a rischi per i quali la legge prescrive la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile. Eccezione: la copertura si applica nonostante l’obbligo di assicurazione previsto per legge ai droni che non richiedono l’autorizzazione dell’UFAC fino a un peso complessivo massimo di 30 kg;
- connesse alla trasmissione di malattie infettive a uomini, animali e piante;
- derivanti da danni direttamente o indirettamente riconducibili ad amianto o materiali contenenti amianto;
- derivanti da danni a cavalli durante la partecipazione a manifestazioni ippiche sportive (concorsi, competizioni, corse, salti di ostacoli ecc.). Eccezione: esami interni di associazioni, corsi o scuole;
- derivanti da danni causati da o a veicoli a motore e natanti durante viaggi non consentiti dalla legge o dalle autorità o non autorizzati dal detentore e la partecipazione a gare, rally, regate e analoghi viaggi di tipo agonistico o di esercitazione nonché durante tutte le gare fuoristrada e i viaggi su circuiti di corsa, terreni di esercitazione e percorsi ad anello;
- derivanti da diritti di rivalsa (rivalsa di terzi): per pretese derivanti da danni verificatisi durante l’uso di veicoli a motore di terzi; in caso di danni a cose prese in consegna; in caso di danni causati da persone incapaci di discernimento; in caso di danni subiti da terzi minorenni che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica del contraente; in caso di danni materiali derivanti dalla pratica di sport e giochi; in caso di danni materiali a effetti personali di visitatori; in caso di danni a una persona temporaneamente incaricata della custodia di bambini e animali domestici che sono stati causati da questi ultimi. Inoltre, diritti di rivalsa e compensazione di terzi per prestazioni che le persone assicurate hanno erogato alla parte lesa in relazione a un’attività professionale;
- per spese relative all’eliminazione di una condizione pericolosa e per misure di prevenzione di danni adottate in seguito a caduta di neve o formazione di ghiaccio;
- derivanti da danni dovuti a raggi laser, maser o radiazioni ionizzanti;
- di datori di lavoro di professionisti autonomi e di persone da questi assunte o incaricate;
- di conducenti di veicoli che hanno causato l’evento assicurato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al tasso alcolemico consentito dalla legge o sotto l’effetto di stupefacenti;
- per danni da locatario che rientrano nella piccola manutenzione;
- per riduzioni di prestazioni da parte di altri assicuratori dovute a negligenza.
- Assicurazione stabili
L’assicurazione è valida nella sede stabilita nel contratto di assicurazione.
- Cose assicurate
- Stabile: lo stabile stesso e gli appartamenti di proprietà. Lo stabile comprende anche:
- impianti collegati in modo fisso allo stabile assicurato, come antenne, celle solari ecc.;
- stabili accessori che si trovano sullo stesso fondo, come garage, capannoni, condutture, rete fognaria ecc. indicati sulla planimetria catastale, destinati all’uso privato e inclusi nella somma assicurata;
- installazioni edili che si trovano sul fondo come muri di sostegno, sculture, fontane ornamentali, scale, sentieri, vialetti, cassette della posta, aste per bandiere, recinzioni, stagni artificiali, celle solari, piscine in cemento ecc., se sono state o devono essere assicurate come stabile;
- le apparecchiature e i materiali destinati alla manutenzione dello stabile assicurato e i materiali edili non installati in modo fisso sono inclusi nell’assicurazione fino a CHF 20’000;
- tutti gli impianti domestici appartenenti allo stabile o collegati in modo fisso al relativo fondo, che sono di proprietà del contraente, compresi il cablaggio e le relative condutture e rubinetterie. Piani cottura, forni, vaporiere, forni a microonde, frigoriferi e congelatori. Sono assicurate anche lavatrici e asciugatrici nel caso in cui non siano collegate in modo fisso allo stabile.
- Non sono assicurati:
- roulotte e abitazioni mobili con o senza immatricolazione;
- giardini e costruzioni mobili che non devono essere assicurati con lo stabile;
- strutture aziendali e commerciali nonché stabili o appartamenti di proprietà con aree adibite a uso professionale;
- case plurifamiliari con più di 3 appartamenti (esclusa la proprietà per piani);
- cose che sono o devono essere assicurate in altri modi (ad es. con un’assicurazione stabili cantonale).
- Rischi assicurati
A seconda degli accordi, la copertura assicurativa comprende i seguenti rischi:
- Fuoco:
- Danni causati da incendio; azione improvvisa e accidentale di fumo; fulmini; esplosioni e implosioni; caduta di meteoriti e altri corpi celesti; caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi; danni da bruciature o da fuoco utilitario.
- Danni a macchine elettriche, apparecchi e condutture sotto tensione causati dall’azione della stessa energia elettrica, da sovratensione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico (danni causati dall’azione della corrente).
- Non sono assicurati i danni:
- causati dalla graduale azione del fumo in condizioni normali;
- subiti da dispositivi di protezione elettrica in seguito al loro normale funzionamento (ad es. danneggiamento di un fusibile).
- Danni da eventi naturali:
- Danni causati direttamente da piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e oltre, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi; smottamenti.
- Danni causati da perdite in seguito a eventi naturali.
- Non sono assicurati i danni:
- causati da movimenti artificiali del terreno;
- causati da caduta di neve dai tetti;
- causati da acque sotterranee;
- causati da piene e straripamenti che, secondo l’esperienza, si ripetono a intervalli più o meno prolungati;
- causati da ritorno d’acqua dalla rete fognaria, qualunque ne sia la causa;
- causati da attività delle quali si deve tener conto sulla base dell’esperienza;
- causati da pressione della neve, a condizione che interessi solo materiali di copertura (ad es. mattoni), camini, grondaie o tubazioni di scarico esterne.
- Acqua:
- Danni causati da fuoriuscita accidentale di liquidi e gas da impianti di conduzione di liquidi che servono solo lo stabile assicurato nonché installazioni e apparecchi ad essi collegati; derivanti da impianti di conduzione di liquidi che servono un’installazione edile o una struttura fissa permanente al di fuori dello stabile e della cui manutenzione è responsabile il contraente; derivanti da impianti di riscaldamento e generazione di calore, serbatoi di gasolio o impianti di raffreddamento. Se le condutture di acqua e gas servono più stabili, le spese sono coperte in misura proporzionale.
- Danni dovuti a fuoriuscita improvvisa e accidentale di acqua e liquidi da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, climatizzatori portatili, umidificatori, piscine e vasche idromassaggio mobili o gonfiabili; dovuti all’infiltrazione di acqua piovana, neve e acqua di fusione dall’esterno; dovuti a ritorni dell’acqua di scarico dalla rete fognaria o da acqua del sottosuolo e di pendio (acqua sotterranea) all’interno dello stabile; dovuti a perdite in seguito a danni provocati dall’acqua.
- Non sono assicurati i danni:
- ai liquidi fuoriusciti;
- a impianti di generazione di calore in seguito a miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all’interno di questi impianti;
- a impianti di refrigerazione causati da gelo prodotto artificialmente;
- alla facciata (muri esterni compresi isolamento, finestre, porte, ecc.) e al tetto (alla costruzione portante, alla copertura e all’isolamento del tetto) causati da acqua piovana, neve e acqua di fusione;
- causati dall’infiltrazione di acqua piovana, neve e acqua di fusione da abbaini o finestre aperti e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti durante nuove costruzioni, ristrutturazioni o lavori di altro genere eseguiti nello stabile;
- causati da ristagni per i quali è responsabile il proprietario della rete fognaria;
- verificatisi durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e impianti di conduzione e durante lavori di revisione / riparazione svolti su contenitori di liquidi e impianti di conduzione e su installazioni e apparecchi ad essi collegati;
- spese per l’eliminazione della causa del danno (tranne che per danni da gelo), per la manutenzione e la prevenzione di danni;
- spese per lo scongelamento e la riparazione di grondaie e tubazioni di scarico esterno nonché per lo sgombero di neve e ghiaccio;
- spese per misure adottate in seguito a disposizioni di autorità. Danni verificatisi in seguito a incendi / eventi naturali.
- danni causati da furto o tentativo di furto, a condizione che i danni siano dimostrabili mediante tracce, testimoni o altre prove convincenti in base alle circostanze. Danni causati dalla rimozione non autorizzata di componenti dello stabile, installazioni edili o altre cose assicurate. Danneggiamenti dolosi allo stabile assicurato o ad altre cose assicurate, se l’autore è entrato nei locali assicurati senza autorizzazione. Danni causati da una persona chiusa all’interno dello stabile assicurato o di un relativo locale che ne esce compiendo un’effrazione (furto in evasione).
- Non sono assicurati i danni dovuti a incendi ed eventi naturali ai sensi degli art. D3.1 e D3.2.
- Casco: danneggiamento dovuto a evento esterno accidentale, improvviso, imprevisto, violento. In caso di apparecchi elettrici collegati in modo fisso allo stabile, anche i danneggiamenti dovuti all’azione di elettricità, liquidi e umidità. Per la rimozione di graffiti e altri imbrattamenti della facciata, la prestazione è limitata a CHF 1’000 per anno assicurativo.
- Non sono assicurati i danni:
- causati da fuoco ed eventi naturali (fatta eccezione per gli impianti domestici), acqua, furto e terremoto ai sensi dell’art. D3.;
- causati da danneggiamenti verificatisi mentre la cosa assicurata è stata consegnata o affidata a un terzo per il trasporto, la pulizia, la riparazione o il rinnovo;
- dovuti a contaminazioni biologiche o chimiche di qualunque tipo;
- dovuti a virus informatici e attacchi informatici;
- dovuti a caratteristiche naturali o difettose della cosa stessa; usura, affaticamento del materiale, obsolescenza, logorio, deformazione, deterioramento; dovuti a secchezza, umidità (esclusi gli apparecchi elettrici), oscillazioni di temperatura, evaporazione e cambiamento di colore, azione della luce e condizioni climatiche;
- dovuti a roditori, parassiti e funghi;
- a materiali di consumo e soggetti a usura come batterie, lampadine, tubi fluorescenti e al neon; ad apparecchi di illuminazione e lucernari;
- a software informatici e/o per perdite di dati, comprese le spese per il ripristino degli stessi;
- che sono coperti da contratti di garanzia o rientrano in prestazioni di garanzia previste dalla legge;
- danni da funzionamento a beni mobili;
- danni dovuti a vernici, graffi e schegge e insudiciamenti o danneggiamenti causati da animali domestici propri o di terzi;
- a impianti di biogas e impianti di cogenerazione;
- a impianti tecnici di comunicazione (ad es. telefoni);
- danneggiamenti come conseguenza diretta di un’azione costante e prevedibile di natura meccanica, termica, chimica o elettrica, quali l’obsolescenza, la corrosione, la decomposizione o l’eccessiva formazione di ruggine, fango, calcare e altre sedimentazioni. Tuttavia, qualora tali danni portino a un danneggiamento imprevisto e improvviso o alla distruzione delle cose assicurate, questi danni conseguenti sono assicurati.
- Rottura vetri: danni da rottura di vetri dello stabile. Sono inclusi vetrate, rivestimenti in vetro di facciate e pareti; materiali simili al vetro come il plexiglas e materie plastiche analoghe, se utilizzati al posto del vetro, piani di cottura in vetroceramica e piani di cottura a induzione in vetro, coperture di cucine, bagni e caminetti, componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici nonché lucernari; vetro isolante; piani di lavoro in pietra per cucine, lavabi, lavelli, vani doccia e vasche da bagno, vasi di gabinetto inclusi sciacquoni, bidet, comprese spese di montaggio, accessori per il montaggio, rubinetteria e spese per le necessarie riparazioni degli smalti scheggiati. La rottura vetri copre anche pitture, scritte, lamine, nonché vetri incisi e sabbiati. Inoltre danni conseguenti e complementari allo stabile fino a CHF 5’000.
- Non sono assicurati i danni:
- dovuti a usura (compresi i graffi);
- a schermi di qualunque tipo;
- ad apparecchi di illuminazione, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
- a piastrelle, rivestimenti per pareti e pavimenti e tubazioni;
- verificatisi durante lavori o installazioni effettuati sulla cosa assicurata o lo spostamento della stessa;
- verificatisi in seguito a incendi, eventi naturali, acqua, furti ai sensi dell’art. D3 che non sono coperti dal presente contratto.
- Terremoti: danni causati da terremoti, ossia scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre, e da eruzioni vulcaniche, ossia risalita e fuoriuscita di magma associate a nubi di cenere, piogge di cenere, nubi piroclastiche o colate di lava. Danni causati da perdite in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche. Sono altresì assicurati danni da incendio, eventi naturali, furto, acqua o rottura di vetri ai sensi dell’art. D3 in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche.
- Non sono assicurati i danni causati da terremoti riconducibili ad attività umane (ad es. geotermia).
- Limitazione delle prestazioni: Per ogni anno assicurativo il risarcimento complessivo è limitato alla somma assicurata concordata. Le prestazioni sono sussidiarie alla distribuzione di fondi del pool svizzero per la copertura dei danni sismici o del fondo per danni sismici dell’assicurazione stabili del Cantone di Zurigo. Il risarcimento viene calcolato in base al danno totale riscontrato, da cui vengono detratti i fondi distribuiti dalle suddette organizzazioni.
- Definizione di evento: i danni separati nel tempo e nello spazio, che si verificano entro un periodo di 168 ore consecutive dopo il primo terremoto o eruzione vulcanica che ha causato i danni, costituiscono un unico sinistro allorché siano riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
- Spese supplementari
Se concordato nel contratto di assicurazione, in relazione all’evento assicurato, ai sensi dell’art. B5, simpego paga, oltre alla somma assicurata per lo stabile, anche l’importo massimo stabilito nel contratto per:
- perdita di proventi per locazioni di locali affittati;
- spese fisse continuative come interessi ipotecari, spese di riscaldamento e accessorie nonché premi assicurativi per stabili adibiti ad abitazione propria o appartamenti di proprietà, comunque per un massimo di 2 anni dal verificarsi del danno;
- spese per lo sgombero e lo smaltimento di resti delle cose assicurate (eccetto: acqua e terra, compresi fauna, flora e aria, anche se mischiate con le cose assicurate);
- spese per la demolizione di resti dello stabile;
- spese per vetri, porte e serrature provvisorie volti a ridurre l’entità del danno o a evitare ulteriori danni;
- spese per la modifica di serrature, ossia spese per il cambio o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche o serrature dello stabile assicurato;
- spese per la pulizia di componenti dello stabile e altre cose assicurate direttamente colpiti da un danno assicurato;
- spese per l’estinzione di incendi, nella misura in cui sono a carico del contraente. Non sono invece assicurate le spese per prestazioni che devono essere erogate gratuitamente da servizi pubblici sulla base di disposizioni di legge;
- spese per lo scoprimento e la ricerca di perdite di condutture non stagne e spese per lo scongelamento e la riparazione di impianti di conduzione di liquidi congelati o danneggiati dal gelo e degli apparecchi ad essi collegati all’interno dello stabile nonché in condutture interrate al di fuori dello stabile, a condizione che servano solo lo stabile assicurato o una costruzione edile assicurata. Sono altresì assicurati la nuova muratura o la ricopertura delle condutture riparate. Se le condutture di acqua e gas servono più stabili, le spese sono coperte in misura proporzionale.
- spese per la perdita di liquidi a causa di un danno assicurato provocato dall’acqua;
- spese per la decontaminazione e, in caso di necessità, la sostituzione di terreno (comprese fauna e flora) e per la sostituzione di acqua di spegnimento nella sede assicurata;
- spese per il rincaro postsinistro secondo l’indice dei costi di costruzione in vigore per un massimo di 2 anni tra l’insorgenza del danno e la ricostruzione in conformità con le condizioni;
- spese supplementari per impianti sostitutivi in caso di danni a impianti domestici;
- spese per servizi edili, lavori di scavo e costruzione a scopo di accertamento ed eliminazione di un evento assicurato su impianti domestici;
- perdite di reddito di impianti fotovoltaici in seguito all’impossibilità di recuperare l’energia in eccesso nelle reti pubbliche o private. La base per il calcolo è costituita dal reddito medio degli ultimi 12 mesi precedenti l’insorgenza del danno.
- Prestazioni assicurate
Per ogni evento assicurato simpego paga:
- Riparazione dello stabile o dell’appartamento di proprietà danneggiato. In caso di beni mobili danneggiati o rubati, installazioni edili e impianti domestici, la riparazione fino al valore del nuovo acquisto o la sostituzione nell’ambito delle direttive di risarcimento.
- Spese ai sensi dell’art. D4 fino alla somma indicata nel contratto di assicurazione.
- Spese per la necessaria assistenza psicologica da parte di psicologi riconosciuti dall’Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata (SBAP) fino a CHF 3’000 per evento.
- Spese di spostamento e di protezione necessarie per il ripristino, il riacquisto o lo sgombero della cosa assicurata (ad es. lo smontaggio e rimontaggio di beni mobili) fino a CHF 5’000 per evento.
- Spese relative alle restrizioni per la ricostruzione che aumentano il danno effettivo, fino a max. CHF 5’000 per evento.
- Direttive di risarcimento
- Il risarcimento massimo in caso di sinistro è limitato alla somma assicurata indicata nel contratto di assicurazione.
- Tipo di risarcimento: simpego può farsi carico delle necessarie riparazioni, erogare un’indennità in natura o pagare il risarcimento in contanti.
- La base per il risarcimento di stabili assicurati e proprietà per piani assicurate è costituita dal valore di risarcimento. Da ciò viene detratto un eventuale valore residuo. Se lo stabile / la proprietà per piani non vengono ricostruiti nello stesso modo (e con la stessa destinazione d’uso) e nello stesso comune entro 2 anni dal verificarsi del danno, viene risarcito il valore commerciale, comunque per un massimo dei costi di costruzione usuali per quel luogo. In caso di immobili demoliti, viene risarcito il valore di demolizione.
- La base per il risarcimento di beni mobili assicurati e installazioni edili è costituita dal valore a nuovo.
- La base per il risarcimento delle spese assicurate ai sensi dell’art. D4 è costituita dalle spese effettivamente sostenute. In caso di perdite di proventi per locazioni, le spese effettive sono costituite dal reddito locativo lordo meno le spese risparmiate.
- La base per il risarcimento di impianti domestici è costituita nei primi 3 anni dal valore a nuovo, mentre a partire dal 4o anno viene risarcito il valore attuale.
- Per il risarcimento non si tiene conto del valore affettivo personale.
- Eventuali spese ragionevoli per la riduzione del danno sono coperti nell’ambito della somma assicurata per lo stabile. Se tali spese congiuntamente al risarcimento superano la somma assicurata, vengono rimborsate solo se si tratta di oneri che sono stati richiesti da simpego.
- Danni preesistenti: se prima del verificarsi del danno che dà diritto al risarcimento erano già presenti dei danni, il risarcimento da parte di simpego si ridurrà dell’importo delle spese di riparazione imputabili a tali danni.
- Diritti di proprietà per beni mobili, installazioni edili e impianti domestici: in caso di sostituzione di una cosa assicurata, con il risarcimento i diritti di proprietà restano al contraente. il valore della cosa non riparata viene detratto dal risarcimento. Se dopo un sinistro la cosa assicurata non ha più alcun valore, sono coperte le spese giustificate per lo smaltimento della stessa.
- IVA: i pagamenti di sinistri a contribuenti che detraggono l’imposta a monte saranno versati senza imposta sul valore aggiunto. I pagamenti di sinistri sulla base di calcolo delle spese di riparazione previste non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
- Casco costruzione
Sono altresì assicurati i danni verificatisi allo stabile assicurato e al relativo fondo in seguito a progetti di costruzione fino a una somma complessiva dell’opera di CHF 250’000.
- Progetti di costruzione assicurati: opere di ristrutturazione, annessione e ampliamento di stabili / proprietà per piani assicurati, compresi rinnovamenti di tetti e facciate. I lavori devono essere eseguiti da specialisti qualificati.
- Validità temporale: la copertura si applica solo durante il periodo della costruzione, che si considera concluso con l’accettazione dell’opera. La messa in funzione di un’opera edile è considerata come accettazione.
- Rischi assicurati: danni causati da furto di materiali edili, già installati in modo fisso sullo stabile e causati a nuove opere edili da incendi ed eventi naturali ai sensi dell’art. D3. Danni causati da rottura di vetri dello stabile ai sensi dell’art. D6 come conseguenza diretta di attività di costruzione. Danni allo stabile in seguito all’infiltrazione di acqua attraverso aperture sul tetto, a condizione che l’apertura sul tetto sia dovuta ad attività di costruzione e siano stati presi tutti i ragionevoli provvedimenti per la prevenzione del danno. Incidenti edili, ossia danneggiamenti e distruzione di nuove opere edili e dello stabile / proprietà per piani assicurati come conseguenza diretta di un evento esterno accidentale, improvviso, imprevisto, violento.
- Prestazione assicurata: Per un evento assicurato simpego paga:
- spese per il ripristino delle condizioni in cui l’opera edile assicurata e lo stabile / la proprietà per piani assicurati si trovavano al momento del verificarsi del danno;
- spese per il ripristino del terreno edificabile e della massa di terra che non fanno parte dell’opera edile assicurata, ma che si trovano nell’area del cantiere;
- spese per la localizzazione e l’accertamento della causa del danno in caso di incidenti edili fino a CHF 25’000, a condizione che queste operazioni vengano eseguite da un esperto incaricato da simpego.
- Non sono assicurati: difetti, crepe e difetti puramente visivi, come graffi su superfici di vetri, vasche da bagno, vani doccia e rivestimenti per cucine. Danni causati da demolizioni e smontaggi errati. Danni a opere edili che sono o devono essere assicurati con un’assicurazione cantonale. Danni e prestazioni di garanzia dei quali, ai sensi della legge applicabile, devono essere responsabili le imprese incaricate dal committente. Danni verificatisi in seguito a progetti di costruzione assicurati, se lo stabile o parti dell’opera vengono rinforzati con sottofondazioni o se vengono colpiti o abbattuti elementi portanti.
- Esclusioni
Non sono assicurati i danni:
- causati da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e le relative contromisure adottate. Inoltre, per i danni causati da terrorismo (un atto minacciato o reale per motivi politici, religiosi, ideologici o simili) o da misure adottate per controllare, impedire o sopprimere atti terroristici. Questa esclusione non si applica se è possibile dimostrare che i danni non sono in relazione con tali eventi;
- dovuti a disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le relative contromisure adottate, a meno che venga dimostrato in modo plausibile che il contraente ha preso tutte le ragionevoli precauzioni per evitare il danno. Questa esclusione non si applica alla copertura per la rottura di vetri ai sensi dell’art. D3.6;
- dovuti a cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo qualunque ne sia la causa;
- causati durante la confisca della cosa assicurata da parte dello Stato o dell’esercito;
- dovuti a scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre ed eruzioni vulcaniche, a meno che tale copertura sia stata concordata nel contratto di assicurazione;
- dovuti a scosse la cui causa risiede nel crollo di cavità ottenute artificialmente;
- provocati da acque di laghi artificiali o di altri impianti idrici artificiali, qualunque ne sia la causa;
- causati da attività dei servizi di difesa e dei pompieri, della polizia e di altri che hanno l’obbligo di prestare soccorso;
- causati da terreno edificabile di scarsa qualità, difetti di costruzione (in particolare in seguito a inosservanza delle norme edilizie SIA), scarsa manutenzione dello stabile o omissione di misure preventive;
- all’ambiente (danni ambientali) e spese correlate che eccedono l’art. D4.11;
- a impianti fotovoltaici con una potenza di oltre 30 kilowatt picco (kWp).
- HomeAssistance 24h
- Servizio di emergenza artigiani: Svizzera
- Perdita di chiavi: in tutto il mondo
- Assistenza bici: Europa
- Persone assicurate
- Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.
- Servizio di emergenza artigiani
È assicurata l’organizzazione di un’assistenza in caso di difetti e situazioni di emergenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati.
- Prestazione assicurata: organizzazione e copertura dei costi di specialisti e artigiani fino a CHF 2’000 per evento.
- Limitazione delle prestazioni: la copertura si applica a un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.
- Rischi assicurati:
- servizio di pulizia tubi in caso di intasamento imprevisto di condutture;
- riparazione di un guasto ai servizi igienici;
- servizio di vigilanza e di sicurezza, qualora non sia più possibile chiudere in maniera provvisoria l’appartamento o lo stabile / abitazione mobile o roulotte a stazionamento fisso;
- riparazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, aerazione difettosi e di installazioni e impianti elettrici difettosi. Inoltre, le spese per l’affitto delle necessarie attrezzature di emergenza. In caso di immobili in locazione, la prestazione è limitata alla copertura delle spese per le necessarie attrezzature di emergenza.
- rimozione o spostamento di nidi di vespe, calabroni o api situati nei locali o nello stabile assicurato abitato dalle persone assicurate, a condizione che la rimozione o lo spostamento non siano vietati per motivi legali (ad es. in caso di specie protette). Sono considerati locali abitati anche balconi, terrazze, cantine, sottotetti e facciate esterne;
- eliminazione di formiche, scarafaggi, pesciolini d’argento, topi, ratti o cimici dei letti, comprese le spese per le analisi necessarie a determinare la specie infestante. In relazione ad altre specie infestanti non viene erogata alcuna prestazione.
- Esclusioni – Non è prevista copertura assicurativa per:
- spese per la riparazione definitiva di danni, qualora non possa essere effettuata nell’ambito degli interventi di assistenza predisposti in caso di emergenza;
- spese per lavori di manutenzione e assistenza necessari periodicamente;
- spese e danni insorti a causa di esecuzione errata o mancata esecuzione di lavori di manutenzione e assistenza;
- spese per intasamento di tubi riconducibile a un uso improprio;
- spese che sono oggetto di contratti di garanzia, assistenza o manutenzione;
- prestazioni di garanzia che si rendono necessarie con l’esecuzione dei provvedimenti immediati predisposti dagli artigiani incaricati;
- spese per danni allo stabile e alla mobilia domestica connesse alla rimozione o allo spostamento di parassiti nonché nidi di vespe, calabroni e api;
- spese e danni in relazione alla mancanza di materiali da combustibili.
- Perdita di chiavi
Sono assicurate le chiavi di appartamenti, case, immobili, casseforti, cassette postali nonché badge e carte magnetiche.
- Chiavi in comproprietà o di proprietà esclusiva di una persona assicurata:
- Prestazione assicurata: fino a CHF 2’000 per evento assicurato: spese per il servizio chiavi come provvedimento immediato e spese per chiavi sostitutive. Se con lo stesso contratto sono assicurati la mobilia domestica o uno stabile, nella sede assicurata sono inoltre assicurate le spese necessarie per il cambio della serratura e le spese per la riparazione dell’impianto di chiusura.
- Rischi assicurati: perdita (perdita, smarrimento, furto); danneggiamento; mancato funzionamento improvviso, imprevisto di impianti di chiusura; chiusura accidentale dall’interno o dall’esterno e apertura di porte d’ingresso, se una persona assicurata non è più in grado di aprire dall’interno in seguito a malattia, incidente, svenimento o decesso.
- Chiavi di terzi affidate a una persona assicurata:
- Prestazione assicurata: spese per il servizio chiavi come provvedimento immediato; assunzione delle pretese di responsabilità civile avanzate alla persona assicurata e difesa da pretese di responsabilità civile ingiustificate.
- Rischi assicurati: perdita (perdita, smarrimento, furto) e danneggiamento.
- Limitazione delle prestazioni: la copertura si applica a un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.
- Esclusioni – Non è prevista copertura assicurativa per:
- spese in relazione a veicoli di qualunque tipo.
- Assistenza bici
- Veicoli e persone assicurati: cerchia delle persone assicurate ai sensi dell’art. E2 in qualità di conducente o passeggero di biciclette, ciclomotori elettrici ed e-bike con pedalata assistita fino a 45 km/h, scooter per anziani a propulsione elettrica, sedie a rotelle e sedie a rotelle elettriche che si trovano in possesso di una persona assicurata. Sono altresì assicurati rimorchi, purché siano omologati per il rispettivo veicolo e gli accessori trasportati come navigatori, abbigliamento di protezione, kit di riparazione ecc.
- Prestazione assicurata: assunzione delle spese fino a CHF 2’000 per evento:
- soccorso stradale nel luogo dell’evento;
- rimorchio del veicolo fino all’officina di riparazione idonea più vicina e trasporto di ritorno del veicolo alla persona assicurata dopo la riparazione;
- recupero dopo un incidente, qualora il veicolo si trovi su una strada pubblicamente accessibile;
- qualora il veicolo non possa essere riparato il giorno stesso o in caso di furto non venga ritrovato il giorno stesso oppure non sia possibile proseguire il viaggio per ragioni mediche, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- ritorno al luogo di partenza del viaggio;
- proseguimento al luogo di destinazione con un mezzo di trasporto alternativo;
- pernottamento e pasti per un massimo di 2 giorni e notti fino a CHF 300 a testa per le persone assicurate, per i figli minorenni in viaggio con loro e per un accompagnatore al di fuori della cerchia di persone assicurate.
- Trasporto di ritorno del veicolo, se a causa di un evento assicurato non è più possibile proseguire il viaggio. Il trasporto di ritorno viene effettuato, a scelta, a un’officina di riparazione idonea nella località in cui è domiciliato il contraente oppure direttamente alla casa del contraente, qualora il veicolo si trovi all’interno della Svizzera, del Principato del Liechtenstein o in un Paese estero confinante (max. 20 km in linea d’aria dal confine svizzero).
- Limitazione delle prestazioni: la copertura si applica a un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.
- Rischi assicurati:
- Avarie, ossia guasto improvviso, imprevisto del veicolo in seguito a un difetto tecnico o meccanico che rende impossibile o legalmente inammissibile il proseguimento del viaggio. Sono equiparati all’avaria la perdita di chiavi, difetti di pneumatici e batterie scariche. In caso di batterie scariche, si applica un’ulteriore franchigia di CHF 100 per evento.
- Incidente stradale, ossia danni causati da un evento esterno improvviso, violento, meccanico, involontario che rende impossibile o non più legalmente ammissibile il proseguimento del viaggio. In particolare, rientrano in quest’ambito eventi dovuti a urti, scontri, ribaltamenti, cadute, affondamenti e sprofondamenti.
- Furto o tentativo di furto del veicolo.
- Danneggiamento doloso.
- Emergenze mediche insorte in viaggio (malattia, infortunio o decesso) a una persona assicurata.
- Esclusioni – Non è prevista copertura assicurativa per:
- spese per riparazioni, pezzi di ricambio, rottamazione, smaltimento di batterie;
- spese per la sostituzione del veicolo rubato;
- spese per la manutenzione e l’assistenza;
- danni causati durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o durante il tentativo di perpetrarli;
- danni causati dall’inosservanza delle istruzioni del produttore;
- danni connessi alla violazione di disposizioni di legge;
- danni a carichi trasportati;
- danni causati da catastrofi naturali prevedibili;
- danni verificatisi durante gare o manifestazioni sportive di natura agonistica;
- danni verificatisi durante la partecipazione a corse, rally e competizioni analoghe nonché durante esercitazioni o altri viaggi su circuiti di corsa e di allenamento ufficiali;
- danni insorti durante la pratica di attività ciclistiche come BMX, ciclismo su pista o ciclismo artistico, dirt jump o simili;
- danni riconducibili a una scarsa manutenzione della bicicletta. Esclusione di responsabilità:
- Simpego declina ogni responsabilità per danni derivanti da servizi organizzati da terzi ai sensi dell’art. E5 nonché per danni causati a oggetti, merci o animali, comprese le spese consequenziali.
- Colpa grave
Nell’assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile privata e stabile, simpego rinuncia al proprio diritto legale di ricorso o di riduzione della prestazione in caso di sinistro assicurato imputabile a colpa grave.
- Non è prevista alcuna copertura assicurativa:
- se il contraente o la persona avente diritto causa l’evento assicurato in stato di ebbrezza o di non idoneità alla guida, sotto l’effetto di droghe o di abuso di farmaci o in caso di grave inosservanza di un limite di velocità, sorpasso azzardato o la partecipazione a una gara con veicoli a motore non autorizzata ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale;
- per danni connessi a danneggiamento, alterazione o perdita di dati propri o di terzi;
- per eventuali riduzioni di prestazioni in seguito a violazioni degli obblighi di diligenza relativi a carte di credito e carte cliente;
- per danni causati in seguito a inosservanza di regole FIS;
- per danni causati intenzionalmente da persone assicurate.
- Assicurazione infortuni
Ciclomotori elettrici ed e-bike con pedalata assistita fino a 45 km/h, scooter per anziani a propulsione elettrica, sedie a rotelle e sedie a rotelle elettriche.
Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.
- Qualsiasi danno alla salute subito involontariamente dalla persona assicurata a causa di un evento esterno improvviso e violento. Sono equiparate a infortuni le lesioni corporali seguenti elencate esaustivamente, a meno che non siano chiaramente attribuibili a un deterioramento o a una malattia, anche in assenza di un effetto straordinario esterno:
- fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano;
- danni alla salute provocati dall’involontaria aspirazione di gas o vapori e all’assunzione accidentale di sostanze tossiche o corrosive;
- congelamenti, colpi di calore, colpi di sole, affogamento nonché danni alla salute provocati dai raggi ultravioletti con l’eccezione di insolazioni.
- Prestazioni assicurate
- Indennità giornaliera di ospedalizzazione:
- Nel periodo della necessaria degenza ospedaliera e dei soggiorni di cura successivi al ricovero ospedaliero prescritti da un medico abilitato ed effettuati con il consenso di simpego, per ogni incidente simpego paga l’indennità di ospedalizzazione concordata. L’indennità giornaliera di ospedalizzazione viene versata anche per le domeniche e le festività.
- Il pagamento ha inizio il giorno del ricovero in ospedale e prosegue per un massimo di 60 giorni. Se in seguito a un incidente sono necessari più ricoveri in ospedale e soggiorni di cura, questi sono considerati come un unico evento. A partire dalla data dell’incidente, è possibile avvalersi delle prestazioni per un massimo di 5 anni.
- Per le persone di età inferiore ai 16 anni al momento dell’incidente, non viene corrisposta un’indennità giornaliera di ospedalizzazione.
- L’ammontare dell’indennità giornaliera di ospedalizzazione è concordato nel contratto di assicurazione: Basis: CHF 50 / giorno; Plus: CHF 100 / giorno
- Decesso:
- Se l’incidente porta al decesso della persona assicurata, simpego paga la somma concordata.
- Per ragazzi di età inferiore ai 16 anni al momento dell’incidente, l’indennizzo in caso di decesso ammonta a CHF 7’000.
- La somma in caso di decesso viene versata in base alle disposizioni legali in materia di successione.
- In caso di decesso di una persona assicurata che provvedeva al sostentamento di uno o più minorenni, simpego versa il doppio della somma assicurata. Se, oltre a queste persone, è presente ancora il coniuge, la somma viene divisa a metà fra il coniuge e i minori.
- L’ammontare dell’indennità in caso di decesso è concordato nel contratto di assicurazione: Basis: CHF 10’000; Plus: CHF 15’000
- Animali domestici trasportati: Se un animale domestico trasportato subisce una lesione durante l’incidente, simpego assume le spese di cura fino a CHF 2’500 per animale e al massimo fino a CHF 5’000 per sinistro.
- Esclusioni
Non è prevista alcuna copertura assicurativa per gli infortuni e i pregiudizi alla salute:
- in seguito a terremoti;
- di persone che hanno subito i danni nel commettere o tentare di commettere personalmente e intenzionalmente un crimine, un delitto o un atto di violenza;
- provocati da misure terapeutiche ed esami di controllo (ad es. interventi chirurgici, iniezioni, radiazioni);
- di persone che si siano appropriate del veicolo;
- dovuti a un utilizzo del veicolo non previsto dal produttore.
- Disoccupazione
Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.
Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.
- Contratti di lavoro a tempo indeterminato: è considerata disoccupazione involontaria la cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nel rispetto del termine di preavviso concordato contrattualmente per il licenziamento.
- Contratti di lavoro a tempo determinato: è considerata disoccupazione involontaria il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, se questo è stato in precedenza già prorogato almeno due volte per un totale di almeno 12 mesi e il mancato rinnovo non era prevedibile per il lavoratore, ad es. a causa del termine di un incarico o di un progetto.
- Prestazione assicurata
Per ogni evento assicurato simpego paga durante il periodo di disoccupazione, comunque non oltre l’anno assicurativo in corso e quello successivo:
- Il premio per tutti i contratti di assicurazione in essere con simpego, indipendentemente dal fatto che siano intestati al contraente o alla persona assicurata interessata dall’evento assicurato.
- Fino a CHF 3’000 il premio per tutti gli altri contratti di assicurazione, fatta eccezione per l’assicurazione sulla vita e l’assicurazione di base cassa malati compresa la copertura per infortunio, indipendentemente dal fatto che siano intestati al contraente o alla persona assicurata interessata dall’evento assicurato.
Per ogni evento assicurato e persona assicurata simpego paga al massimo l’importo concordato nel contratto di assicurazione:
- Spese per consulenze in loco, creazione di curriculum vitae e altri documenti di candidatura, compresa la traduzione da parte di un professionista.
- Spese per l’abbonamento ad annunci e portali di lavoro.
- Spese per i viaggi di andata e ritorno per i colloqui di lavoro: con mezzi pubblici in 1a classe, voli Economy e, in caso di viaggio con veicolo proprio o preso a noleggio o in prestito, CHF 0.70 a chilometro.
- Spese per un abbigliamento adeguato alla candidatura, ossia camicie, abiti completi, tailleur, scarpe, cravatte e calze. Questo elenco è esaustivo.
- Assicurazione viaggio
Il contatto per l’assicurazione viaggio è Simpego Assicurazioni SA (di seguito «simpego»), Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo. simpego ha stipulato con TAS un contratto collettivo di assicurazione viaggio a favore dei propri clienti. simpego è responsabile della gestione dei contratti ed è il contatto per tutte le questioni relative al contratto di assicurazione.
L’assicuratore per l’assicurazione viaggio è TAS Assicurazioni SA (di seguito «TAS»), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE). TAS si assume il rischio (portatore del rischio) e tratta i casi di sinistro.
L’assicurazione è valida in tutto il Mondo, ad esclusione delle limitazioni previste nelle singole componenti assicurative.
Vengono utilizzate le designazioni territoriali seguenti:
- La designazione «CH/FL» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- La designazione «Europa» comprende tutti gli Stati del continente europeo, così come il Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira, le Azzorre, le Isole Faroe, la Groenlandia, il Kazakistan fino agli Urali, la Russia fino agli Urali e la Turchia. I Territori d’oltremare e i Dipartimenti d’oltremare dei Paesi europei sono esclusi dalla copertura «Europa».
- La designazione geografica «Mondo» comprende inoltre i Paesi che non rientrano nella designazione «Europa».
- Persone assicurate
Sono assicurate le persone fisiche private con domicilio in Svizzera. La cerchia di persone assicurate risulta dal contratto di assicurazione:
- Persona singola: il contraente e i figli minorenni che il contraente ha invitato per il viaggio e che non vivono nella sua stessa economia domestica.
- Economia domestica: il contraente e le persone che vivono nella sua stessa economia domestica. Sono assicurati anche i figli minorenni che una persona assicurata ha invitato per il viaggio e che non vivono nella sua stessa economia domestica.
- Animali domestici assicurati
Sono considerati animali domestici assicurati solo i cani e i gatti della persona assicurata. Le prestazioni per gli animali domestici assicurati si limitano al pagamento delle spese in caso di sinistro. L’organizzazione delle prestazioni è a carico della persona assicurata. Tutte le prestazioni per eventi relativi a un animale domestico assicurato sono limitate a un massimo di CHF 5’000. Sono comprese le spese sia per la persona assicurata che per l’animale domestico assicurato. La copertura delle spese di cura non è prevista per gli animali domestici.
- Definizione di viaggio
- Sono assicurati i viaggi sul territorio nazionale e all’estero con una durata massima di 6 mesi dalla partenza dal luogo di domicilio. La distanza tra il luogo di domicilio e quello di destinazione deve essere superiore a 50 km e il viaggio deve prevedere almeno un pernottamento.
- Comportamento da adottare in caso di malattia o infortunio
Le persone assicurate sono tenute a:
- in caso di malattia o infortunio, consultare immediatamente un medico, ottenere una conferma di (non) idoneità al viaggio e attenersi alle istruzioni impartite dal medico. Si impegnano a esonerare i medici curanti dal loro obbligo di riservatezza nei confronti di TAS e dei suoi consulenti medici;
- rispettare le istruzioni impartite da medici o altri fornitori di prestazioni;
- fornire informazioni complete e veritiere in merito all’evento assicurato nonché a eventuali malattie e infortuni precedenti;
- trasmettere a TAS tutti i certificati medici, i rapporti, i giustificativi, le fatture, le conferme di pagamento dei fornitori di prestazioni nonché eventuali documenti aggiuntivi richiesti entro e non oltre sei mesi dalla fine del trattamento all’estero;
- trasmettere fatture e documenti sempre in originale. Qualora i giustificativi non siano sufficientemente dettagliati e le informazioni aggiuntive non vengano fornite su richiesta, le prestazioni vengono determinate in modo adeguato, tenendo conto della gravità della malattia o dell’infortunio;
- utilizzare il formulario «Notifica d’infortunio» in caso di infortunio. Quest’ultimo verrà inviato alla persona assicurata dopo la notifica del caso;
- fornire spontaneamente informazioni sulle misure adottate dai fornitori di prestazioni in caso di sinistro nell’ambito della fatturazione e della riscossione;
- dimostrare, mediante certificato sanitario veterinario, gravi malattie fisiche e importanti lesioni dell’animale domestico assicurato nonché un decorso sfavorevole e imprevedibile della guarigione. Se un sinistro insorge a causa di un decorso sfavorevole e imprevedibile della guarigione, le prestazioni assicurate vengono erogate nell’ambito della presente assicurazione.
- Anticipo delle spese
Su semplice richiesta, la persona assicurata deve rimborsare gli anticipi delle spese di cui ha beneficiato. Tutti i costi sostenuti da TAS per il sollecito e il recupero del credito sono a carico della persona assicurata.
Prima di concedere la prestazione, TAS si riserva il diritto di richiedere alla persona assicurata la sottoscrizione di un riconoscimento di debito.
Gli anticipi delle spese sono erogati unicamente alle persone assicurate con domicilio in Svizzera.
Le prestazioni sono concesse esclusivamente se la presa a carico del pregiudizio subito non incombe a terzi (terzo responsabile, autonoleggio, fornitore di servizi di car pooling a pagamento, tour operator, agenzia di viaggi, fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero, gestore dei trasporti pubblici, compagnia di assicurazioni, ecc.).
Le prestazioni comunque fornite sono considerate come degli anticipi di spese. Pertanto, la persona assicurata è tenuta a trasferire al fornitore della prestazione gli eventuali pagamenti ricevuti da terzi, o cedergli i diritti e i crediti che gli spettano nei confronti di questi ultimi, per consentire di rivalersi sugli stessi.
Non vengono fornite prestazioni assicurative in caso di:
- se TAS non ha dato il suo consenso preliminare, salvo che la persona assicurata non sia in grado di informare TAS per motivi medici;
- eventi e spese che non sono espressamente citati nelle presenti condizioni generali;
- eventi che si sono già verificati al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio, o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata;
- eventi che non si verificano nel periodo di validità del contratto;
- eventi legati a una malattia preesistente che limita l’idoneità a viaggiare, se tale malattia era già nota al momento della prenotazione o della partenza;
- gli eventi, le malattie e gli infortuni dovuti all’abuso di alcool, di farmaci o di sostanze stupefacenti;
- gli eventi legati alla partecipazione attiva a manifestazioni, risse, sommosse, o derivanti dalle misure adottate in relazione a tali circostanze;
- qualsiasi evento relativo alla commissione intenzionale di reati, nonché dei loro tentativi;
- partecipazione a corse, rally, o competizioni simili, come pure a prove, con veicoli a motore, motoslitte e imbarcazioni a motore;
- in caso di partecipazione ad attività di caccia;
- competizioni o allenamenti legati a sport professionistici o a sport estremi che prevedono un contatto fisico permanente, nonché l’obiettivo di ferire l’avversario (ad esempio boxe, lotta, kickboxing);
- atti temerari in occasione dei quali la persona assicurata si espone, in considerazione del suo stato di salute, a un pericolo particolare senza adottare o poter adottare le misure necessarie a ridurre il pericolo a un livello adeguato;
- suicidio o tentato suicidio e le relative conseguenze;
- viaggi che includono un intervento medico, dentistico o chirurgico programmato ed eventi legati a tale intervento;
- eventi che si verificano nell’ambito del trasporto commerciale a pagamento di persone o merci;
- eventi in cui la persona al volante del veicolo non è in possesso di una valida licenza di condurre;
- qualsiasi incidente dovuto a una manutenzione assente o inadeguata del veicolo (conformemente alle disposizioni del costruttore), o a delle modifiche non omologate (ad es. tuning);
- gli eventi derivanti da disastri nucleari o da sofferenze mediche causate da disastri nucleari;
- eventi in relazione a guerre, rivoluzioni, ribellione o disordini interni. Tuttavia, se la persona assicurata è sorpresa da tali eventi durante il viaggio, la copertura di Simpego Assicurazione viaggio rimane valida ancora per 14 giorni dal momento in cui tali eventi sono noti;
- eventi e sinistri causati intenzionalmente da una persona assicurata;
- le spese sostenute dalla persona assicurata per le persone non coperte (ad esempio, se la persona assicurata invita altre persone al viaggio, è coperto soltanto l’annullamento del viaggio della persona assicurata e non quello delle altre persone);
- prenotazione della prestazione di viaggio effettuata dopo il primo avviso di insolvenza del fornitore di servizi.
Ulteriori esclusioni specifiche alle singole coperture assicurative sono riportate nelle seguenti disposizioni.
Per fornire le prestazioni della Simpego Assicurazione viaggio, TAS organizza talune prestazioni (di assistenza) erogate da terzi. TAS non è responsabile della qualità di tali prestazioni, né di eventuali danni da esse derivanti.
- Viaggi assicurati: Nell’ambito dei viaggi privati assicurati (art. I.5) sono assicurate le seguenti prestazioni: – pacchetti vacanza; – soggiorni in hotel; – affitto di alloggi per vacanze; – soggiorni linguistici e di vacanza combinati, tirocini e corsi di formazione finanziati dalla persona assicurata; – trasporto della persona assicurata (p. es. in aereo, treno, nave); – noleggio di una nave o di un veicolo; – retribuzione di guide turistiche o escursionistiche e conducenti di natanti, ufficiali e professionali; – biglietti d’ingresso per eventi culturali e parchi di divertimento, ingressi e spese di partecipazione a eventi sportivi. Le prestazioni assicurative vengono erogate se il viaggio deve essere annullato prima della partenza dal luogo di domicilio della persona assicurata a causa di un evento assicurato. Non sono assicurati in particolare i costi di soggiorno della persona assicurata nella sua abitazione secondaria o in un immobile in multiproprietà e i viaggi con jet privati.
- Condizioni per il beneficio delle prestazioni: Vengono rimborsati i costi di annullamento basati su un valido contratto scritto sottoscritto con:
- imprese di viaggio o trasporto;
- noleggiatori/locatori (incluso contratto di alloggio e di soggiorno alberghiero);
- organizzatori di corsi o seminari (per corsi di formazione privati);
- guide turistiche o escursionistiche e conducenti di natanti professionali;
- organizzatori di eventi quali concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive. Sono coperti i costi di annullamento che non devono essere sostenuti dal tour operator o dall’agenzia di viaggi. In caso di eventi assicurati che non hanno origine nella persona assicurata e che rendono incerta la fattibilità del viaggio (ad es. misure generali di quarantena nel luogo di destinazione), occorre contattare l’operatore turistico prima dell’annullamento del viaggio, al fine di individuare congiuntamente una soluzione e ridurre o prevenire il danno.
- Eventi assicurati: Sussiste un diritto alle prestazioni se la persona assicurata non può ragionevolmente intraprendere il viaggio a causa di uno degli eventi elencati di seguito che si sia verificato dopo la prenotazione:
- Grave malattia, malattie epidemiche o pandemiche, grave infortunio, improvviso peggioramento di una malattia cronica attestata dal medico o decesso di una persona assicurata, del suo accompagnatore o di una persona vicina alla persona assicurata, se la presenza di quest’ultima è necessaria. In caso di impossibilità di viaggiare dovuta a una malattia grave pregressa, l’annullamento è assicurato solo se il medico curante ha confermato, prima della prenotazione, che il viaggio si poteva svolgere (tenendo conto delle date del viaggio, della destinazione, dei mezzi di trasporto, delle attività in programma). È considerata malattia preesistente, qualsiasi malattia fisica o psichica precedente alla data di prenotazione e/o di inizio del viaggio, a eccezione delle patologie croniche in fase stabile e delle malattie che non richiedono un ricovero ospedaliero o quelle che non hanno richiesto modifiche significative del trattamento nel corso dei 6 mesi precedenti alla data di prenotazione o di inizio del viaggio. In tutti i casi, l’impossibilità di viaggiare deve essere comprovata da un certificato medico da ottenere immediatamente. Alle persone che svolgono un’attività lavorativa può altresì essere richiesta la conferma dell’assenza da parte del datore di lavoro.
- disoccupazione della persona assicurata, se non era nota o previsibile al momento della prenotazione del viaggio e il contratto di lavoro termina entro i tre mesi dal viaggio; assunzione imprevista in posizione a tempo indeterminato della persona assicurata, se al momento della prenotazione del viaggio era disoccupata e il datore di lavoro attesta per iscritto che il viaggio non può iniziare a causa della sua assunzione; ordine di intervento imprevisto dell’esercito svizzero, del servizio civile o della protezione civile per la persona assicurata. I corsi di ripetizione annuali ordinari non sono coperti.
- grave danneggiamento della proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio in seguito a furto, danni causati da un incendio, acqua o elementi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]), che richiede inevitabilmente la presenza della persona assicurata al suo domicilio.
- furto di documenti personali della persona assicurata essenziali per effettuare il viaggio (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, titoli di trasporto), avvenuto immediatamente prima dell’inizio del viaggio, se non sostituibili entro un termine ragionevole (ad es. negli aeroporti). Il furto deve essere denunciato al più presto all’autorità di polizia competente.
- ritardo dimostrabile o indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico per il viaggio all’aeroporto o alla stazione, o avaria o incidente del veicolo privato della persona assicurata utilizzato da quest’ultima per recarsi direttamente presso il luogo della partenza sul territorio svizzero o nei paesi direttamente confinanti, che renda impossibile intraprendere il viaggio secondo il programma; a condizione che la persona assicurata abbia previsto un intervallo di tempo adeguato e sufficiente tra l’orario di arrivo previsto del mezzo di trasporto pubblico e il successivo orario di partenza. Se disponibili, le raccomandazioni delle rispettive aziende di trasporto saranno considerate per la valutazione.
- inidoneità alla marcia in seguito a incidente o guasto del veicolo indicato sul biglietto del treno di trasporto vetture o del traghetto nel giorno della partenza lungo il tragitto diretto al punto di carico su treno o traghetto.
- scioperi, attentati terroristici, epidemie, pandemie, calamità o eventi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]) nel luogo di destinazione del viaggio, che rendono impossibile lo svolgimento del viaggio o mettono a repentaglio la vita della persona assicurata.
- se la persona assicurata o il suo accompagnatore viene posta/o in quarantena prima del viaggio per ordine di un’autorità pubblica a causa del sospetto concreto di infezione o malattia contagiosa. Non è coperta la quarantena disposta indipendentemente dal sospetto concreto o a carattere generale, ad es. per l’intera popolazione o parte di essa (lockdown) o per viaggiatori provenienti da determinati paesi (rientro da un viaggio).
- grave malattia, grave infortunio, improvviso peggioramento di una malattia cronica certificata da un medico o decesso dell’animale domestico assicurato o della persona responsabile della cura dell’animale domestico assicurato, che richieda la presenza della persona assicurata sul posto o una cura alternativa per l’animale domestico assicurato.
- Prestazioni assicurate: Se un viaggio non può essere intrapreso a causa di un evento assicurato secondo art. I.11.3 verificatosi dopo la prenotazione, TAS assume la quota a carico delle persone assicurate partecipanti al viaggio:
- le spese di annullamento dovute contrattualmente alla data dell’evento assicurato;
- o le spese supplementari per la modifica del viaggio, fino a concorrenza dell’importo equivalente alle spese di annullamento che sarebbero dovute il giorno dell’evento che causa la modifica del viaggio, fino a una somma assicurata massima di CHF 30’000 per la copertura individuale e di CHF 50’000 per la copertura familiare;
- assunzione delle spese di una soluzione di cura per eventi secondo art. I.11.3.9 fino all’importo delle spese di annullamento dovute.
- Esclusioni particolari e limitazioni delle prestazioni: Nei seguenti casi non sussiste alcun diritto ad alcuna prestazione:
- viaggi d’affari; se il beneficiario ha previsto di svolgere attività professionali nell’ambito di un viaggio privato, sono rimborsabili esclusivamente le spese di annullamento relative alla parte di viaggio privato, a condizione che tali costi non siano stati sostenuti da terzi (datore di lavoro, altre società);
- viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ecc.) o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al momento della prenotazione;
- le spese sostenute dalla persona assicurata per le persone non coperte dalla Simpego Assicurazione viaggio (ad esempio, spese per terzi invitati al viaggio, per soggiorni in hotel, per il proseguimento del viaggio o di rientro presso il domicilio pagati per una persona non assicurata);
- annullamento o modifica di un viaggio o una manifestazione coperta da parte dell’organizzatore, tour operator, agenzia di viaggio, società fornitrice di servizi, società di noleggio o una guida a pagamento, come in caso di cessazione di attività, provvisoria o definitiva, degli stessi;
- se non è possibile iniziare o proseguire il viaggio assicurato a causa dell’insolvenza del fornitore di servizi;
- i viaggi o i biglietti per manifestazioni vinti dalla persona assicurata, per i quali il fornitore dei servizi ha proposto un rimborso parziale o totale delle spese sotto forma di buono da utilizzare per un altro viaggio o un’altra manifestazione in futuro. Anche nell’ambito di un sinistro coperto, non è concesso alcun rimborso per le seguenti spese:
- costi di annullamento delle compagnie di viaggio o di trasporto, dei locatori/noleggiatori, organizzatori di corsi, seminari o manifestazioni a causa di un evento assicurato, se l’impresa in questione è tenuta per legge a farsi carico del danno;
- spese relative alle transazione bancarie, di visto o vaccinazione;
- premi assicurativi.
- Assistenza alle persone
- Eventi assicurati: Gli eventi assicurati seguenti sono elencati in modo esaustivo e sono limitati esclusivamente al periodo durante il viaggio. TAS eroga prestazioni se la persona assicurata deve annullare, interrompere o prolungare il viaggio a causa di uno dei seguenti eventi assicurati:
- imprevisti causati da motivi sanitari (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o il decesso di una persona assicurata, di un accompagnatore se la persona assicurata non può ragionevolmente continuare il viaggio senza l’accompagnatore, nonché di una persona vicina, se presso tale persona è necessaria la presenza della persona assicurata.
- scioperi, attentati terroristici, epidemie, pandemie, calamità o eventi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS)) lungo il percorso di viaggio, se è dimostrabile che tali eventi rendono impossibile la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente a rischio la vita e la proprietà della persona assicurata. La copertura rimane valida ancora per 14 giorni dal momento in cui tali eventi divengono noti. Il viaggio di proseguimento o di ritorno a casa deve essere intrapreso entro tale periodo.
- se la persona assicurata o il suo accompagnatore viene posta/o in quarantena durante il viaggio per ordine di un’autorità pubblica a causa del sospetto concreto di infezione o malattia contagiosa. Non è coperta la quarantena disposta indipendentemente dal sospetto concreto o a carattere generale ad es. per l’intera popolazione o parte di essa (lockdown) o per viaggiatori provenienti da determinati paesi (ad esempio per chi ritorna da un viaggio). In caso di quarantena di un accompagnatore la copertura è concessa solo se la persona assicurata non può ragionevolmente proseguire il viaggio senza l’accompagnatore.
- furto di documenti personali (passaporto, carte d’identità, titoli di trasporto) durante il viaggio, per cui risulta temporaneamente impossibile proseguire il viaggio o rientrare in Svizzera, a meno che i nuovi documenti non possano essere emessi entro un termine utile.
- grave danneggiamento della proprietà al domicilio della persona assicurata durante il viaggio in seguito a furto, incendio, causato dall’acqua o dagli elementi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]), che richiede inevitabilmente la presenza della persona assicurata presso il proprio domicilio.
- grave malattia, grave infortunio, improvviso peggioramento di una malattia cronica certificata da un medico o decesso dell’animale domestico assicurato rimasto a casa o che accompagna durante il viaggio, o della persona responsabile della cura dell’animale domestico assicurato, che richieda la presenza della persona assicurata sul posto o una cura alternativa per l’animale domestico assicurato.
- annullamento del mezzo di trasporto pubblico (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo ad esclusione del jet privato) prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico.
- perdita di coincidenza tra due mezzi di trasporto pubblici (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo ad esclusione del jet privato) per colpa esclusiva del primo mezzo di trasporto pubblico (ritardo o soppressione), a condizione che la persona assicurata abbia previsto un intervallo di tempo adeguato e sufficiente tra l’orario di arrivo previsto del primo mezzo e il successivo orario di partenza.
- Prestazioni assicurate: Le seguenti prestazioni sono erogate da TAS a seguito di un evento assicurato conformemente all’art. I.12.1 fino a una somma assicurata massima di CHF 100’000. Determinante ai fini del diritto alla prestazione è l’evento che causa l’annullamento, l’interruzione o il prolungamento del viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono considerati.
- Assistenza nell’organizzazione e assunzione illimitata delle spese per il trasporto necessario dal punto di vista medico della persona assicurata all’ospedale idoneo più vicino, in un ospedale nel luogo di domicilio (se necessario dal punto di vista medico) o il viaggio di ritorno al domicilio (in base a un referto medico), a livello complementare o subordinato a tutte le assicurazioni malattie o contro gli infortuni legali e private della persona assicurata.
- Assistenza nell’organizzazione e assunzione delle spese per un viaggio di visita (andata e ritorno) al capezzale di una persona assicurata, purché il ricovero ospedaliero abbia presumibilmente una durata superiore a 5 giorni, oppure in caso di decesso di una persona assicurata (per max 2 persone vicine, treno: 1a classe, aereo: Economy Class, spese di soggiorno: hotel di classe media con colazione). Le spese di viaggio dalla Svizzera sono assunte per evento fino a un importo di CHF 4’000 in Europa e fino a CHF 6’000 fuori dall’Europa.
- Anticipo urgente delle spese ospedaliere per un max. di CHF 5’000 per persona assicurata, che devono essere restituiti alla TAS entro 30 giorni dalle dimissioni dall’ospedale.
- Assunzione di spese impreviste spese per il viaggio di rientro (treno: 1a classe, aereo: Economy Class) e ulteriori spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione). Tali costi vengono assunti fino a un importo di CHF 5’000 per evento. Per eventi assicurati ai sensi dell’art. I.12.1.7 e I.12.1.8, TAS sosterrà il costo del viaggio di ritorno o di proseguimento (treno: 1a classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione), tuttavia al massimo fino al momento in cui è nuovamente possibile proseguire il viaggio (ad esempio successivo mezzo di trasporto disponibile).
- Organizzazione e assunzione delle spese per il rimpatrio della salma o delle ceneri della persona assicurata in Svizzera incluse le formalità imposte da autorità, in caso di decesso della persona assicurata durante il viaggio. Sono coperte le spese per il trasporto, le spese supplementari derivanti dall’ottemperanza alla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri e le spese per le formalità amministrative legate al rimpatrio. Per gli animali domestici assicurati ai sensi dell’art. I.4 e deceduti, sono coperte solo le spese. In questi casi, la persona assicurata è responsabile dell’organizzazione delle prestazioni.
- Spese di ricerca e salvataggio fino a un massimo di CHF 30’000 per evento, se la persona assicurata ha subito un grave infortunio, è gravemente malata o è considerata dispersa e in presenza di uno stato di necessità nel caso di un evento ai sensi dell’art. I.12.1.2.
- Assunzione delle spese della persona assicurata per la parte di viaggio non fruita, qualora l’interruzione del viaggio sia necessaria a seguito di un evento assicurato e tali spese non siano imputabili a terzi. Tali costi vengono rimborsati fino a un importo massimo di CHF 5’000. La prestazione non è cumulabile con il rimborso delle spese aggiuntive di alloggio (art. I.12.2.4).
- Assunzione delle spese supplementari per l’animale domestico assicurato malato o ferito (spese supplementari per il trasporto, alloggio e cibo).
- Esclusioni particolari e limitazioni delle prestazioni: Non vengono erogate prestazioni nei seguenti casi:
- per viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, dall’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, ecc.) o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS al momento della partenza;
- in caso di annullamento o modifica di un viaggio o di una manifestazione assicurati da parte dell’organizzatore, del tour operator, dell’agenzia di viaggi, di un’impresa di servizi, del locatore o di un accompagnatore retribuito, o in caso di interruzione o cessazione delle loro attività;
- spese per le cure mediche ambulatoriali o stazionarie;
- spese del viaggio di ritorno incluse nel pacchetto di viaggio, se il viaggio deve essere interrotto prima del tempo;
- spese per prestazioni non approvate dal Servizio clientela della TAS in seguito a una chiamata d’emergenza;
- pretese a seguito d’insolvenza del fornitore di servizi;
- spese per l’annullamento del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico, se il gestore è obbligato al risarcimento del danno per motivi giuridici;
- spese per la perdita di coincidenze tra due mezzi di trasporto pubblico (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo), se la persona assicurata è responsabile del ritardo o se il gestore è obbligato al risarcimento del danno per motivi giuridici.
- Riduzione della franchigia per veicoli a noleggio
- Eventi assicurati: È assicurata la franchigia contrattuale dovuta dalla persona assicurata a un locatore in merito a un veicolo noleggiato o per un veicolo preso in car-sharing, se la persona assicurata provoca un danno per il quale può essere perseguita civilmente e in caso di furto del veicolo.
- Veicoli assicurati: Motoveicoli e autovetture noleggiati per uso privato fino a un peso totale di 3,5 t, e i rispettivi rimorchi fino a 1,5 t, legalmente autorizzati alla circolazione stradale e immatricolati, fatte salve le esclusioni di cui all’art. I.13.4.
- Prestazioni assicurati: L’entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata a max. CHF 3’000 per contratto di locazione e non può superare il danno effettivo.
- Esclusioni particolari di prestazioni: Non sussiste copertura assicurativa per:
- conducente che ha provocato l’evento assicurato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
- viaggi non consentiti secondo il contratto di noleggio;
- viaggi con veicoli non consentiti dalla legge o dalle autorità;
- veicoli sostitutivi di officine;
- camper e roulotte;
- danni che la persona assicurata deve sostenere, in quanto non coperti dall’assicurazione casco o contro i furti.
- Procedura in caso di sinistro:
- La persona assicurata si impegna a informare TAS immediatamente dopo l’accadimento di un evento assicurato ai sensi dell’art. A.5.1. Per poter beneficiare del rimborso della franchigia, la persona assicurata deve obbligatoriamente rispettare le seguenti condizioni preliminari:
- Informare immediatamente del sinistro il locatore;
- Se vi sono altri utenti della strada coinvolti nell’incidente e/o in caso di danni, informare immediatamente la polizia locale, richiedere un’indagine formale, o la verbalizzazione del sinistro (rapporto di polizia, verbale o constatazione amichevole di incidente);
- Aver ottenuto dall’autonoleggio un rapporto sui danni al momento della restituzione del veicolo a noleggio;
- Aver pagato lui stesso le eventuali franchigie, direttamente sul posto.
- Nell’ambito dell’annuncio di sinistro, la persona assicurata deve presentare i documenti rilevanti per l’elaborazione del caso. TAS è autorizzato a richiedere i documenti mancanti.
- Spese di cura
Per avere accesso alla copertura delle spese di cura all’estero, il beneficiario deve necessariamente essere domiciliato in Svizzera e titolare di un’assicurazione malattie obbligatoria ai sensi della Legge federale svizzera sull’assicurazione malattie (LAMal), nonché di un’assicurazione contro gli infortuni (ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF, oppure tramite l’assicurazione malattie obbligatoria secondo LAMal), entrambe regolarmente in vigore.
Non possono beneficiare della copertura delle spese di cura all’estero le persone che, pur avendo il proprio domicilio in Svizzera, sono soggette alla sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria in un Paese dell’UE/AELS e, contemporaneamente, registrate presso l’Istituzione comune LAMal in Svizzera.
- Eventi assicurati: Danno diritto alle prestazioni le malattie improvvise, le complicazioni impreviste durante la gravidanza e gli incidenti e infortuni che si verificano nell’ambito di un soggiorno temporaneo all’estero durante il periodo assicurativo, per i quali si rende necessario l’intervento urgente di un medico o un trattamento ospedaliero d’emergenza.
- Prestazioni assicurati:
- Spese assicurate: Sono presi a carico i seguenti costi: – le spese mediche in caso di cure ospedaliere o ambulatoriali all’estero; – la partecipazione ai costi sostenuti dall’assicurato (franchigia, aliquota percentuale) in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE), dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) o della Gran Bretagna (GB), ad eccezione della Svizzera conformemente alla legislazione vigente in materia di assicurazione sociale. I costi legati alle cure erogate dai fornitori di prestazioni durante il periodo assicurativo sono presi a carico, in via complementare a tutte le assicurazioni, obbligatorie o private, concluse in Svizzera e all’estero. Se le prestazioni sono prese a carico in via complementare o sussidiaria anche da altre assicurazioni, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di cumulo di assicurazioni. I costi sono coperti fino a un massimo di CHF 3’000’000 per evento. Le tariffe e retribuzioni, o qualsiasi convenzione, concordate tra i fornitori dei servizi e la persona assicurata non sono vincolanti per TAS. L’espressione «fornitori di prestazioni» designa ogni persona, ente e/o organismo che offre alla persona assicurata dei servizi sanitari, ad esempio i medici, le farmacie, gli ospedali. Le prestazioni sono rimborsate sulla base delle tariffe locali in vigore. Se gli importi reclamati sono eccessivi o non in linea con le tariffe medie locali, il rimborso sarà parziale. La persona assicurata riceverà il conteggio e il rimborso delle prestazioni in franchi svizzeri. Per poter beneficiare delle prestazioni, occorre rispettare le seguenti condizioni: – la persona assicurata deve immediatamente contattare TAS, in modo da permetterle di predisporre, organizzare e coordinare le attività d’intervento. L’inosservanza di questa condizione è accettata soltanto se la persona assicurata non riesce a contattare per tempo TAS per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà, a patto che provveda a rimediare appena possibile, – TAS dev’essere costantemente aggiornato su qualsiasi cambiamento dello stato di salute. La persona assicurata deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite da TAS e dai medici curanti, salvo in una situazione di emergenza estrema che gli impedisce di seguire tali consegne (art. 38a, cpv. 1 LCA). Se la persona assicurata è venuta meno ai propri obblighi senza una valida ragione, TAS si riserva il diritto di «limitare l’indennità all’importo cui troverebbesi ridotta qualora l’obbligo fosse stato adempiuto» (art. 38a, cpv. 2 LCA). Le partecipazioni ai costi (franchigia/aliquota percentuale) imposte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie in Svizzera non sono mai rimborsate all’assicurato. Non è previsto alcun rimborso all’assicurato in caso di limitazione e/o esclusione delle prestazioni da parte di altre assicurazioni.
- Limitazione delle prestazioni: Per ottenere il rimborso dei costi in caso d’interruzione del soggiorno all’estero, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- le cure devono essere necessarie e somministrate da un medico, o personale sanitario, accreditato nel Paese in cui esse vengono eseguite,
- il rimpatrio non è possibile o non è indicato per motivi medici.
- È possibile che la persona assicurata debba essere trasportata e ricoverata in un altro Paese per motivi di disponibilità di posti letto, o in funzione delle cure mediche da somministrare. Per i sinistri ancora in corso al momento dell’estinzione della copertura assicurativa, i costi delle prestazioni sanitarie somministrate all’estero sono presi in carico fino a un massimo di 90 giorni dopo la data di scadenza dell’assicurazione.
- Eventi e prestazioni non assicurati: Non sono coperti dall’assicurazione gli eventi e le prestazioni seguenti:
- i trattamenti, le terapie o le cure già pianificati, previsti o prevedibili all’inizio del viaggio,
- le cure destinate a persone che si trovano temporaneamente all’estero per esercitarvi un’attività professionale in qualità di dipendente o lavoratore autonomo,
- le terapie destinate alle persone che si trovano all’estero per motivi di formazione, ad eccezione dei soggiorni linguistici, i corsi di formazione e i seminari della durata massima di tre mesi,
- le cure e le terapie che non rispettano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità,
- gli interventi chirurgici mediante i quali si intende porre rimedio, parzialmente o totalmente, a difetti fisici e malformazioni, o le complicazioni di un trattamento estetico,
- le cure dentistiche odontoiatriche e i trattamenti di medicina alternativa che non sono presi a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal,
- le malattie o gli infortuni sopraggiunti durante i viaggi in Paesi o regioni sconsigliati dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE). Tuttavia, se l’assicurato è sorpreso da un evento di questo tipo durante un viaggio, sono coperti gli infortuni e le malattie che si manifestano nei primi 14 giorni successivi allo scoppio al evento.
- Assistenza ai veicoli
- Veicoli assicurati: L’assicurazione copre i veicoli a motore ad uso privato guidati da una persona assicurata fino a un peso totale max. di 3,5 t e un’altezza max. di 3,2 m, immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nonché i rimorchi immatricolati trainati con tali veicoli.
- Eventi assicurati: L’assicurazione copre gli eventi elencati di seguito nel campo di applicazione geografico Europa secondo l’art. I.2.
- Guasto: È considerato un guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevedibile di un veicolo assicurato ai sensi dell’art I.15.1 conseguente a un difetto e che impedisce di raggiungere l’officina più vicina, o che non lo rende possibile per motivi di sicurezza. Tra i guasti si annoverano anche: foratura degli pneumatici, mancanza di carburante (mancanza o sostituzione di carburante, congelamento carburante), batteria scarica o difettosa (compresa la batteria dell’auto elettrica), problemi con le chiavi (sono rimaste chiuse nel veicolo, perdita, furto, danneggiamento, serrature e porte ghiacciate) e danni ai seguenti componenti di sicurezza: cinture di sicurezza, tergicristalli, frecce, fari anteriori e posteriori, illuminazione, parabrezza.
- Evento casco: Sono «eventi casco» gli incidenti con il veicolo assicurato, il furto del veicolo assicurato, atti vandalici o danni causati dalle martore al veicolo assicurato, nonché i danni al veicolo assicurato causati da incendio, acqua o eventi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]).
- Prestazioni assicurati: Le seguenti prestazioni sono erogate da TAS a seguito di un evento assicurato ai sensi dell’art. I.15.2 nel campo di applicazione Europa per i veicoli ai sensi dell’art. I.15.1 e per i veicoli noleggiati (veicoli secondo l’art. I.15.1 messi a disposizione da terzi su base commerciale, anche se immatricolati all’estero), a condizione che terzi (ad es. società di noleggio veicoli) non debbano farsi carico di tali prestazioni:
- organizzazione e assunzione delle spese per riparare il veicolo sul posto, nei limiti del possibile, e consentire di riprendere il viaggio dopo un guasto;
- organizzazione e assunzione delle spese per trainare il veicolo fino all’officina adeguata più vicina;
- organizzazione e assunzione delle spese per la rimozione del veicolo (rimessa in strada del veicolo) fino a CHF 2’000 per evento;
- TAS sostiene i costi di soggiorno in loco (hotel di classe media con colazione, veicolo a noleggio di classe media e nell’ambito della disponibilità) durante la riparazione fino a un importo totale massimo di CHF 1’200 a evento, se il veicolo può essere reso nuovamente idoneo alla circolazione entro 3 giorni lavorativi dal sinistro. La riparazione deve essere comprovata mediante fattura emessa da un’officina ufficiale. In caso contrario, TAS si riserva il diritto di addebitare alla persona assicurata le prestazioni già erogate.
- aiuto all’organizzazione e invio di pezzi di ricambio, se non è possibile procurarli in loco entro 3 giorni lavorativi (esclusi fine settimana e festivi). Eventuali tasse di stazionamento saranno sostenute fino a un importo di CHF 250;
- assunzione dei costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno o di proseguimento (treno: 1a classe, aereo: Economy Class, veicolo a noleggio di classe media e nell’ambito della disponibilità, pernottamento in hotel di classe media con colazione) fino a un importo totale max. di CHF 1’500 a evento, se, sulla base di una perizia, il veicolo non può essere riparato entro 3 giorni lavorativi;
- eventuale organizzazione del trasporto di ritorno in Svizzera per la riparazione del veicolo assicurato non idoneo alla circolazione (fino al valore di mercato attuale), se tale idoneità non può essere ripristinata sul posto entro 3 giorni lavorativi. Il trasporto deve essere preventivamente approvato e organizzato da TAS. Eventuali tasse di stazionamento saranno sostenute fino a un importo di CHF 250. I danni causati durante il soccorso stradale o il trasporto del veicolo devono essere segnalati per iscritto a TAS entro e non oltre 8 giorni di calendario dal ricevimento del veicolo in Svizzera. TAS non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni (cfr. art. I.10), ma porrà il fornitore di fronte alla dichiarazione di sinistro;
- dopo la riparazione del veicolo assicurato all’estero, TAS provvede ad organizzare il viaggio della persona assicurata, o altra persona a lei vicina, per consentire il ritiro del veicolo riparato, assumendone i costi, purché il ritiro avvenga entro un termine di 2 mesi dall’evento che ha determinato la riparazione. Se il ritiro avviene per mezzo di un secondo veicolo privato, viene applicata una tariffa chilometrica per i rispettivi costi variabili pari a CHF 0.50. TAS si riserva il diritto di adeguare la suddetta tariffa all’andamento del prezzo del carburante. Eventuali pedaggi di autostrade e gallerie sono ugualmente coperti. La riparazione deve essere comprovata mediante fattura emessa da un’officina ufficiale. In caso contrario, TAS si riserva il diritto di rifiutare la prestazione e addebitare alla persona assicurata le prestazioni già erogate. Il recupero o ritiro del veicolo conformemente alle condizioni di cui sopra può essere organizzato anche in caso di malattia, infortunio o decesso della persona assicurata durante il viaggio, se nessun compagno di viaggio è in grado di guidare il veicolo;
- assunzione delle tasse di stazionamento fino a un max. di CHF 250 e dei necessari costi di rottamazione del veicolo assicurato, se è divenuto totalmente inutilizzabile a causa di un evento assicurato e non può essere riportato in Svizzera.
- Esclusioni particolari di prestazioni: Non sussiste copertura assicurativa per:
- veicoli con targhe straniere (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) e veicoli ad uso commerciale (es. trasporti di persone per scopi commerciali con obbligo di autorizzazione);
- danni causati durante l’uso di un veicolo da parte di un conducente sprovvisto della licenza di condurre prevista dalla legge. Lo stesso vale per lezioni di guida effettuate senza l’accompagnamento previsto dalla legge, e per la circolazione senza la targa stabilita dalla legge o con una targa non valida;
- spese per riparazioni e pezzi di ricambio;
- dazi doganali;
- oggetti lasciati nel veicolo;
- trasporto di merci pericolose ai sensi del diritto svizzero della circolazione stradale;
- danni a taxi, veicoli di scuole guida e veicoli sostitutivi di officine o veicoli a noleggio utilizzati come veicoli sostitutivi;
- responsabilità della persona assicurata per la perdita del bonus del veicolo;
- per viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ecc.) o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al momento della partenza.
- Definizioni assicurazione viaggio
- Epidemia: Il rapido sviluppo e la diffusione di una malattia contagiosa, solitamente di origine infettiva, tra un gran numero di persone. L’epidemia è quindi limitata a una regione, un paese o un’area ben definita.
- Economia domestica: Le persone vivono nella stessa economia domestica se abitano nella medesima unità abitativa e vi hanno il domicilio (ai sensi dell’art. 23 del Codice civile svizzero).
- Viaggio d’affari: I viaggi d’affari sono trasferte lavorative al di fuori dei posti di lavoro abituali e del luogo di residenza del beneficiario. Il motivo del viaggio è professionale e/o il finanziamento/pagamento del viaggio è effettuato dall’azienda per la quale il viaggiatore lavora.
- Colpa grave: Violazione da parte del beneficiario di una regola elementare di prudenza, che dovrebbe essere rispettata da qualsiasi persona di buon senso nelle stesse circostanze (formulazione del Tribunale federale). In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le prestazioni.
- Insolvenza: Con insolvenza s’intende l’incapacità di pagare, il deposito del bilancio, il fallimento o la cessazione dell’attività per motivi finanziari di un fornitore di servizi.
- Malattia: È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro (Art. 3, cpv. 1, LPGA).
- Persona vicina: Sono considerate persone vicine: familiari, partner in concubinato, partner in un’unione domestica registrata e i relativi figli e genitori.
- Disastro naturale: Si considerano disastri naturali gli eventi naturali, improvvisi e inusuali, in seguito ai quali le persone coinvolte dipendono da un aiuto esterno (ad esempio terremoti, inondazioni, uragani, ecc.). Gli eventi regolari, l’ondata di caldo, come la nebbia, le nevicate eccezionali che possono causare ad esempio la chiusura provvisoria di strade, aeroporti, ecc. non sono considerati disastri naturali.
- Mezzi di trasporto public: Quest’espressione indica i mezzi del trasporto pubblico di persone, inclusi gli autobus, i mezzi ferroviari e nautici (che godono di una concessione) soggetti a un obbligo di trasporto e tariffa, che sono tenuti a rispettare una tabella oraria; inoltre, designa i servizi aerei regolari. I taxi e i veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblico.
- Pandemia: Diffusione globale di un’epidemia.
- Circolazione stradale: Con quest’espressione, s’intende la circolazione sulle strade pubbliche accessibili ai veicoli a motore, disciplinata dalle disposizioni della Legge federale sulla circolazione stradale, o delle normative straniere corrispondenti.
- Persona scomparsa: Una persona si considera scomparsa se, nel momento in cui ci si aspetta che sia presente, risulta irreperibile e si teme che si trovi, contro la propria volontà, in una situazione pericolosa, dalla quale non riesce a sottrarsi senza l’aiuto di terzi. In caso di allontanamento volontario dagli altri viaggiatori, la persona non è considerata scomparsa.
- Animale domestico assicurato: Sono considerati animali domestici assicurati solo i cani e i gatti della persona assicurata di proprietà della persona assicurata e custoditi nella sua abitazione.
- Malattia preesistente: Qualsiasi malattia fisica o psichica precedente alla data di prenotazione e/o di inizio del viaggio, a eccezione delle patologie croniche in fase stabile e delle malattie che non richiedono un ricovero ospedaliero o quelle che non hanno richiesto modifiche significative del trattamento nel corso dei 6 mesi precedenti alla data di prenotazione o di inizio del viaggio.
- Domicilio: Si considera domicilio di una persona il centro dei suoi interessi. Non è determinato esclusivamente sulla base di elementi puramente formali (ad esempio, atto di notifica di arrivo e partenza presso la polizia, deposito dei documenti, luogo dove si esercita il proprio diritto di voto), ma valutando la situazione effettiva nel complesso. Saranno pertanto presi in considerazione tutti gli elementi oggettivi che rientrano nella vita di una persona, ad esempio l’indirizzo usato per le fatture dell’elettricità e del telefono.
- Definizioni
- Valore di demolizione (stabile): ricavato ottenuto dall’immobile demolito senza terreno, se fosse stato venduto al momento del verificarsi del danno.
- Installazione edile: installazioni collegate a terra, anche nel caso in cui l’installazione edile poggi sul terreno con il proprio peso, come costruzioni mobili, muri di sostegno, sculture, fontane ornamentali, scale, sentieri, vialetti, cassette della posta, aste per bandiere, recinzioni, stagni artificiali, celle solari ecc.
- Valore di risarcimento (stabile): costi di costruzione usuali nel luogo in questione per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile assicurato al momento del sinistro.
- Coperture di primo rischio: somma di risarcimento massima concordata per un determinato rischio (ad es. casco).
- Costruzioni mobili: installazioni edili per le quali non è necessaria una licenza edilizia ordinaria, come casette per orti, api o giardini, pollai ecc.
- Stessa economia domestica: comprende tutte le persone che sono registrate allo stesso indirizzo e costituiscono una comunità abitativa.
- Somma complessiva dell’opera: spese edili complessive secondo il codice dei costi di costruzione (calcolato in base ai criteri SIA). La somma complessiva dell’opera corrisponde al preventivo (compresi gli onorari di progettazione e le retribuzioni degli artigiani), meno il costo del terreno, le tasse e gli interessi.
- Geotermia: procedimento per lo sfruttamento del calore immagazzinato nel sottosuolo.
- Colpa grave: Violazione da parte del beneficiario di una regola elementare di prudenza, che dovrebbe essere rispettata da qualsiasi persona di buon senso nelle stesse circostanze (formulazione del Tribunale federale). In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le prestazioni.
- Implosione: frantumazione improvvisa di un corpo cavo dovuta a un’eccessiva pressione esterna.
- Planimetria catastale: rappresentazione in scala dei terreni del catasto fondiario. I terreni sono elencati e rappresentati graficamente con le loro dimensioni, la loro tipologia d’uso, la posizione e altre caratteristiche.
- Piccola manutenzione (immobili in locazione): piccoli lavori di pulizia o riparazione necessari per la manutenzione ordinaria, come la manutenzione di impianti, rubinetterie ed apparecchiature in cucine e bagni, sostituzione di interruttori elettrici, prese elettriche, fusibili, lampadine e rimozione di intasamenti di condutture di scarico fino alla conduttura principale ecc.
- Legittimità: fondatezza.
- Maser: laser nella gamma delle microonde.
- Abitazione mobile: unità abitativa trasportabile, il cui arredamento interno è paragonabile a quello di un appartamento e che può essere trasportata solo con un camion.
- Rincaro postsinistro (stabile): spese supplementari effettive causate da variazioni di prezzo intercorse fra il verificarsi del danno e la ricostruzione dello stabile.
- Indennità in natura: sostituzione diretta di una cosa assicurata danneggiata, con la quale il danno non viene risarcito in denaro, ma sostituendo la cosa assicurata.
- Valore a nuovo: nuovo acquisto o sostituzione equivalente al momento del sinistro. Da ciò viene detratto un eventuale valore residuo della cosa danneggiata. In caso di animali domestici, il nuovo acquisto o la sostituzione equivalente dell’animale domestico al momento del sinistro. In caso di decesso di un animale domestico, il valore a nuovo corrisponde al prezzo d’acquisto pagato e alle spese di sepoltura.
- Danni da fuoco utilitario: danni causati da fuoco che si sviluppa nel luogo in cui è previsto, ad es. il fuoco nel camino, sul fornello a gas, nella caldaia ecc.
- Usufruttuario (di stabili o terreni): ha il diritto di trattare uno stabile o un terreno come sua proprietà, pur non avendone la proprietà. Questo significa che l’usufruttuario ha il pieno godimento della cosa, mentre durante il periodo dell’usufrutto al proprietario rimane solo la «nuda» proprietà.
- Mezzi di trasporto public: Quest’espressione indica i mezzi del trasporto pubblico di persone, inclusi gli autobus, i mezzi ferroviari e nautici (che godono di una concessione) soggetti a un obbligo di trasporto e tariffa, che sono tenuti a rispettare una tabella oraria; inoltre, designa i servizi aerei regolari. I taxi e i veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblico.
- Spese per la riduzione del danno: spese conseguenti a un sinistro sostenute per salvare una cosa assicurata o preservarla da danni maggiori.
- Gioielli: cose di metalli preziosi lavorati, pietre preziose e perle.
- Danni da bruciature: danni da fuoco causati in assenza di fiamma, ad es. da scintille, cenere incandescente ecc.
- Sussidiario: i danni per i quali la prestazione viene erogata in via sussidiaria sono coperti solo se non coperti da un’altra assicurazione, ad es. l’assicurazione di responsabilità civile di un fornitore di servizi.
- Cause / movimenti tettonici: movimenti della crosta terrestre.
- Valore commerciale: ricavato ottenuto dall’immobile senza terreno, se fosse stato venduto al momento del verificarsi del danno.
- Valore totale: valore di una cosa assicurata.
- LCA: Legge sul contratto di assicurazione.
- Valore attuale: valore a nuovo da cui viene detratto il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi. I residui disponibili vengono conteggiati al valore attuale.
Ulteriori definizioni, valide solo per l’assicurazione viaggio, sono riportate nella sezione assicurazione viaggio delle presenti CGA.