Simpego assicurazione veicolo - CAR (marzo 2023) - simpego

Simpego assicurazione veicolo – CAR (marzo 2023)

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Edizione marzo 2023

Indice

Disposizioni generali

Oggetto del contratto

Le coperture assicurative stipulate sono riportate nel contratto di assicurazione. L’oggetto del contratto risulta dal contratto di assicurazione, dalle presenti Condizioni generali di assicurazione e dalle eventuali condizioni particolari.

A. Validità territoriale

  1. L’assicurazione è valida in Europa e negli stati confinanti con il Mediterraneo ad eccezione di Egitto, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Iran, Israele, Kazakistan, Kosovo, Libano, Libia, Federazione russa, Siria, Ucraina e Bielorussia.
  2. L’assicurazione è valida anche durante i trasporti via mare a condizione che il luogo d’imbarco e il luogo di approdo si trovino entro i confini di validità territoriale.
  3. Se il luogo dove il veicolo si trova più frequentemente o il domicilio o la sede del contraente dell’assicurazione vengono trasferiti all’estero, la copertura assicurativa scade alla fine dell’anno assicurativo. La copertura dell’assistenza 24 ore su 24 scade immediatamente. Se per il veicolo viene rilasciata una targa estera, l’assicurazione scade immediatamente. Il Principato del Liechtenstein è equivalente alla Svizzera. La copertura assicurativa non viene annullata in caso di trasferimento all’estero della posizione in cui il veicolo si trova più frequentemente se il contraente dell’assicurazione è una ditta.
  4. Validità temporale
  1. L’inizio del contratto è stabilito nel contratto di assicurazione. L’assicurazione viene stipulata per la durata di un anno e si rinnova tacitamente per l’anno contrattuale successivo, a meno che una delle parti non la disdica prima della scadenza dell’anno contrattuale o simpego sottoponga al contraente una modifica del contratto a partire dal nuovo anno contrattuale (si veda art. A.4). L’assicurazione copre i danni verificatisi (assicurazione di cose) o causati (assicurazione responsabilità civile / assicurazione infortuni) durante la durata del contratto.
  2. La disdetta del contratto deve pervenire all’altra parte almeno un giorno prima della fine dell’anno contrattuale. Se il contratto viene disdetto da simpego alla fine dell’anno contrattuale, una comunicazione relativa alla disdetta sarà inviata all’altra parte entro 30 giorni prima della scadenza dell’anno contrattuale.
  3. Se specificato nel contratto di assicurazione, il contraente dell’assicurazione può esercitare un diritto di recesso giornaliero. Il contratto termina al più presto il giorno successivo al ricevimento da parte di simpego della disdetta del contratto o in una data successiva a scelta. Dovrà essere pagato il supplemento indicato nel contratto di assicurazione.
  4. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto totalmente o in parte dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile. Simpego è tenuta a risolvere il contratto al più tardi al momento del versamento dell’indennizzo, il contraente dell’assicurazione al più tardi quattro settimane dopo il versamento dell’indennizzo. Se il contraente dell’assicurazione disdice il contratto, la responsabilità di simpego termina 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta. Se è simpego a recedere dal contratto, la sua responsabilità termina quattro settimane dopo che il contraente dell’assicurazione ha ricevuto la disdetta.
  5. Se simpego ha rilasciato una conferma di copertura, la stessa entra in vigore nel momento in cui il veicolo indicato come assicurato viene immatricolato presso il servizio della circolazione.
  6. Modifiche del contratto

In caso di cambiamento di premio, di franchigia, di prestazione, di ritenute di legge, di tasse o di supplementi, simpego può richiedere la modifica del contratto. La stessa comunicherà la modifica al contraente dell’assicurazione al più tardi 25 giorni prima della sua entrata in vigore. Se il contraente dell’assicurazione non è d’accordo con la modifica, può recedere dalla parte interessata dalla modifica o dall’intero contratto nel momento in cui la modifica entrerebbe in vigore. Se entro l’ultimo giorno prima dell’entrata in vigore della modifica simpego non riceve una disdetta dal contraente, si presume il consenso di quest’ultimo alle modifiche contrattuali. Le modifiche alle ritenute di legge o ad una copertura stabilita per legge non danno diritto alla disdetta.

  1. Utilizzo di targhe trasferibili
  1. L’assicurazione vale per i veicoli provvisti di targa trasferibile.
  2. Per il veicolo senza targa l’assicurazione è valida solo in caso di sinistro su una strada non aperta alla circolazione pubblica.
  3. Se i due veicoli sono utilizzati contemporaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica l’obbligo di versare delle prestazioni viene meno.
  4. Veicolo sostitutivo

Se l’autorità competente autorizza un veicolo sostitutivo al posto del veicolo assicurato, le assicurazioni vengono trasferite sul veicolo sostitutivo. Se per il veicolo assicurato nell’ambito di questo contratto di assicurazione esiste un’assicurazione casco, il veicolo sostituito resta assicurato conformemente all’art. C3.2.

  1. Deposito delle targhe (sospensione)

In caso di deposito delle targhe il contratto si modifica. Ogni modifica indicata ai punti seguenti vale soltanto se la rispettiva copertura era assicurata al momento del deposito delle targhe. Se si tratta di un veicolo con targhe trasferibili, i punti 1 e 2 si applicano per analogia per il veicolo immobilizzato. Se è stata stipulata un’assicurazione per tutto l’anno si applica il punto 4.

  1. Casco e assistenza 24 ore su 24: le coperture casco e assistenza 24 ore su 24 restano assicurate nelle aree non aperte alla circolazione pubblica nonché durante il trasporto o il rimorchio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Tali coperture saranno fatturate con un premio ridotto per la durata del deposito delle targhe.
  2. Tutte le altre coperture: tutte le coperture, ad eccezione dell’assicurazione casco e dell’assistenza 24 ore su 24, restano assicurate senza premi nelle aree non aperte alla circolazione pubblica in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, ma per una durata massima di sei mesi.
  3. Stato del contratto: se al momento del deposito delle targhe il contratto di assicurazione prevede una copertura casco o assistenza 24 ore su 24, il contratto resta in vigore. In assenza di una copertura casco o di assistenza 24 ore su 24 al momento del deposito delle targhe, il contratto viene annullato.
  4. Assicurazione annuale: se al momento del deposito delle targhe il contratto di assicurazione include la dicitura «Deposito delle targhe senza rimborso dei premi», per la durata del deposito non vi sarà alcun rimborso percentuale. Se le targhe che sono state depositate non vengono reimmatricolate per un periodo superiore a 12 mesi, il contratto viene risolto e si estinguerà retroattivamente a partire dalla data di deposito delle targhe.
  5. Copertura precauzionale

Se al momento dell’acquisto del veicolo non è stata presentata ancora alcuna richiesta di assicurazione, vale a dire se è stata calcolata un’offerta ed è stata espressa un’intenzione d’acquisto, a partire dal momento dell’acquisto per tutti i veicoli è in essere una copertura casco parziale e una copertura casco collisione fino al 7o anno di utilizzo compreso. Per i sinistri casco parziale si applica una franchigia di CHF 200, per i sinistri da collisione una franchigia di CHF 1000. In caso di danno totale il risarcimento avviene al valore attuale. La copertura precauzionale è valida fino alla presentazione della richiesta di assicurazione, comunque per un massimo di 30 giorni.

  1. Esclusioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa:

  1. per le pretese e i danni derivanti da incidenti verificatisi durante manifestazioni sportive, rally e gare di velocità simili nonché tutte le corse su circuiti di velocità, percorsi ad anello o altre aree di circolazione utilizzate a tal fine, e anche dalla partecipazione a sessioni di allenamento o gare fuoristrada o ancora a corsi di guida sportiva. La copertura dell’assicurazione di responsabilità civile resta tuttavia in essere se l’organizzatore non ha stipulato l’assicurazione prescritta dalla legge. La copertura dell’assicurazione di responsabilità civile interviene all’estero quando le pretese della parte lesa sono soggette al diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein. L’assicurazione copre tuttavia le gare di regolarità, ivi compresi i giri di allenamento previsti nell’ambito della manifestazione con una velocità media non superiore a 50 km/h, su strade pubbliche o su pista, a condizione che la pista costituisca una tappa di una manifestazione più ampia. Non sono inoltre assicurati i corsi di guida (ad es. corsi per il controllo dello slittamento, corsi di guida sportiva, ecc.) su circuiti di corsa o di allenamento o fuoristrada, fatta eccezione per i corsi di guida in Svizzera raccomandati dal Fondo svizzero per la prevenzione degli infortuni stradali.
  2. per danni incorsi in caso di disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti), a meno che il contraente o il conducente non dimostri di aver adottato tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire i danni;
  3. per danni causati da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni o rivolte, né per danni causati da terrorismo (un atto minacciato o reale per motivi politici, religiosi, ideologici o simili) o da misure adottate per controllare, impedire o sopprimere atti terroristici;
  4. per danni provocati da energia nucleare e danni conseguenti. Resta comunque in essere la copertura dell’assicurazione di responsabilità, limitata alla somma minima di assicurazione prevista per legge;
  5. per i danni e le pretese di conducenti in caso di utilizzo del veicolo da parte di conducenti non in possesso della licenza di condurre richiesta dalla legge o che non soddisfano i relativi requisiti. Sono inoltre escluse le pretese di persone per le quali i difetti avrebbero potuto essere constatati se la verifica fosse stata debitamente effettuata;
  6. per pretese e danni a veicoli noleggiati a pagamento, anche nel caso in cui al momento del sinistro non erano noleggiati;
  7. per le richieste e i danni derivanti dall’utilizzo del veicolo per il trasporto di merci o persone a fini commerciali o professionali;
  8. per le richieste e i danni derivanti dall’utilizzo del veicolo per il trasporto di merci pericolose secondo il codice stradale svizzero o del Principato del Liechtenstein;
  9. per le richieste e i danni derivanti dall’utilizzo del veicolo per i percorsi autorizzati dalle autorità se l’obbligo di autorizzazione esiste per motivi di sicurezza stradale.

In materia di responsabilità civile le parti lese possono avanzare pretese di cui dovrà però essere richiesto il rimborso.

  1. Modifica del rischio
  1. Se informazioni importanti contenute nel contratto di assicurazione cambiano durante il periodo di validità del contratto, simpego deve esserne informata immediatamente in forma scritta o elettronica al più tardi entro 30 giorni. Se il cambiamento aumenta il rischio per simpego, simpego può aumentare il premio per la restante durata del contratto, esigere l’aggiunta di condizioni supplementari per mantenere in essere il contratto o recedere dal contratto entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione. Simpego può anche rifiutare le prestazioni di assicurazione stabilite in caso di sinistro a condizione che il sinistro e la mancata comunicazione della modifica del rischio siano in rapporto di causalità.
  2. L’articolo A10.1 si applica per analogia anche quando le informazioni fornite non corrispondono ai fatti e simpego viene a conoscenza di ciò.
  3. Obblighi in caso di sinistro
  1. Il contraente deve informare immediatamente simpego di tutti i sinistri online o tramite e-mail / posta / telefono:
    E-mail: claims@simpego.ch
    Telefono: +41 58 521 11 11
    Sito web: www.simpego.ch
  2. Il contraente dell’assicurazione e le persone assicurate sono obbligati ad adottare misure volte a prevenire o a ridurre un sinistro. Prima della constatazione del sinistro non è possibile apportare modifiche agli oggetti danneggiati senza l’autorizzazione di simpego.
  3. Tutte le informazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influiscono sulla constatazione delle circostanze del sinistro devono essere comunicate tempestivamente e spontaneamente, in modo completo e accurato dal punto di vista del contenuto. Quanto sopra vale anche per le dichiarazioni fatte alla polizia, alle autorità, agli esperti e ai medici. Se il contraente dell’assicurazione non adempie tali obblighi simpego può rifiutare le prestazioni. Simpego ha diritto di richiedere una denuncia di sinistro scritta. L’avente diritto deve dimostrare il verificarsi e l’entità del danno. Simpego è autorizzata a effettuare tutte le indagini e a raccogliere tutte le informazioni necessarie alla constatazione del sinistro. I documenti necessari devono essere consegnati a simpego.
  4. In caso di infortuni con lesioni a persone, il medico curante deve essere sollevato dal segreto professionale. Può essere disposto un esame medico effettuato da un medico di fiducia o, in caso di decesso, un’autopsia.
  5. In caso di violazione colposa durante la durata del contratto delle disposizioni o degli obblighi legali o contrattuali, in particolare dell’obbligo legale di ridurre il danno, simpego può ridurre o rifiutare le prestazioni.
  6. Le riparazioni sul veicolo assicurato devono essere autorizzate da simpego nel caso in cui i costi previsti siano superiori a CHF 500. Ai sensi dell’art. C4.3 o C4.4, simpego deve essere informata immediatamente dei danni causati al veicolo parcheggiato indipendentemente dall’entità del danno affinché possa visionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.
  7. Per tutti i casi di furto deve essere immediatamente sporta denuncia presso le locali autorità di polizia.
  8. In caso di collisione con un animale, gli organi competenti (ad es. polizia, guardacaccia) devono redigere un verbale sull’accaduto o il proprietario dell’animale deve confermarlo.
  9. Per poter richiedere le prestazioni dell’assistenza 24 ore su 24, la centrale di assistenza deve essere immediatamente informata del verificarsi del sinistro.
  10. Simpego è autorizzata a risolvere tutti i contratti di assicurazione veicoli a motore del contraente dell’assicurazione se, in caso di sinistro, un avente diritto o il suo rappresentante omette intenzionalmente di comunicare i fatti o li comunica erroneamente o troppo tardi.
  11. Esigibilità di un risarcimento

Un risarcimento diventa esigibile quando non esistono dubbi sulla legittimità e l’ammontare della richiesta e se non sono in corso indagini di polizia o inchieste penali in relazione al sinistro contro il contraente dell’assicurazione, il detentore, il conducente o l’avente diritto.

  1. Cessione di diritti

I diritti alle prestazioni assicurate non possono essere trasferiti o ceduti prima di essere stati definitivamente fissati e senza il consenso esplicito di simpego.

  1. Premio
  1. Il premio si basa sulla copertura assicurativa scelta nonché sulle informazioni fornite dal contraente dell’assicurazione sulle persone assicurate e sul veicolo. Simpego deve essere informata immediatamente in caso di modifica di tali informazioni. Dopo di ciò simpego avrà il diritto di adattare il contratto alle mutate condizioni.
  2. Dopo un caso di sinistro il premio resta invariato. Fanno eccezione risanamenti in singoli casi.
  3. In caso di pagamento rateale è previsto un supplemento.
  4. A tutela dell’ambiente viene addebitato un supplemento per i documenti dei clienti in formato cartaceo.
  5. In caso di saldi derivanti dal conteggio dei premi, simpego rinuncia all’incasso degli importi inferiori a CHF 5 e al pagamento degli importi fino a CHF 1.
  6. Se il contraente dell’assicurazione non rispetta il suo obbligo di pagamento gli verrà inviato un sollecito. Per ogni sollecito gli sarà addebitata una tassa di CHF 30. Gli saranno inoltre fatturati i costi di ritiro delle targhe sostenuti da simpego.
  7. Le richieste in sospeso del contraente possono essere detratte dai pagamenti dei sinistri. Ciò non si applica se il pagamento viene effettuato direttamente a un terzo danneggiato.
  8. Foro competente

In caso di controversie il contraente dell’assicurazione o l’avente diritto possono fare ricorso o alla sede di simpego, o presso la sua sede o il suo domicilio in Svizzera. Se il contraente dell’assicurazione vive nel Principato del Liechtenstein o se l’interesse assicurato si trova nel Principato del Liechtenstein, in caso di controversie il foro competente è Vaduz.

  1. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni a simpego possono essere inviate alla sede principale di simpego. Le comunicazioni al contraente dell’assicurazione sono valide legalmente se inviate all’ultimo indirizzo noto. I cambi di indirizzo devono essere comunicati a simpego.

  1. Basi legali

Inoltre, sono applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per gli assicurati con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni imperative del diritto del Liechtenstein.

  1. Sanzioni

Simpego non eroga prestazioni nel caso in cui ciò comporti un’elusione di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

B. Assicurazione di responsabilità civile

Veicoli e persone assicurati

Sono assicurati tutti i veicoli indicati come tali nella polizza nonché i rispettivi detentori, conducenti e persone ausiliarie. Sono inclusi nell’assicurazione anche i veicoli rimorchiati e spinti e i rimorchi agganciati ai veicoli.

  1. Rischi assicurati
  2. Sono assicurate le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della persona assicurata ai sensi delle disposizioni legali applicabili in materia di responsabilità civile in caso di:
    1. lesioni personali o morte di persone;
    2. lesioni personali o morte di animali;
    3. danneggiamento o distruzione di cose, ivi compreso l’ambiente;

precisamente nelle situazioni seguenti:

  1. durante l’utilizzo del veicolo;
  2. per gli incidenti stradali causati dal veicolo quando non è in uso;
  3. in seguito all’assistenza prestata in incidenti in cui il veicolo è coinvolto;
  4. salendo o scendendo dal veicolo, aprendo o chiudendo componenti mobili del veicolo nonché attaccando o staccando un rimorchio o un veicolo. Solo per i motoveicoli: montando o smontando dal veicolo.
  5. Se per un caso fortuito è imminente il verificarsi di un danno assicurato, sono assicurati anche i costi a carico di una persona assicurata per le misure adeguate al fine di prevenire tale rischio (spese di prevenzione dei sinistri).
  6. Prestazioni assicurate
  1. Simpego copre le pretese di risarcimento giustificate e difende da quelle ingiustificate per la persona assicurata.
  2. Le prestazioni sono limitate a CHF 100 milioni per sinistro, inclusi eventuali interessi sul debito, spese legali e spese processuali.
  3. Le prestazioni per evento assicurato sono inoltre limitate come segue:
    1. a CHF 10 milioni per i danni causati dal fuoco o da esplosioni e per spese di prevenzione dei sinistri;
    2. alla copertura assicurativa minima stabilita per legge per i danni causati da energia nucleare.
  4. Esclusioni

Non sono assicurate le pretese:

  1. del detentore; sono tuttavia assicurate le pretese derivanti da lesioni corporali subite in veste di passeggero;
  2. del coniuge e/o del partner registrato (secondo la Legge federale sull’unione domestica registrata) del detentore, dei familiari del detentore in linea ascendente o discendente nonché dei suoi fratelli e sorelle che convivono nella sua stessa economia domestica per i danni materiali subiti;
  3. per i danni causati al veicolo assicurato, al rimorchio nonché per i danni causati alle cose montate sul veicolo o trasportate sullo stesso. Sono tuttavia assicurate le pretese sugli oggetti che la parte lesa porta con sé come bagagli e affini;
  4. di persone che hanno sottratto il veicolo o per le quali la sottrazione del veicolo era riconoscibile.

Non è assicurata la responsabilità civile (ciò significa che le parti lese possono avanzare pretese di cui però dovrà essere richiesto il rimborso):

  1. di persone che hanno sottratto il veicolo nonché dei conducenti per il quale la sottrazione era riconoscibile (veicoli a motore usati illecitamente).
  2. Valutazione del danno

Simpego conduce le trattative con le parti lese per suo conto o in rappresentanza della persona assicurata. In caso di processo civile, la persona assicurata dovrà affidarne la gestione a simpego. La persona assicurata non deve riconoscere alcun diritto a un risarcimento nei confronti di parti lese né rinunciare a diritti derivanti dal presente contratto. Il disbrigo da parte di simpego è vincolante per la persona assicurata.

  1. Franchigie
  1. Per ogni risarcimento versato, la franchigia indicata nel contratto di assicurazione è a carico del contraente dell’assicurazione.
  2. La data del sinistro assicurato è determinante per la franchigia.
  3. La franchigia concordata non è applicabile:
    1. se simpego deve versare dei risarcimenti anche se a una persona assicurata non è imputabile alcuna colpa (responsabilità oggettiva pura);
    2. in caso di utilizzi illeciti di veicoli a motore e il detentore non ha alcuna responsabilità della sottrazione del veicolo.
  4. Se simpego ha versato dei risarcimenti direttamente alla parte lesa il contraente dell’assicurazione deve rimborsare un importo pari alla franchigia concordata.
  5. Ricorso

Simpego può esigere dal contraente dell’assicurazione o dall’assicurato il rimborso totale o parziale delle prestazioni fornite se esistono dei motivi legali o contrattuali o, se in virtù di un trattato internazionale (ad es. convenzione sulla carta internazionale d’assicurazione) o di leggi estere in materia di assicurazione obbligatoria, devono essere versati dei risarcimenti dopo che l’assicurazione è già scaduta.

C. Assicurazione casco

Ogni veicolo indicato come assicurato nel contratto di assicurazione. Sono assicurati anche gli equipaggiamenti e gli accessori nonché l’infrastruttura di ricarica (stazioni e accessori di ricarica). Sono altresì assicurate le installazioni e le sovrastrutture di furgoni se le stesse sono comprese nel listino prezzi o sono indicate separatamente.

  1. Equipaggiamenti e accessori; installazioni e sovrastrutture; infrastruttura di ricarica
  1. Equipaggiamenti e accessori: sono considerati equipaggiamenti e accessori i componenti fissi montati sul veicolo (ad es. impianti audio) e gli oggetti fissati al veicolo o previsti esclusivamente per l’utilizzo con il veicolo. Sono considerati equipaggiamenti e accessori anche le modifiche al veicolo (ad es. messa a punto), cerchi e pneumatici addizionali, barre di carico, casse di trasporto e simili, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti insieme al veicolo o montati o acquistati successivamente. Non sono considerati equipaggiamenti e accessori gli effetti personali trasportati, tutte le parti dell’abbigliamento di protezione e altri capi di abbigliamento, installazioni e sovrastrutture di furgoni e infrastruttura di ricarica.
  2. Installazioni e sovrastrutture (solo in caso di furgoni): sono considerate installazioni e sovrastrutture le sovrastrutture fisse montate sul veicolo (ad es. cassone) e gli allestimenti montati sul veicolo destinati esclusivamente all’utilizzo con il veicolo assicurato. Non sono considerati installazioni e sovrastrutture gli oggetti trasportati al suo interno.
  3. Infrastruttura di ricarica: sono considerate infrastrutture di ricarica le stazioni di ricarica mobili, i cavi di ricarica e gli adattatori nonché le stazioni di ricarica fisse certificate installate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein come wallbox e piastre a induzione, di proprietà del contraente dell’assicurazione e destinate esclusivamente a essere utilizzati con il veicolo assicurato.
  4. Rischi assicurati

A seconda degli accordi, la copertura assicurativa comprende i sinistri collisione e i sinistri casco parziale seguenti:

  1. Collisione: danni dovuti a una causa improvvisa, violenta, meccanica, esterna e involontaria, ad esempio un urto, una collisione, una caduta o un ribaltamento (anche l’affondamento, ma solo per i veicoli motorizzati e i rimorchi il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate). Le torsioni e le flessioni del telaio o della piattaforma di carico causate dal ribaltamento o dalle operazioni di carico e scarico sono equiparate a una collisione.
  2. Casco parziale
    1. Fuoco: danni verificatisi in modo involontario in seguito a incendio, fulmine, esplosione e cortocircuito; per le stazioni di ricarica conformemente a C2.3 anche a sovratensione, sovracorrente e fumo. Le operazioni di spegnimento sono incluse nell’assicurazione. Non sono assicurati i danni la cui causa è imputabile a un difetto interno.
    2. Eventi naturali: danni causati direttamente da frane o caduta di pietre (che cadono sul veicolo), smottamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, tempeste (vento a 75 km/h e oltre), pressione della neve, valanghe; gli altri eventi naturali non sono assicurati.
    3. Slavine: danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo.
    4. Furto: perdita, distruzione o danneggiamento in seguito a furto, sottrazione o rapina o in seguito a tentata rapina, furto o sottrazione; sono escluse l’appropriazione indebita e la truffa. Se il furto riguarda accessori non montati fissi sul veicolo e non vi sono prove di rapina o effrazione, il risarcimento è limitato a max. CHF 5000.
    5. Collisione con animali: danni causati dalla collisione con animali non di propria proprietà su strade pubbliche. I danni risultanti dalle manovre per schivarli non sono assicurati.
    6. Morsi di martore: i danni diretti e conseguenti causati da morsi di martore e altri roditori.
    7. Rottura vetri Basis: rottura di vetri anteriori, laterali, posteriori e del tetto in vetro o in materiali sostitutivi del vetro (ad es. plexiglass). Non viene versato alcun risarcimento in caso di danno totale o se non viene effettuata la riparazione.
    8. Vandalismo: la rottura intenzionale o dolosa di antenna, specchietto retrovisore, tergicristalli o elementi decorativi; foratura di pneumatici, borse laterali e sedili; versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell’olio; squarciamento di capote; imbrattamento con colori e vernice a spruzzo o altre sostanze. Sono esclusi altri danni da atti vandalici.
    9. Danni in seguito all’assistenza prestata: danni e macchie negli interni dell’auto causati da persone infortunate a cui si presta assistenza.
    10. Caduta di oggetti: danni provocati dalla caduta di veicoli aerei e spaziali o parte degli stessi nonché da atterraggi di emergenza.
  3. Coperture supplementari

Nella misura in cui sono indicati nel contratto di assicurazione sono assicurati:

  1. Gli effetti personali trasportati
    1. Automobili e autofurgoni: gli effetti personali portati con sé dai passeggeri che vengono rubati dal veicolo chiuso o insieme allo stesso oppure che vengono danneggiati in seguito a un sinistro assicurato causato al veicolo.
    2. Motoveicoli: effetti personali portati con sé dal conducente e dal passeggero se sono stati rubati da un contenitore fisso montato sul veicolo, chiuso a chiave e protetto, o se vengono danneggiati in seguito a un sinistro assicurato causato al veicolo.
    3. Esclusioni e risarcimento: Non sono assicurati: denaro, carte di credito, libretti di risparmio, titoli di credito compresi traveler’s cheque, titoli di trasporto e abbonamenti, documenti, animali, oggetti di valore, gioielli e metalli preziosi, utensili professionali nonché la perdita e il danneggiamento di dati e, per quanto riguarda i motoveicoli, anche tutte le parti dell’abbigliamento di protezione. Simpego pagherà la riparazione fino alla somma assicurata concordata o l’importo per il nuovo acquisto in caso di danno totale.
  2. Rottura vetri Plus: estensione della copertura vetri Basis ai sensi dell’art. C.3.2.7 al fine di includere anche i danni causati da rottura di altri componenti in vetro del veicolo (compresi vetri piccoli come fari, lampeggianti ecc.). Sono assicurati anche i materiali sostitutivi del vetro. Sono inoltre assicurati lampadine e diodi luminosi (LED), se vengono distrutti con la rottura dei vetri. Non viene versato alcun risarcimento in caso di danno totale o se non viene effettuata la riparazione.
  3. Danni di parcheggio Basis: danni fino a CHF 2000 causati da persone e veicoli sconosciuti sul veicolo parcheggiato. Simpego pagherà un massimo di 2 danni per anno civile, fa fede la data della denuncia di sinistro. Ciò vale indipendentemente dal numero di veicoli assicurati e dal numero di mesi in cui il contratto è in vigore.
  4. Danni di parcheggio Plus: danni causati da persone e veicoli sconosciuti sul veicolo parcheggiato. Simpego pagherà un massimo di 2 danni per anno civile, fa fede la data della denuncia di sinistro. Ciò vale indipendentemente dal numero di veicoli assicurati e dal numero di mesi in cui il contratto è in vigore.
  5. Abbigliamento di protezione: è assicurato al valore a nuovo l’abbigliamento di protezione di conducente e passeggero. Rientrano nell’abbigliamento di protezione caschi, occhiali di protezione, guanti, stivali, protezioni e combinazioni di indumenti e protezioni nonché tute protettive. La copertura vale per i danni casco in relazione al veicolo assicurato a condizione che il sinistro casco sia assicurato ai sensi del contratto di assicurazione. Simpego pagherà la riparazione fino alla somma assicurata concordata o l’importo per il nuovo acquisto in caso di danno totale. In caso di furto si applica quanto segue: l’abbigliamento di protezione doveva trovarsi in un contenitore fisso montato sul veicolo, chiuso a chiave e protetto. È altresì assicurato il furto di caschi a condizione che il casco sia stato fissato alla moto con un lucchetto.
  6. Prestazioni assicurate

Simpego pagherà:

  1. La riparazione / il danno totale: per ogni sinistro assicurato, la riparazione o il danno totale, le spese per l’intervento dei vigili del fuoco in caso di incendio del veicolo nonché le spese amministrative per rapporti, attestati e permessi ufficiali. Per ogni sinistro assicurato, se l’assistenza 24 ore su 24 non è assicurata o non si assume alcuna prestazione, simpego pagherà inoltre:
  2. Recupero e rimorchio: il recupero e il rimorchio fino alla più vicina officina idonea, il trasporto del veicolo nel suo luogo di stazionamento abituale e l’importo del dazio.
  3. Veicolo a noleggio: in caso di bisogno dimostrato, le spese per un veicolo a noleggio nella stessa categoria di prezzo fino a CHF 1000 ma per un massimo di 14 giorni.
  4. Esclusioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa:

  1. per i danni di esercizio e i danni causati dalla congelazione dell’acqua di raffreddamento;
  2. per i danni causati durante la requisizione del veicolo da parte di autorità civili o militari;
  3. per danni provocati da terremoti e danni conseguenti;
  4. per danni da collisione, incl. danni conseguenti, verificatisi se il veicolo viene guidato da un conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Con stato di ebbrezza si intende un tasso alcolemico nel sangue di 1,5‰ o più, valore medio, oppure 0,8 milligrammi di alcol per litro di aria espirata in base a un campione prelevato tramite etilometro ammissibile a prova. Se vengono prelevati due campioni si applica il tasso alcolemico;
  5. per la riduzione di valore, la diminuzione di potenza o della possibilità di utilizzo, anche nel caso di veicoli ritrovati;
  6. per danni per i quali possono essere avanzate pretese nei confronti del costruttore o richieste in garanzia e per i danni provocati da ditte di riparazione, manutenzione o montaggio;
  7. per danni da ribaltamento causati a furgoni dovuti a usura, scarsa manutenzione o difetti di fabbricazione evidenti;
  8. per danni provocati da oggetti (ad es. un carico) trasportati con il veicolo, a meno che il danno non sia imputabile a un sinistro casco assicurato;
  9. per danni conseguenti (ad es. all’edificio o al veicolo) in relazione all’infrastruttura di ricarica conformemente all’art. C2.3. Inoltre, per i danni causati alla stessa infrastruttura di ricarica se l’installazione non è stata effettuata a regola d’arte.
  10. Valutazione del danno
  1. Danno parziale
    1. Simpego si fa carico della riparazione se non è presente un danno totale.
    2. Se la somma delle spese di riparazione e del valore residuo è pari o superiore al valore attuale, previo accordo con il contraente dell’assicurazione simpego può rimborsare il valore attuale.
  2. Danno totale: è presente un danno totale se le spese di riparazione superano il 65% del valore a nuovo nel primo e nel secondo anno di utilizzo, o del valore attuale nel corso degli anni di utilizzo successivi. Simpego fornisce le sue prestazioni secondo la tabella dei risarcimenti seguente:
  3. Danno totale in caso di furto: in caso di furto è presente un danno totale quando il veicolo sottratto non viene ritrovato da simpego entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di furto. In deroga all’articolo C8.5, se il veicolo viene ritrovato dopo tale periodo di 30 giorni i diritti di proprietà sono trasferiti a simpego.
  4. Direttive di risarcimento
  1. Prezzo d’acquisto e risarcimento: se il risarcimento calcolato supera il prezzo a cui il veicolo è stato acquistato dalla persona assicurata, viene risarcito il prezzo d’acquisto, come minimo tuttavia il valore attuale al momento del sinistro e come massimo il valore a nuovo al momento dell’acquisto. Per i veicoli in leasing il risarcimento è limitato al valore contabile (valore registrato nei libri contabili della società di leasing al momento del sinistro, escluse la perdita di interessi e le tasse). Da ciò viene detratta un’eventuale franchigia.
  2. Equipaggiamenti, accessori, installazioni e sovrastrutture, infrastruttura di ricarica: se in seguito a un sinistro vengono danneggiati soltanto equipaggiamenti, accessori, installazioni e sovrastrutture o infrastruttura di ricarica, gli artt. C7.1 e C7.2 si applicano per analogia ai componenti danneggiati e non all’intero veicolo. Nel caso dell’infrastruttura di ricarica conformemente all’art. C2.3 il risarcimento avviene in via sussidiaria, vale a dire che il risarcimento è versato solo per la parte del danno non coperta da nessun’altra assicurazione o che tale assicurazione dovrebbe coprire se fosse stato rispettato l’obbligo di assicurazione (ad es. assicurazione di un immobile).
  3. Riparazioni: simpego si fa carico delle spese per il ripristino integrale. Ai sensi dell’obbligo legale di ridurre il danno si applica il metodo di riparazione più economico. Se lo stato del veicolo viene migliorato dalla riparazione, il contraente dell’assicurazione si farà carico di una quota fissa stabilita dal perito automobilistico. In caso di disaccordo sul preventivo dell’officina di riparazione simpego può consigliare un’altra officina e pagare, con effetto liberatorio, l’importo stimato dal suo perito nel caso in cui il contraente dell’assicurazione non segua il suo consiglio.
  4. Danni preesistenti: se prima del verificarsi del danno che dà diritto al risarcimento erano già presenti danni, il risarcimento da parte di simpego si ridurrà dell’importo delle spese di riparazione imputabili a tali danni. Se le spese di riparazione aumentano a causa di scarsa manutenzione, usura o danni preesistenti, il contraente dell’assicurazione si farà carico personalmente di una quota stabilita dal perito automobilistico.
  5. Diritti di proprietà: in caso di danno totale o di risarcimento di un danno parziale conformemente all’art. C7.1.2, dopo il risarcimento del veicolo o dell’oggetto i diritti di proprietà dello stesso continuano ad essere del contraente dell’assicurazione. In caso di danno totale, il valore del veicolo non riparato (valore residuo del veicolo) sarà detratto dal risarcimento. Eccezione: risarcimenti conformemente all’articolo C7.3, Danno totale in caso di furto. Se dopo un sinistro il veicolo o l’oggetto non hanno più alcun valore, simpego si farà carico delle spese giustificate per il loro smaltimento.
  6. IVA: i pagamenti di sinistri a contribuenti che detraggono l’imposta anticipata saranno versati senza imposta sul valore aggiunto. I pagamenti di sinistri sulla base di calcolo delle spese di riparazione previste non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
  7. Franchigie
  1. Si applica la franchigia indicata nel contratto di assicurazione.
  2. La data del sinistro assicurato è determinante per la franchigia.
  3. La franchigia stabilita contrattualmente non si applica se un danno causato da rottura viene eliminato non con la sostituzione, bensì con la riparazione del vetro da parte di un’officina indicata da simpego.
  4. La franchigia non viene applicata se simpego risarcisce soltanto la differenza tra il valore attuale e il valore attuale maggiorato.
  5. Definizioni
  1. Anno di utilizzo: il periodo di tempo di 12 mesi calcolato dalla data della prima messa in circolazione. Le frazioni di un anno vengono calcolate proporzionalmente.
  2. Valore a nuovo: il valore a nuovo corrisponde al prezzo di listino del veicolo e di equipaggiamenti, accessori, infrastruttura di ricarica nonché installazioni e sovrastrutture. Per gli oggetti trasportati e l’abbigliamento di protezione il valore a nuovo corrisponde all’importo necessario per il nuovo acquisto al momento del sinistro.
  3. Valore attuale: il valore del veicolo con tutti gli equipaggiamenti e accessori nonché installazioni e sovrastrutture o il valore dell’infrastruttura di ricarica alla data dell’evento assicurato tenendo conto del valore a nuovo, del chilometraggio, della durata di utilizzo, della situazione del mercato e delle condizioni. Si applicano le direttive di valutazione dell’Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (ASEAI).

D. Assicurazione infortuni

    1. Veicoli e persone assicurati

Sono assicurati tutti i veicoli indicati come tali nel contratto di assicurazione, la cerchia di persone specificata nel contratto di assicurazione nonché le persone che, volontariamente e a titolo gratuito, prestano i primi soccorsi ai passeggeri del veicolo sul luogo di un incidente.

  1. Rischi assicurati

Sono assicurati gli incidenti che si verificano durante l’utilizzo del veicolo, salendo o scendendo dallo stesso, durante manipolazioni al veicolo in corso di viaggio nonché nel prestare soccorso in corso di viaggio nella circolazione stradale.

  1. Definizione di infortunio

Qualsiasi danno alla salute subito involontariamente dalla persona assicurata a causa di un evento esterno improvviso e violento.

Sono equiparate a infortuni le lesioni corporali seguenti elencate esaustivamente, a meno che non siano chiaramente attribuibili a un deterioramento o a una malattia, anche in assenza di un effetto straordinario esterno:

  1. fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano;
  2. danni alla salute provocati dall’involontaria aspirazione di gas o vapori e all’assunzione accidentale di sostanze tossiche o corrosive;
  3. congelamenti, colpi di calore, colpi di sole, affogamento nonché danni alla salute provocati dai raggi ultravioletti con l’eccezione di insolazioni.
  4. Prestazioni assicurate

Simpego pagherà le prestazioni indicate nel contratto di assicurazione come segue:

  1. Indennità giornaliera
    1. In caso di incapacità al lavoro simpego verserà per ciascun infortunio l’indennità giornaliera convenuta per tutta la durata del trattamento medico e dei soggiorni di cura ai sensi dell’art. D4.2.2. Per il necessario periodo di ospedalizzazione sarà pagato il doppio dell’indennità giornaliera. Il pagamento avviene per un massimo di cinque anni. L’indennità giornaliera viene corrisposta in proporzione al grado di incapacità al lavoro e anche per le domeniche e i giorni festivi.
    2. I pagamenti iniziano con l’accertamento dell’incapacità al lavoro da parte del medico, in ogni caso non prima dei tre giorni precedenti il primo trattamento di cura. Per il giorno dell’infortunio e il periodo d’attesa non viene versato alcun risarcimento. Il periodo d’attesa inizia con il primo giorno dell’accertamento dell’incapacità al lavoro da parte del medico, in ogni caso non prima dei tre giorni precedenti il primo trattamento di cura.
    3. I pagamenti cessano con la determinazione del grado di invalidità, al più tardi con il versamento del capitale d’invalidità.
    4. Alle persone di età inferiore ai 16 anni non viene versata alcuna indennità giornaliera.
  2. Spese di cura
    1. Principi: l’assunzione delle spese dura al massimo cinque anni, calcolati dal giorno dell’infortunio. Non c’è indennizzo nella misura in cui le spese sono a carico dell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell’assicurazione malattia (LAMal), dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI), dell’assicurazione militare federale (AM) o di un’assicurazione complementare (ai sensi LCA).
    2. Trattamento di cura: le spese necessarie per le cure fornite o disposte da un medico o da un dentista diplomato, nonché le spese ospedaliere (reparto privato) e le spese di trattamento e alloggio nei casi di cure effettuate con il consenso di simpego. Inoltre, le spese per i trattamenti eseguiti da chiropratici autorizzati dallo stato.
    3. Cure a domicilio, mezzi ausiliari

a) Le spese delle cure a domicilio ordinate dal medico e fornite da personale infermieristico diplomato. Sono equiparati a tale personale gli infermieri e le infermiere messi a disposizione da associazioni e organizzazioni per le cure a domicilio, escluso il personale ausiliario domestico non abilitato a prestare cure.

b) Le spese per mezzi ausiliari atti a compensare i danni fisici o la perdita di funzioni fisiche in seguito a infortunio (ad es. protesi), nonché le spese per altri mezzi e oggetti necessari. Non vengono rimborsate le spese per mezzi di locomozione meccanici né le spese per la costruzione, la trasformazione, l’affitto e la manutenzione di immobili.

c) Costi supplementari (pernottamento, pasti), che insorgono per un genitore, un membro della famiglia o un parente che accompagna un bambino infortunato durante un ricovero ospedaliero (rooming-in). Simpego risarcisce le spese fatturate dall’ospedale, in ogni caso non oltre CHF 100 al giorno.

d) Operazioni di chirurgia estetica per lesioni provocate da un incidente fino a un importo massimo di CHF 10 000.

  1. Danni materiali

a) Le spese per danni a oggetti che sostituiscono una parte o una funzione del corpo. Il diritto al risarcimento per occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste soltanto se il pregiudizio alla salute è tale da richiedere cure mediche.

b) Le spese di riparazione o sostituzione (prezzo a nuovo) di indumenti danneggiati o distrutti nel corso di un incidente. Non rientrano in questa categoria tutte le parti di un abbigliamento di protezione.

  1. Spese di viaggio, trasporto, salvataggio per:

a) misure necessarie di salvataggio e recupero;

b) trasporti necessari;

c) operazioni di ricerca fino a CHF 10 000;

d) trasporto della vittima di un incidente mortale al suo domicilio attuale (comprese le spese per le formalità doganali) fino a CHF 15 000.

  1. Invalidità
    1. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, il capitale d’invalidità viene determinato in base al grado d’invalidità e alla somma assicurata concordata.
    2. Per la determinazione del grado d’invalidità valgono le disposizioni relative al calcolo delle menomazioni dell’integrità della Legge federale e dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF/OAINF).
    3. L’aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto di infermità preesistenti non dà diritto a un’indennità d’invalidità superiore a quella che sarebbe dovuta se l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana. Se la parte del corpo colpita dall’infortunio era totalmente o parzialmente persa o inabile già prima dell’infortunio, per la determinazione dell’invalidità viene dedotto il grado d’invalidità preesistente.
    4. I disturbi psichici o nervosi vengono indennizzati soltanto se sono da attribuire a un evento assicurato.
    5. La determinazione del grado d’invalidità avviene non oltre cinque anni dopo l’infortunio. La prestazione d’invalidità non è dovuta finché viene ancora versata l’indennità giornaliera.
    6. Se un infortunio sfigura gravemente il corpo umano (ad esempio cicatrici) e ciò non dà diritto a un’indennità d’invalidità, simpego verserà un’indennità pari al 5% della somma assicurata nel caso in cui il viso rimanga deturpato, e la metà di tale somma nel caso in cui rimanga deturpata un’altra parte del corpo.
  2. Decesso
    1. Se l’infortunio causa la morte dell’assicurato, simpego versa la somma concordata previa deduzione dell’indennizzo d’invalidità già versato per lo stesso infortunio.
    2. Per i giovani di età inferiore ai 16 anni l’indennizzo per il caso di morte ammonta a CHF 10 000.
    3. La somma in caso di decesso viene versata in base alle disposizioni legali in materia di successione.
    4. In caso di decesso di un assicurato che provvedeva al sostentamento di uno o più minorenni, simpego versa il doppio della somma assicurata. Se, oltre a queste persone, è presente ancora il coniuge, la somma viene divisa a metà fra il coniuge e i minori.
  3. Capitale di formazione: se sono assicurati decesso o invalidità: in caso di decesso o invalidità totale di un soggetto con minori a carico, simpego versa un capitale di formazione di CHF 30 000 a persona. La norma si applica anche per i maggiorenni, fino a 25 anni compiuti, che si trovano ancora nella fase di formazione professionale e che non svolgono un’attività lavorativa.
  4. Animali domestici trasportati: se un animale domestico trasportato subisce una lesione nel veicolo, simpego assume le spese di cura fino a CHF 2500 per animale e al massimo fino a CHF 5000 per sinistro. Sono esclusi i trasporti con rimorchio.
  5. Esclusioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per gli infortuni e i pregiudizi alla salute:

  1. conseguenti a terremoti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
  2. in concomitanza con la requisizione del veicolo da parte di autorità civili o militari;
  3. per gli assicurati che hanno subito i danni fisici nel commettere o tentare di commettere personalmente e intenzionalmente un crimine, un delitto o un atto di violenza;
  4. provocati da misure terapeutiche ed esami di controllo (ad es. interventi chirurgici, iniezioni, radiazioni);
  5. di persone che si siano appropriate del veicolo.

Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di passeggeri:

  1. le prestazioni vengono divise per il numero di persone che utilizzavano il veicolo al momento dell’incidente e moltiplicate per il numero di posti indicati nella carta di circolazione.
  2. Disposizioni finali

Le prestazioni (escluse le spese di cura) non vengono computate sulle pretese di responsabilità civile e di regresso, salvo il detentore o il conducente non debba assumere tali pretese totalmente o parzialmente a proprio carico.

E. Copertura per colpa grave

Veicoli e persone assicurati

Sono assicurati tutti i veicoli indicati come tali nel contratto di assicurazione nonché i rispettivi detentori, altri conducenti e persone ausiliarie.

  1. Prestazioni assicurate

Se specificato nel contratto di assicurazione, si applica quanto segue:

  1. nell’assicurazione di responsabilità civile, l’assicurazione casco e l’assicurazione infortuni simpego rinuncerà al proprio diritto legale di ricorso o di riduzione in caso di sinistro assicurato imputabile a colpa grave.
  2. Esclusioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa:

  1. se il conducente ha provocato il sinistro assicurato in stato di ebbrezza o in stato di inattitudine, sotto l’effetto di droghe o dopo avere abusato di medicinali;
  2. se il sinistro è stato provocato da una grave inosservanza di un limite di velocità, un sorpasso azzardato o la partecipazione a una gara con veicoli motorizzati non autorizzata ai sensi dell’art. 90 capoverso 3 della Legge federale sulla circolazione stradale.
  3. Assistenza 24 ore su 24
    1. Veicoli e persone assicurati

Sono assicurati tutti i veicoli indicati come tali nel contratto di assicurazione nonché i loro conducenti e passeggeri. Sono altresì assicurati rimorchi e camper agganciati.

  1. Rischi assicurati

Simpego presta soccorso, garantisce la mobilità dei conducenti e dei passeggeri e si occupa del veicolo qualora esso risulti inidoneo alla guida o inutilizzabile per avaria, incidente o in seguito a un sinistro casco, ovvero se il conducente non sia in grado di proseguire il viaggio a causa di malattia, infortunio o decesso e nessun altro viaggiatore possa ricondurre il veicolo al domicilio.

  1. Definizione di avaria e incidente
  1. Avaria: per avaria s’intende qualsiasi guasto improvviso e imprevisto riportato dal veicolo indicato come assicurato nel contratto di assicurazione in conseguenza di un difetto tecnico che impedisce la prosecuzione del viaggio o lo rende incompatibile con le disposizioni di legge. Sono assimilati all’avaria i difetti di pneumatici, la mancanza di carburante, il rifornimento con carburante errato, la batteria scarica e l’aver chiuso nel veicolo la chiave dello stesso.
  2. Incidente: per incidente s’intende un danno al veicolo indicato come assicurato nel contratto di assicurazione, causato da un evento esterno violento, meccanico, involontario e improvviso che impedisce la prosecuzione del viaggio o la rende incompatibile con le disposizioni di legge. In particolare, rientrano in quest’ambito eventi dovuti a urti, scontri, ribaltamento, caduta, affondamento e immersione.
  3. Prestazioni assicurate

Se è stato stipulato almeno il pacchetto Assistance Basis, sono assicurati:

  1. Soccorso stradale / rimorchio / recupero: simpego organizza e paga il trasporto stradale nel luogo del sinistro o il rimorchio del veicolo fino a:
    Basis: la più vicina officina di riparazione idonea.
    Plus: un garage a scelta.
    Le spese per la riparazione, la diagnosi, i pezzi di ricambio, la rottamazione nonché l’estrazione e lo smaltimento di carburante non sono assicurati. Sono altresì assicurate le spese per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo).
  2. Pernottamento e vitto: se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno o se, in caso di furto, il viaggio di ritorno o la prosecuzione del viaggio non è possibile lo stesso giorno, simpego organizza e paga, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, vitto e alloggio fino a CHF 150 per persona trasportata, all’estero vitto e alloggio fino a CHF 120 per persona, fino a un totale di CHF 1200 per sinistro.
  3. Garanzia della mobilità compreso il viaggio di ritorno: se il veicolo è stato rubato o non è riparabile in giornata (all’estero entro 48 ore) presso un’officina idonea, simpego organizza e copre le spese per il viaggio di ritorno e la mobilità per la durata della riparazione del veicolo assicurato, comunque per un massimo di 14 giorni. La prestazione è limitata a:
    Basis: fino a CHF 1500
    Plus: fino a CHF 4000
    Se per garantire la mobilità e/o il viaggio di ritorno è richiesto un veicolo sostitutivo/a noleggio equivalente, si applicano inoltre le limitazioni seguenti:
    1. a causa di un’eventuale caparra è necessario il possesso di una carta di credito (penali, ecc.).
    2. un veicolo sostitutivo/a noleggio può essere messo a disposizione solo se per entrambe le parti contrattuali si tratta del metodo più sensato dal punto di vista economico per garantire la mobilità e/o il viaggio di ritorno.
    3. Anche nel caso di motoveicoli e furgoni vale un’autovettura come sostituto equivalente se non è disponibile un veicolo della stessa categoria. In alternativa, nei limiti della somma assicurata simpego copre il noleggio di un veicolo sostitutivo equivalente noleggiato personalmente dal contraente dell’assicurazione previo accordo con la centrale Assistance.
  4. Trasporto del veicolo: trasporto del veicolo inidoneo alla guida o ritrovato dopo il furto fino a un’adeguata officina di riparazione situata dove si trova la sede o il domicilio del contraente dell’assicurazione. Le spese di trasporto vengono assunte soltanto se sono inferiori al valore attuale del veicolo dopo il sinistro. In caso contrario, l’assicuratore organizza lo smaltimento del veicolo e assume le eventuali spese doganali all’estero.
  5. Trasporto con l’organizzazione di un autista: se il conducente contrae una malattia, subisce un infortunio o muore e nessun altro passeggero è in grado di far rientrare il veicolo, simpego organizza e paga il viaggio di rientro degli altri passeggeri e del veicolo tramite un autista fino alla sede o al domicilio del contraente dell’assicurazione.
  6. Trasporto di rimorchi e camper idonei alla guida: se in seguito a un sinistro casco, un’avaria o un incidente stradale il veicolo assicurato è inidoneo alla guida o inutilizzabile, simpego organizza e paga il trasporto dei rimorchi intatti agganciati a questo veicolo fino alla sede o al domicilio del contraente dell’assicurazione. Sono considerati rimorchi anche i camper agganciati al veicolo. Su richiesta, l’assicuratore organizza lo smaltimento del veicolo e assume le eventuali spese doganali all’estero.
  7. Invio di pezzi di ricambio all’estero: se l’officina più vicina e idonea non dispone dei pezzi di ricambio necessari, simpego organizza e paga l’invio di tali pezzi. I costi dei pezzi di ricambio non sono assicurati.
  8. Servizio di avviso: qualora la centrale Assistance prenda i provvedimenti di cui agli artt. da F4.2 a F4.5, su richiesta della persona assicurata essa informa i parenti e il datore di lavoro in merito alle circostanze e alle misure adottate.
  9. Esclusioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa:

  1. se la centrale Assistance non ha dato il suo consenso preliminare alle prestazioni conformemente all’art. F4, fatto salvo l’art. F5.9;
  2. per le prestazioni conformemente agli artt. da F4.2 a F4.7, se il soccorso stradale non è stato organizzato dalla centrale Assistance o se dopo un guasto il veicolo viene portato autonomamente in un’officina di riparazione/un garage senza l’autorizzazione della centrale Assistance;
  3. se al verificarsi del sinistro il veicolo si trovava in uno stato non conforme a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti del codice stradale o se non è stata eseguita la manutenzione raccomandata dal produttore;
  4. in caso di danni provocati da catastrofi naturali imprevedibili;
  5. se al verificarsi del sinistro il conducente del veicolo era in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe o medicinali. Con stato di ebbrezza si intende un tasso alcolemico nel sangue di 1,5‰ o più, valore medio, oppure 0,8 milligrammi di alcol per litro di aria espirata in base a un campione prelevato tramite etilometro ammissibile a prova. Se vengono prelevati due campioni si applica il tasso alcolemico.
  6. in caso di guasti e incidenti verificatisi su percorsi non autorizzati dalle autorità laddove l’obbligo di autorizzazione esiste per motivi di sicurezza stradale;
  7. in caso di guasti e incidenti che siano stati causati mentre si sta perpetrando con dolo un crimine o un delitto o nel tentativo di perpetrarli;
  8. per prestazioni in relazione al carico.


Limitazione delle prestazioni:

  1. qualora il soccorso stradale venga organizzato autonomamente (fanno eccezione il caso in cui la richiesta di soccorso venga effettuata dalla polizia in seguito a un incidente e quello in cui la persona assicurata non sia in grado per ragioni mediche di avvisare la centrale Assistance) le prestazioni sono limitate al 50% delle spese sostenute e comunque ad un massimo di CHF 500 per sinistro.
  2. Esclusione di responsabilità

Simpego declina ogni responsabilità per i danni derivanti da prestazioni organizzate da terzi conformemente all’art. F4 nonché per quelli causati a oggetti, merci o animali incluse le spese consequenziali.