dynamisch_Assicurazione viaggio – Condizioni generali di assicurazione
Edizione settembre 2026
Queste CGA è un estratto delle CGA “Simpego Assicurazione economia domestica HOME”, edizione settembre 2026.
- A – Disposizioni generali
- I – Assicurazione viaggio
- I1 – Contatto e assicuratore
- I2 – Copertura territoriale
- I3 – Persone assicurate
- I4 – Animali domestici assicurati
- I5 – Definizione di viaggio
- I6 – Comportamento da adottare in caso di malattia o infortunio
- I7 – Anticipo delle spese
- I8 – Clausola di sussidiarietà
- I9 – Esclusioni generali
- I10 – Esclusione di responsabilità
- I11 – Assicurazione delle spese di annullamento
- I12 – Assistenza alle persone
- I13 – Riduzione della franchigia per veicoli a noleggio
- I14 – Spese di cura
- I15 – Assistenza ai veicoli
- I16 – Definizioni assicurazione viaggio
- J – Definizioni
Simpego Assicurazioni SA (di seguito denominata «simpego»), Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo è l’assicurazione che assume il rischio e il fornitore di prestazioni per tutte le coperture assicurative descritte nelle presenti CGA, ad eccezione dell’Assicurazione viaggio. simpego è il gestore contrattuale per tutte le coperture assicurative descritte nelle presenti CGA.
TAS Assicurazioni SA (di seguito denominata «TAS»), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE) è l’assicurazione che assume il rischio e il fornitore di servizi per l’assicurazione viaggio.
A – Disposizioni generali
A1 – Validità temporale
- Dopo un’eventuale modifica della situazione relativa all’economia domestica (ingresso o uscita di persone assicurate), l’assicurazione si applica fino allo scadere dell’anno contrattuale in corso e comunque per un minimo di 6 mesi nella sede precedente e in quella nuova in Svizzera. Restrizione: in caso di ingresso di nuove persone assicurate, la copertura si applica solo alla nuova sede.
- In caso di trasloco all’interno della Svizzera, l’assicurazione si applica alla sede precedente per ulteriori 6 mesi e alla nuova sede a partire dalla data di notifica all’Ufficio controllo abitanti.
- In caso di trasferimento all’estero, la copertura per economia domestica, responsabilità civile, HomeAssistance 24h, assicurazione contro gli infortuni, disoccupazione e assicurazione viaggio si estingue immediatamente, ossia alla data di partenza dal precedente Comune di domicilio.
- Cambio di proprietà di stabili assicurati (cambiamento di proprietario):
- I diritti e i doveri passano al nuovo proprietario. Il nuovo proprietario può recedere dal contratto fino a 30 giorni dopo il cambio di proprietà.
- Cambio di proprietà in seguito a decesso: i diritti e i doveri passano agli eredi. Gli eredi possono recedere dal contratto fino a 3 mesi dopo il cambio di proprietà. Se gli eredi, non essendo a conoscenza del contratto in essere, stipulano un nuovo contratto per lo stesso rischio, la copertura assicurativa termina con l’entrata in vigore del nuovo contratto, almeno per le coperture che sono assicurate nel nuovo contratto oppure, su richiesta degli eredi, per l’intero contratto.
- Diritto di recesso di simpego in caso di cambio di proprietà: simpego può risolvere il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del cambio di proprietà. In tal caso la copertura assicurativa termina 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente o degli eredi.
A2 – Obblighi in caso di sinistro
- Il contraente deve informare immediatamente simpego di tutti i sinistri online/tramite e-mail/posta/telefono e seguire le istruzioni di simpego:
E-Mail: claims@simpego.ch
Telefono: +41 58 521 11 11
Sito web: www.simpego.ch
Se il sinistro riguarda l’assicurazione viaggio, TAS deve essere immediatamente informata online/telefonicamente e ne vanno osservate le istruzioni:
Telefono: +41 58 827 59 95
Sito web: https://tas-assicurazioni.ch/sinistro
Le emergenze mediche e i guasti (sinistri di assistenza ai veicoli) devono essere obbligatoriamente annunciati telefonicamente. - Il contraente dell’assicurazione e le persone assicurate sono obbligati ad adottare misure volte a prevenire o a ridurre un sinistro. Prima della constatazione del sinistro non è possibile apportare alcuna modifica agli oggetti danneggiati né richiedere alcuna prestazione di assistenza senza il consenso di simpego o, nel caso dell’assicurazione viaggio, senza il consenso di TAS.
- Il contraente ha l’obbligo di dimostrare il verificarsi di un evento assicurato e l’ammontare del danno. Su richiesta di simpego o, nel caso dell’assicurazione viaggio, di TAS, occorre presentare giustificativi originali del sinistro e delle spese rimborsate. La somma assicurata non costituisce una prova né dell’esistenza né del valore delle cose assicurate (o della prestazione di assistenza assicurata) al momento del verificarsi del sinistro.
- Tutte le informazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influiscono sulla constatazione delle circostanze del sinistro devono essere comunicate tempestivamente e spontaneamente, in modo completo e accurato dal punto di vista del contenuto. Quanto sopra vale anche per le dichiarazioni fatte alla polizia, alle autorità, agli esperti e ai medici. Se il contraente non adempie tali obblighi, simpego o, nel caso dell’assicurazione viaggio, TAS può rifiutare le prestazioni. simpego o, nel caso dell’assicurazione viaggio, TAS ha il diritto di richiedere una denuncia scritta del sinistro. La persona avente diritto deve dimostrare il verificarsi e l’entità del danno. simpego e TAS sono autorizzate a svolgere tutte le indagini e a raccogliere tutte le informazioni necessarie ai fini della constatazione del sinistro. I documenti necessari devono essere consegnati a simpego e a TAS.
- In caso di infortuni con lesioni a persone, il medico curante deve essere sollevato dal segreto professionale. Può essere disposto un esame effettuato da un medico di fiducia o, in caso di decesso, un’autopsia.
- Le riparazioni delle cose assicurate devono essere autorizzate da simpego nel caso in cui le spese previste siano superiori a CHF 500. In caso di danni casco, occorre informare al più presto simpego, indipendentemente dall’ammontare del danno.
- Per tutti i danni connessi a furto o a tentativo di furto, occorre sporgere immediatamente denuncia alla polizia locale.
- Nel caso vengano ritrovati degli oggetti rubati, l’assicurato deve informarne immediatamente simpego. Se simpego ha già pagato il relativo indennizzo o erogato la prestazione assicurativa, l’avente diritto deve restituire l’indennizzo detraendo un eventuale risarcimento in caso di riduzione del valore o i costi di riparazione oppure deve mettere gli oggetti a disposizione di simpego.
- Se per una cosa o una qualità assicurata è previsto un limite massimo di retribuzione annua, in caso di sinistro il contraente deve dimostrare che questo limite non è stato superato.
- Per poter richiedere le prestazioni di HomeAssistance 24h Servizio di emergenza artigiani, la centrale di assistenza deve essere immediatamente informata del verificarsi del sinistro.
- Simpego è autorizzata a risolvere tutti i contratti di assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile e stabili del contraente se, in caso di sinistro, un avente diritto o un suo rappresentante omette intenzionalmente di comunicare i fatti o li comunica erroneamente o troppo tardi.
- In caso di danni da perdita o da trasporto assicurati che si verificano mentre la cosa assicurata si trova presso un’azienda di trasporti, logistica, viaggi o simile, è necessario presentare la conferma del rifiuto dell’obbligo di prestazione da parte dell’azienda incaricata. Inoltre, i danni da trasporto devono essere segnalati a simpego entro 10 giorni dal loro verificarsi.
- Il contraente si impegna a non riconoscere eventuali rivendicazioni di terzi in relazione a un sinistro né a firmare documenti redatti in una lingua a lui sconosciuta.
A3 – Riduzione della prestazione assicurativa
In caso di grandi eventi naturali, le imprese di assicurazione possono limitare le loro prestazioni come segue: se la somma degli indennizzi per un evento assicurato relativo a un solo contraente supera i CHF 25 milioni, essa verrà ridotta a questo importo. Nel calcolo non vengono inclusi gli indennizzi per stabili e beni mobili. I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un unico evento allorché sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
A4 – Franchigie
- La franchigia indicata nel contratto di assicurazione per ogni sinistro è a carico del contraente.
- La data del sinistro assicurato è determinante per la franchigia.
- Nel caso si usufruisca di più coperture per le quali si applicano franchigie diverse, viene detratta quella più alta.
- Un’eventuale limitazione della prestazione viene applicata solo dopo la detrazione della franchigia.
A5 – Sottoassicurazione
- Per quanto riguarda l’assicurazione mobilia domestica e stabili, in caso di danno parziale o totale simpego rinuncia a far valere una sottoassicurazione nell’ambito della somma assicurata.
- La rinuncia a far valere la sottoassicurazione non si applica ai danni causati da eventi naturali.
A6 – Informazioni sul tipo di coperture assicurative
L’assicurazione infortuni è un’assicurazione di somma fissa, ossia al verificarsi di un evento assicurato per il calcolo di un risarcimento è determinante la somma concordata, indipendentemente dal vero danno patrimoniale. Tutte le altre coperture sono assicurazioni contro i danni, ossia al verificarsi di un evento assicurato per il calcolo di un risarcimento è determinante il danno effettivamente subito.
I – Assicurazione viaggio
I1 – Contatto e assicuratore
Il contatto per l’assicurazione viaggio è Simpego Assicurazioni SA (di seguito «simpego»), Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo. simpego ha stipulato con TAS un contratto collettivo di assicurazione viaggio a favore dei propri clienti. simpego è responsabile della gestione dei contratti ed è il contatto per tutte le questioni relative al contratto di assicurazione. L’assicuratore per l’assicurazione viaggio è TAS Assicurazioni SA (di seguito «TAS»), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE). TAS si assume il rischio (portatore del rischio) e tratta i casi di sinistro.
I2 – Copertura territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il Mondo, ad esclusione delle limitazioni previste nelle singole componenti assicurative. Vengono utilizzate le designazioni territoriali seguenti:
- La designazione «CH/FL» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- La designazione «Europa» comprende tutti gli Stati del continente europeo, così come il Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira, le Azzorre, le Isole Faroe, la Groenlandia, il Kazakistan fino agli Urali, la Russia fino agli Urali e la Turchia. I Territori d’oltremare e i Dipartimenti d’oltremare dei Paesi europei sono esclusi dalla copertura «Europa».
- La designazione geografica «Mondo» comprende inoltre i Paesi che non rientrano nella designazione «Europa».
I3 – Persone assicurate
Sono assicurate le persone fisiche private con domicilio in Svizzera. La cerchia di persone assicurate risulta dal contratto di assicurazione:
- Persona singola: il contraente e i figli minorenni che il contraente ha invitato per il viaggio e che non vivono nella sua stessa economia domestica.
- Economia domestica: il contraente e le persone che vivono nella sua stessa economia domestica. Sono assicurati anche i figli minorenni che una persona assicurata ha invitato per il viaggio e che non vivono nella sua stessa economia domestica.
I4 – Animali domestici assicurati
Sono considerati animali domestici assicurati solo i cani e i gatti della persona assicurata. Le prestazioni per gli animali domestici assicurati si limitano al pagamento delle spese in caso di sinistro. L’organizzazione delle prestazioni è a carico della persona assicurata. Tutte le prestazioni per eventi relativi a un animale domestico assicurato sono limitate a un massimo di CHF 5’000. Sono comprese le spese sia per la persona assicurata che per l’animale domestico assicurato. La copertura delle spese di cura non è prevista per gli animali domestici.
I5 – Definizione di viaggio
Sono assicurati i viaggi sul territorio nazionale e all’estero con una durata massima di 6 mesi dalla partenza dal luogo di domicilio. La distanza tra il luogo di domicilio e quello di destinazione deve essere superiore a 50 km e il viaggio deve prevedere almeno un pernottamento.
I6 – Comportamento da adottare in caso di malattia o infortunio
Le persone assicurate sono tenute a:
- in caso di malattia o infortunio, consultare immediatamente un medico, ottenere una conferma di (non) idoneità al viaggio e attenersi alle istruzioni impartite dal medico. Si impegnano a esonerare i medici curanti dal loro obbligo di riservatezza nei confronti di TAS e dei suoi consulenti medici;
- rispettare le istruzioni impartite da medici o altri fornitori di prestazioni;
- fornire informazioni complete e veritiere in merito all’evento assicurato nonché a eventuali malattie e infortuni precedenti;
- trasmettere a TAS tutti i certificati medici, i rapporti, i giustificativi, le fatture, le conferme di pagamento dei fornitori di prestazioni nonché eventuali documenti aggiuntivi richiesti entro e non oltre sei mesi dalla fine del trattamento all’estero;
- trasmettere fatture e documenti sempre in originale. Qualora i giustificativi non siano sufficientemente dettagliati e le informazioni aggiuntive non vengano fornite su richiesta, le prestazioni vengono determinate in modo adeguato, tenendo conto della gravità della malattia o dell’infortunio;
- utilizzare il formulario «Notifica d’infortunio» in caso di infortunio. Quest’ultimo verrà inviato alla persona assicurata dopo la notifica del caso;
- fornire spontaneamente informazioni sulle misure adottate dai fornitori di prestazioni in caso di sinistro nell’ambito della fatturazione e della riscossione;
- dimostrare, mediante certificato sanitario veterinario, gravi malattie fisiche e importanti lesioni dell’animale domestico assicurato nonché un decorso sfavorevole e imprevedibile della guarigione. Se un sinistro insorge a causa di un decorso sfavorevole e imprevedibile della guarigione, le prestazioni assicurate vengono erogate nell’ambito della presente assicurazione.
I7 – Anticipo delle spese
Su semplice richiesta, la persona assicurata deve rimborsare gli anticipi delle spese di cui ha beneficiato. Tutti i costi sostenuti da TAS per il sollecito e il recupero del credito sono a carico della persona assicurata. Prima di concedere la prestazione, TAS si riserva il diritto di richiedere alla persona assicurata la sottoscrizione di un riconoscimento di debito. Gli anticipi delle spese sono erogati unicamente alle persone assicurate con domicilio in Svizzera.
I8 – Clausola di sussidiarietà
Le prestazioni sono concesse esclusivamente se la presa a carico del pregiudizio subito non incombe a terzi (terzo responsabile, autonoleggio, fornitore di servizi di car pooling a pagamento, tour operator, agenzia di viaggi, fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero, gestore dei trasporti pubblici, compagnia di assicurazioni, ecc.). Le prestazioni comunque fornite sono considerate come degli anticipi di spese. Pertanto, la persona assicurata è tenuta a trasferire al fornitore della prestazione gli eventuali pagamenti ricevuti da terzi, o cedergli i diritti e i crediti che gli spettano nei confronti di questi ultimi, per consentire di rivalersi sugli stessi.
I9 – Esclusioni generali
Non vengono fornite prestazioni assicurative in caso di:
- se TAS non ha dato il suo consenso preliminare, salvo che la persona assicurata non sia in grado di informare TAS per motivi medici;
- eventi e spese che non sono espressamente citati nelle presenti condizioni generali;
- eventi che si sono già verificati al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio, o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata;
- eventi che non si verificano nel periodo di validità del contratto;
- eventi legati a una malattia preesistente che limita l’idoneità a viaggiare, se tale malattia era già nota al momento della prenotazione o della partenza;
- gli eventi, le malattie e gli infortuni dovuti all’abuso di alcool, di farmaci o di sostanze stupefacenti;
- gli eventi legati alla partecipazione attiva a manifestazioni, risse, sommosse, o derivanti dalle misure adottate in relazione a tali circostanze;
- qualsiasi evento relativo alla commissione intenzionale di reati, nonché dei loro tentativi;
- partecipazione a corse, rally, o competizioni simili, come pure a prove, con veicoli a motore, motoslitte e imbarcazioni a motore;
- in caso di partecipazione ad attività di caccia;
- competizioni o allenamenti legati a sport professionistici o a sport estremi che prevedono un contatto fisico permanente, nonché l’obiettivo di ferire l’avversario (ad esempio boxe, lotta, kickboxing);
- atti temerari in occasione dei quali la persona assicurata si espone, in considerazione del suo stato di salute, a un pericolo particolare senza adottare o poter adottare le misure necessarie a ridurre il pericolo a un livello adeguato;
- suicidio o tentato suicidio e le relative conseguenze;
- viaggi che includono un intervento medico, dentistico o chirurgico programmato ed eventi legati a tale intervento;
- eventi che si verificano nell’ambito del trasporto commerciale a pagamento di persone o merci;
- eventi in cui la persona al volante del veicolo non è in possesso di una valida licenza di condurre;
- qualsiasi incidente dovuto a una manutenzione assente o inadeguata del veicolo (conformemente alle disposizioni del costruttore), o a delle modifiche non omologate (ad es. tuning);
- gli eventi derivanti da disastri nucleari o da sofferenze mediche causate da disastri nucleari;
- eventi in relazione a guerre, rivoluzioni, ribellione o disordini interni. Tuttavia, se la persona assicurata è sorpresa da tali eventi durante il viaggio, la copertura di Simpego Assicurazione viaggio rimane valida ancora per 14 giorni dal momento in cui tali eventi sono noti;
- eventi e sinistri causati intenzionalmente da una persona assicurata;
- le spese sostenute dalla persona assicurata per le persone non coperte (ad esempio, se la persona assicurata invita altre persone al viaggio, è coperto soltanto l’annullamento del viaggio della persona assicurata e non quello delle altre persone);
- prenotazione della prestazione di viaggio effettuata dopo il primo avviso di insolvenza del fornitore di servizi.
Ulteriori esclusioni specifiche alle singole coperture assicurative sono riportate nelle seguenti disposizioni.
I10 – Esclusione di responsabilità
Per fornire le prestazioni della Simpego Assicurazione viaggio, TAS organizza talune prestazioni (di assistenza) erogate da terzi. TAS non è responsabile della qualità di tali prestazioni, né di eventuali danni da esse derivanti.
I11 – Assicurazione delle spese di annullamento
- Viaggi assicurati:
- Nell’ambito dei viaggi privati assicurati (art. I.5) sono assicurate le seguenti prestazioni:
- pacchetti vacanza;
- soggiorni in hotel;
- affitto di alloggi per vacanze;
- soggiorni linguistici e di vacanza combinati, tirocini e corsi di formazione finanziati dalla persona assicurata;
- trasporto della persona assicurata (p. es. in aereo, treno, nave);
- noleggio di una nave o di un veicolo;
- retribuzione di guide turistiche o escursionistiche e conducenti di natanti, ufficiali e professionali;
- biglietti d’ingresso per eventi culturali e parchi di divertimento, ingressi e spese di partecipazione a eventi sportivi.
- Le prestazioni assicurative vengono erogate se il viaggio deve essere annullato prima della partenza dal luogo di domicilio della persona assicurata a causa di un evento assicurato.
- Non sono assicurati in particolare i costi di soggiorno della persona assicurata nella sua abitazione secondaria o in un immobile in multiproprietà e i viaggi con jet privati.
- Nell’ambito dei viaggi privati assicurati (art. I.5) sono assicurate le seguenti prestazioni:
- Condizioni per il beneficio delle prestazioni:
- Vengono rimborsati i costi di annullamento basati su un valido contratto scritto sottoscritto con:
- imprese di viaggio o trasporto;
- noleggiatori/locatori (incluso contratto di alloggio e di soggiorno alberghiero);
- organizzatori di corsi o seminari (per corsi di formazione privati);
- guide turistiche o escursionistiche e conducenti di natanti professionali;
- organizzatori di eventi quali concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive.
- Sono coperti i costi di annullamento che non devono essere sostenuti dal tour operator o dall’agenzia di viaggi. In caso di eventi assicurati che non hanno origine nella persona assicurata e che rendono incerta la fattibilità del viaggio (ad es. misure generali di quarantena nel luogo di destinazione), occorre contattare l’operatore turistico prima dell’annullamento del viaggio, al fine di individuare congiuntamente una soluzione e ridurre o prevenire il danno.
- Vengono rimborsati i costi di annullamento basati su un valido contratto scritto sottoscritto con:
- Eventi assicurati: Sussiste un diritto alle prestazioni se la persona assicurata non può ragionevolmente intraprendere il viaggio a causa di uno degli eventi elencati di seguito che si sia verificato dopo la prenotazione:
- Grave malattia, malattie epidemiche o pandemiche, grave infortunio, improvviso peggioramento di una malattia cronica attestata dal medico o decesso di una persona assicurata, del suo accompagnatore o di una persona vicina alla persona assicurata, se la presenza di quest’ultima è necessaria. In caso di impossibilità di viaggiare dovuta a una malattia grave pregressa, l’annullamento è assicurato solo se il medico curante ha confermato, prima della prenotazione, che il viaggio si poteva svolgere (tenendo conto delle date del viaggio, della destinazione, dei mezzi di trasporto, delle attività in programma). È considerata malattia preesistente, qualsiasi malattia fisica o psichica precedente alla data di prenotazione e/o di inizio del viaggio, a eccezione delle patologie croniche in fase stabile e delle malattie che non richiedono un ricovero ospedaliero o quelle che non hanno richiesto modifiche significative del trattamento nel corso dei 6 mesi precedenti alla data di prenotazione o di inizio del viaggio. In tutti i casi, l’impossibilità di viaggiare deve essere comprovata da un certificato medico da ottenere immediatamente. Alle persone che svolgono un’attività lavorativa può altresì essere richiesta la conferma dell’assenza da parte del datore di lavoro.
- disoccupazione della persona assicurata, se non era nota o previsibile al momento della prenotazione del viaggio e il contratto di lavoro termina entro i tre mesi dal viaggio; assunzione imprevista in posizione a tempo indeterminato della persona assicurata, se al momento della prenotazione del viaggio era disoccupata e il datore di lavoro attesta per iscritto che il viaggio non può iniziare a causa della sua assunzione; ordine di intervento imprevisto dell’esercito svizzero, del servizio civile o della protezione civile per la persona assicurata. I corsi di ripetizione annuali ordinari non sono coperti.
- grave danneggiamento della proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio in seguito a furto, danni causati da un incendio, acqua o elementi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]), che richiede inevitabilmente la presenza della persona assicurata al suo domicilio.
- furto di documenti personali della persona assicurata essenziali per effettuare il viaggio (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, titoli di trasporto), avvenuto immediatamente prima dell’inizio del viaggio, se non sostituibili entro un termine ragionevole (ad es. negli aeroporti). Il furto deve essere denunciato al più presto all’autorità di polizia competente.
- ritardo dimostrabile o indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico per il viaggio all’aeroporto o alla stazione, o avaria o incidente del veicolo privato della persona assicurata utilizzato da quest’ultima per recarsi direttamente presso il luogo della partenza sul territorio svizzero o nei paesi direttamente confinanti, che renda impossibile intraprendere il viaggio secondo il programma; a condizione che la persona assicurata abbia previsto un intervallo di tempo adeguato e sufficiente tra l’orario di arrivo previsto del mezzo di trasporto pubblico e il successivo orario di partenza. Se disponibili, le raccomandazioni delle rispettive aziende di trasporto saranno considerate per la valutazione.
- inidoneità alla marcia in seguito a incidente o guasto del veicolo indicato sul biglietto del treno di trasporto vetture o del traghetto nel giorno della partenza lungo il tragitto diretto al punto di carico su treno o traghetto.
- scioperi, attentati terroristici, epidemie, pandemie, calamità o eventi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]) nel luogo di destinazione del viaggio, che rendono impossibile lo svolgimento del viaggio o mettono a repentaglio la vita della persona assicurata.
- se la persona assicurata o il suo accompagnatore viene posta/o in quarantena prima del viaggio per ordine di un’autorità pubblica a causa del sospetto concreto di infezione o malattia contagiosa. Non è coperta la quarantena disposta indipendentemente dal sospetto concreto o a carattere generale, ad es. per l’intera popolazione o parte di essa (lockdown) o per viaggiatori provenienti da determinati paesi (rientro da un viaggio).
- grave malattia, grave infortunio, improvviso peggioramento di una malattia cronica certificata da un medico o decesso dell’animale domestico assicurato o della persona responsabile della cura dell’animale domestico assicurato, che richieda la presenza della persona assicurata sul posto o una cura alternativa per l’animale domestico assicurato.
- Prestazioni assicurate:
- Se un viaggio non può essere intrapreso a causa di un evento assicurato secondo art. I.11.3 verificatosi dopo la prenotazione, TAS assume la quota a carico delle persone assicurate partecipanti al viaggio:
- le spese di annullamento dovute contrattualmente alla data dell’evento assicurato;
- o le spese supplementari per la modifica del viaggio, fino a concorrenza dell’importo equivalente alle spese di annullamento che sarebbero dovute il giorno dell’evento che causa la modifica del viaggio, fino a una somma assicurata massima di CHF 30’000 per la copertura individuale e di CHF 50’000 per la copertura familiare;
- assunzione delle spese di una soluzione di cura per eventi secondo art. I.11.3.9 fino all’importo delle spese di annullamento dovute.
- Le spese d’annullamento e le spese supplementari per eventi assicurati secondo art. I.11.3.5 und I.11.3.9 i sono limitati a CHF 5’000.
- I costi indicati saranno rimborsati se nessuna persona assicurata o terzi possono usufruire del servizio.
- I costi di abbonamenti e tessere stagionali vengono rimborsati solo se, prima che vengano utilizzati per la prima volta, non sono fruibili a causa di un evento assicurato e il rimborso o l’utilizzo successivo non è possibile.
- Le spese amministrative sono rimborsate esclusivamente se usuali nel ramo, adeguate e indicate in maniera trasparente in un contratto scritto.
- Se un viaggio non può essere intrapreso a causa di un evento assicurato secondo art. I.11.3 verificatosi dopo la prenotazione, TAS assume la quota a carico delle persone assicurate partecipanti al viaggio:
- Esclusioni particolari e limitazioni delle prestazioni:
- Nei seguenti casi non sussiste alcun diritto ad alcuna prestazione:
- viaggi d’affari; se il beneficiario ha previsto di svolgere attività professionali nell’ambito di un viaggio privato, sono rimborsabili esclusivamente le spese di annullamento relative alla parte di viaggio privato, a condizione che tali costi non siano stati sostenuti da terzi (datore di lavoro, altre società);
- viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ecc.) o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al momento della prenotazione;
- le spese sostenute dalla persona assicurata per le persone non coperte dalla Simpego Assicurazione viaggio (ad esempio, spese per terzi invitati al viaggio, per soggiorni in hotel, per il proseguimento del viaggio o di rientro presso il domicilio pagati per una persona non assicurata); 1.annullamento o modifica di un viaggio o una manifestazione coperta da parte dell’organizzatore, tour operator, agenzia di viaggio, società fornitrice di servizi, società di noleggio o una guida a pagamento, come in caso di cessazione di attività, provvisoria o definitiva, degli stessi;
- se non è possibile iniziare o proseguire il viaggio assicurato a causa dell’insolvenza del fornitore di servizi;
- i viaggi o i biglietti per manifestazioni vinti dalla persona assicurata, per i quali il fornitore dei servizi ha proposto un rimborso parziale o totale delle spese sotto forma di buono da utilizzare per un altro viaggio o un’altra manifestazione in futuro.
- Anche nell’ambito di un sinistro coperto, non è concesso alcun rimborso per le seguenti spese:
- costi di annullamento delle compagnie di viaggio o di trasporto, dei locatori/noleggiatori, organizzatori di corsi, seminari o manifestazioni a causa di un evento assicurato, se l’impresa in questione è tenuta per legge a farsi carico del danno;
- spese relative alle transazione bancarie, di visto o vaccinazione;
- premi assicurativi.
- Nei seguenti casi non sussiste alcun diritto ad alcuna prestazione:
I12 – Assistenza alle persone
- Eventi assicurati: Gli eventi assicurati seguenti sono elencati in modo esaustivo e sono limitati esclusivamente al periodo durante il viaggio. TAS eroga prestazioni se la persona assicurata deve annullare, interrompere o prolungare il viaggio a causa di uno dei seguenti eventi assicurati:
- imprevisti causati da motivi sanitari (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o il decesso di una persona assicurata, di un accompagnatore se la persona assicurata non può ragionevolmente continuare il viaggio senza l’accompagnatore, nonché di una persona vicina, se presso tale persona è necessaria la presenza della persona assicurata.
- scioperi, attentati terroristici, epidemie, pandemie, calamità o eventi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS)) lungo il percorso di viaggio, se è dimostrabile che tali eventi rendono impossibile la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente a rischio la vita e la proprietà della persona assicurata. La copertura rimane valida ancora per 14 giorni dal momento in cui tali eventi divengono noti. Il viaggio di proseguimento o di ritorno a casa deve essere intrapreso entro tale periodo.
- se la persona assicurata o il suo accompagnatore viene posta/o in quarantena durante il viaggio per ordine di un’autorità pubblica a causa del sospetto concreto di infezione o malattia contagiosa.
Non è coperta la quarantena disposta indipendentemente dal sospetto concreto o a carattere generale ad es. per l’intera popolazione o parte di essa (lockdown) o per viaggiatori provenienti da determinati paesi (ad esempio per chi ritorna da un viaggio). In caso di quarantena di un accompagnatore la copertura è concessa solo se la persona assicurata non può ragionevolmente proseguire il viaggio senza l’accompagnatore. - furto di documenti personali (passaporto, carte d’identità, titoli di trasporto) durante il viaggio, per cui risulta temporaneamente impossibile proseguire il viaggio o rientrare in Svizzera, a meno che i nuovi documenti non possano essere emessi entro un termine utile.
- grave danneggiamento della proprietà al domicilio della persona assicurata durante il viaggio in seguito a furto, incendio, causato dall’acqua o dagli elementi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]), che richiede inevitabilmente la presenza della persona assicurata presso il proprio domicilio.
- grave malattia, grave infortunio, improvviso peggioramento di una malattia cronica certificata da un medico o decesso dell’animale domestico assicurato rimasto a casa o che accompagna durante il viaggio, o della persona responsabile della cura dell’animale domestico assicurato, che richieda la presenza della persona assicurata sul posto o una cura alternativa per l’animale domestico assicurato.
- annullamento del mezzo di trasporto pubblico (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo ad esclusione del jet privato) prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico.
- perdita di coincidenza tra due mezzi di trasporto pubblici (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo ad esclusione del jet privato) per colpa esclusiva del primo mezzo di trasporto pubblico (ritardo o soppressione), a condizione che la persona assicurata abbia previsto un intervallo di tempo adeguato e sufficiente tra l’orario di arrivo previsto del primo mezzo e il successivo orario di partenza.
- Prestazioni assicurate: Le seguenti prestazioni sono erogate da TAS a seguito di un evento assicurato conformemente all’art. I.12.1 fino a una somma assicurata massima di CHF 100’000. Determinante ai fini del diritto alla prestazione è l’evento che causa l’annullamento, l’interruzione o il prolungamento del viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono considerati.
- Assistenza nell’organizzazione e assunzione illimitata delle spese per il trasporto necessario dal punto di vista medico della persona assicurata all’ospedale idoneo più vicino, in un ospedale nel luogo di domicilio (se necessario dal punto di vista medico) o il viaggio di ritorno al domicilio (in base a un referto medico), a livello complementare o subordinato a tutte le assicurazioni malattie o contro gli infortuni legali e private della persona assicurata.
- Assistenza nell’organizzazione e assunzione delle spese per un viaggio di visita (andata e ritorno) al capezzale di una persona assicurata, purché il ricovero ospedaliero abbia presumibilmente una durata superiore a 5 giorni, oppure in caso di decesso di una persona assicurata (per max 2 persone vicine, treno: 1a classe, aereo: Economy Class, spese di soggiorno: hotel di classe media con colazione). Le spese di viaggio dalla Svizzera sono assunte per evento fino a un importo di CHF 4’000 in Europa e fino a CHF 6’000 fuori dall’Europa.
- Anticipo urgente delle spese ospedaliere per un max. di CHF 5’000 per persona assicurata, che devono essere restituiti alla TAS entro 30 giorni dalle dimissioni dall’ospedale.
- Assunzione di spese impreviste spese per il viaggio di rientro (treno: 1a classe, aereo: Economy Class) e ulteriori spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione). Tali costi vengono assunti fino a un importo di CHF 5’000 per evento. Per eventi assicurati ai sensi dell’art. I.12.1.7 e I.12.1.8, TAS sosterrà il costo del viaggio di ritorno o di proseguimento (treno: 1a classe, aereo: Economy Class) e spese di soggiorno (hotel di classe media con colazione), tuttavia al massimo fino al momento in cui è nuovamente possibile proseguire il viaggio (ad esempio successivo mezzo di trasporto disponibile).
- Organizzazione e assunzione delle spese per il rimpatrio della salma o delle ceneri della persona assicurata in Svizzera incluse le formalità imposte da autorità, in caso di decesso della persona assicurata durante il viaggio. Sono coperte le spese per il trasporto, le spese supplementari derivanti dall’ottemperanza alla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri e le spese per le formalità amministrative legate al rimpatrio. Per gli animali domestici assicurati ai sensi dell’art. I.4 e deceduti, sono coperte solo le spese. In questi casi, la persona assicurata è responsabile dell’organizzazione delle prestazioni.
- Spese di ricerca e salvataggio fino a un massimo di CHF 30’000 per evento, se la persona assicurata ha subito un grave infortunio, è gravemente malata o è considerata dispersa e in presenza di uno stato di necessità nel caso di un evento ai sensi dell’art. I.12.1.2.
- Assunzione delle spese della persona assicurata per la parte di viaggio non fruita, qualora l’interruzione del viaggio sia necessaria a seguito di un evento assicurato e tali spese non siano imputabili a terzi. Tali costi vengono rimborsati fino a un importo massimo di CHF 30’000 per la copertura individuale e di CHF 50’000 per la copertura familiare. La prestazione non è cumulabile con il rimborso delle spese aggiuntive di alloggio (art. I.12.2.4).
- Assunzione delle spese supplementari per l’animale domestico assicurato malato o ferito (spese supplementari per il trasporto, alloggio e cibo).
- La decisione riguardo alla necessità, tipologia e tempistica delle prestazioni indicate spetta a TAS. Se più persone assicurate sono colpite da uno stesso evento assicurato (danno di massa), gli indennizzi che TAS deve corrispondere sono limitati a un importo massimo di CHF 1’000’000. Se le richieste di risarcimento superano tale importo, le prestazioni vengono ripartite proporzionalmente tra gli assicurati.
- Esclusioni particolari e limitazioni delle prestazioni: Non vengono erogate prestazioni nei seguenti casi:
- per viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, dall’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, ecc.) o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS al momento della partenza;
- in caso di annullamento o modifica di un viaggio o di una manifestazione assicurati da parte dell’organizzatore, del tour operator, dell’agenzia di viaggi, di un’impresa di servizi, del locatore o di un accompagnatore retribuito, o in caso di interruzione o cessazione delle loro attività;
- spese per le cure mediche ambulatoriali o stazionarie;
- spese del viaggio di ritorno incluse nel pacchetto di viaggio, se il viaggio deve essere interrotto prima del tempo;
- spese per prestazioni non approvate dal Servizio clientela della TAS in seguito a una chiamata d’emergenza;
- pretese a seguito d’insolvenza del fornitore di servizi;
- spese per l’annullamento del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico, se il gestore è obbligato al risarcimento del danno per motivi giuridici;
- spese per la perdita di coincidenze tra due mezzi di trasporto pubblico (autobus o treni a lunga percorrenza, trasporto navale o aereo), se la persona assicurata è responsabile del ritardo o se il gestore è obbligato al risarcimento del danno per motivi giuridici.
I13 – Riduzione della franchigia per veicoli a noleggio
- Eventi assicurati: È assicurata la franchigia contrattuale dovuta dalla persona assicurata a un locatore in merito a un veicolo noleggiato o per un veicolo preso in car-sharing, se la persona assicurata provoca un danno per il quale può essere perseguita civilmente e in caso di furto del veicolo.
- Veicoli assicurati: Motoveicoli e autovetture noleggiati per uso privato fino a un peso totale di 3,5 t, e i rispettivi rimorchi fino a 1,5 t, legalmente autorizzati alla circolazione stradale e immatricolati, fatte salve le esclusioni di cui all’art. I.13.4.
- Prestazioni assicurati: L’entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata a max. CHF 3’000 per contratto di locazione e non può superare il danno effettivo.
- Esclusioni particolari di prestazioni: Non sussiste copertura assicurativa per:
- conducente che ha provocato l’evento assicurato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
- viaggi non consentiti secondo il contratto di noleggio;
- viaggi con veicoli non consentiti dalla legge o dalle autorità;
- veicoli sostitutivi di officine;
- camper e roulotte;
- danni che la persona assicurata deve sostenere, in quanto non coperti dall’assicurazione casco o contro i furti.
- Procedura in caso di sinistro: 1.La persona assicurata si impegna a informare TAS immediatamente dopo l’accadimento di un evento assicurato ai sensi dell’art. A2.1. Per poter beneficiare del rimborso della franchigia, la persona assicurata deve obbligatoriamente rispettare le seguenti condizioni preliminari: 1. Informare immediatamente del sinistro il locatore; 1. Se vi sono altri utenti della strada coinvolti nell’incidente e/o in caso di danni, informare immediatamente la polizia locale, richiedere un’indagine formale, o la verbalizzazione del sinistro (rapporto di polizia, verbale o constatazione amichevole di incidente); 1. Aver ottenuto dall’autonoleggio un rapporto sui danni al momento della restituzione del veicolo a noleggio; 1. Aver pagato lui stesso le eventuali franchigie, direttamente sul posto.
- Nell’ambito dell’annuncio di sinistro, la persona assicurata deve presentare i documenti rilevanti per l’elaborazione del caso. TAS è autorizzato a richiedere i documenti mancanti.
I14 – Spese di cura
Per avere accesso alla copertura delle spese di cura all’estero, il beneficiario deve necessariamente essere domiciliato in Svizzera e titolare di un’assicurazione malattie obbligatoria ai sensi della Legge federale svizzera sull’assicurazione malattie (LAMal), nonché di un’assicurazione contro gli infortuni (ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF, oppure tramite l’assicurazione malattie obbligatoria secondo LAMal), entrambe regolarmente in vigore.
Non possono beneficiare della copertura delle spese di cura all’estero le persone che, pur avendo il proprio domicilio in Svizzera, sono soggette alla sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria in un Paese dell’UE/AELS e, contemporaneamente, registrate presso l’Istituzione comune LAMal in Svizzera.
- Eventi assicurati: Danno diritto alle prestazioni le malattie improvvise, le complicazioni impreviste durante la gravidanza e gli incidenti e infortuni che si verificano nell’ambito di un soggiorno temporaneo all’estero durante il periodo assicurativo, per i quali si rende necessario l’intervento urgente di un medico o un trattamento ospedaliero d’emergenza.
- Prestazioni assicurati::
- Spese assicurate: Sono presi a carico i seguenti costi:
- le spese mediche in caso di cure ospedaliere o ambulatoriali all’estero;
- la partecipazione ai costi sostenuti dall’assicurato (franchigia, aliquota percentuale) in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE), dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) o della Gran Bretagna (GB), ad eccezione della Svizzera conformemente alla legislazione vigente in materia di assicurazione sociale.
- I costi legati alle cure erogate dai fornitori di prestazioni durante il periodo assicurativo sono presi a carico, in via complementare a tutte le assicurazioni, obbligatorie o private, concluse in Svizzera e all’estero. Se le prestazioni sono prese a carico in via complementare o sussidiaria anche da altre assicurazioni, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di cumulo di assicurazioni. I costi sono coperti fino a un massimo di CHF 3’000’000 per evento.
- Le tariffe e retribuzioni, o qualsiasi convenzione, concordate tra i fornitori dei servizi e la persona assicurata non sono vincolanti per TAS.
- L’espressione «fornitori di prestazioni» designa ogni persona, ente e/o organismo che offre alla persona assicurata dei servizi sanitari, ad esempio i medici, le farmacie, gli ospedali.
- Le prestazioni sono rimborsate sulla base delle tariffe locali in vigore. Se gli importi reclamati sono eccessivi o non in linea con le tariffe medie locali, il rimborso sarà parziale.
- La persona assicurata riceverà il conteggio e il rimborso delle prestazioni in franchi svizzeri.
- Per poter beneficiare delle prestazioni, occorre rispettare le seguenti condizioni:
- la persona assicurata deve immediatamente contattare TAS, in modo da permetterle di predisporre, organizzare e coordinare le attività d’intervento. L’inosservanza di questa condizione è accettata soltanto se la persona assicurata non riesce a contattare per tempo TAS per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà, a patto che provveda a rimediare appena possibile,
- TAS laufend über die Veränderungen des Gesundheitszustandes informiert wird.
- TAS dev’essere costantemente aggiornato su qualsiasi cambiamento dello stato di salute. La persona assicurata deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite da TAS e dai medici curanti, salvo in una situazione di emergenza estrema che gli impedisce di seguire tali consegne (art. 38a, cpv. 1 LCA). Se la persona assicurata è venuta meno ai propri obblighi senza una valida ragione, TAS si riserva il diritto di «limitare l’indennità all’importo cui troverebbesi ridotta qualora l’obbligo fosse stato adempiuto» (art. 38a, cpv. 2 LCA).
- Le partecipazioni ai costi (franchigia/aliquota percentuale) imposte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie in Svizzera non sono mai rimborsate all’assicurato. Non è previsto alcun rimborso all’assicurato in caso di limitazione e/o esclusione delle prestazioni da parte di altre assicurazioni.
- Spese assicurate: Sono presi a carico i seguenti costi:
- Limitazione delle prestazioni:
- Per ottenere il rimborso dei costi in caso d’interruzione del soggiorno all’estero, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- le cure devono essere necessarie e somministrate da un medico, o personale sanitario, accreditato nel Paese in cui esse vengono eseguite,
- il rimpatrio non è possibile o non è indicato per motivi medici.
- È possibile che la persona assicurata debba essere trasportata e ricoverata in un altro Paese per motivi di disponibilità di posti letto, o in funzione delle cure mediche da somministrare.
- Per i sinistri ancora in corso al momento dell’estinzione della copertura assicurativa, i costi delle prestazioni sanitarie somministrate all’estero sono presi in carico fino a un massimo di 90 giorni dopo la data di scadenza dell’assicurazione.
- Per ottenere il rimborso dei costi in caso d’interruzione del soggiorno all’estero, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- Eventi e prestazioni non assicurati: Non sono coperti dall’assicurazione gli eventi e le prestazioni seguenti:
- i trattamenti, le terapie o le cure già pianificati, previsti o prevedibili all’inizio del viaggio,
- le cure destinate a persone che si trovano temporaneamente all’estero per esercitarvi un’attività professionale in qualità di dipendente o lavoratore autonomo,
- le terapie destinate alle persone che si trovano all’estero per motivi di formazione, ad eccezione dei soggiorni linguistici, i corsi di formazione e i seminari della durata massima di tre mesi,
- le cure e le terapie che non rispettano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità,
- gli interventi chirurgici mediante i quali si intende porre rimedio, parzialmente o totalmente, a difetti fisici e malformazioni, o le complicazioni di un trattamento estetico,
- le cure dentistiche odontoiatriche e i trattamenti di medicina alternativa che non sono presi a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal,
- le malattie o gli infortuni sopraggiunti durante i viaggi in Paesi o regioni sconsigliati dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE). Tuttavia, se l’assicurato è sorpreso da un evento di questo tipo durante un viaggio, sono coperti gli infortuni e le malattie che si manifestano nei primi 14 giorni successivi allo scoppio al evento.
I15 – Assistenza ai veicoli
- Veicoli assicurati: L’assicurazione copre i veicoli a motore ad uso privato guidati da una persona assicurata fino a un peso totale max. di 3,5 t e un’altezza max. di 3,2 m, immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nonché i rimorchi immatricolati trainati con tali veicoli.
- Eventi assicurati: L’assicurazione copre gli eventi elencati di seguito nel campo di applicazione geografico Europa secondo l’art. I.2.
- Guasto: È considerato un guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevedibile di un veicolo assicurato ai sensi dell’art I.15.1 conseguente a un difetto e che impedisce di raggiungere l’officina più vicina, o che non lo rende possibile per motivi di sicurezza. Tra i guasti si annoverano anche: foratura degli pneumatici, mancanza di carburante (mancanza o sostituzione di carburante, congelamento carburante), batteria scarica o difettosa (compresa la batteria dell’auto elettrica), problemi con le chiavi (sono rimaste chiuse nel veicolo, perdita, furto, danneggiamento, serrature e porte ghiacciate) e danni ai seguenti componenti di sicurezza: cinture di sicurezza, tergicristalli, frecce, fari anteriori e posteriori, illuminazione, parabrezza.
- Evento casco: Sono «eventi casco» gli incidenti con il veicolo assicurato, il furto del veicolo assicurato, atti vandalici o danni causati dalle martore al veicolo assicurato, nonché i danni al veicolo assicurato causati da incendio, acqua o eventi naturali (ai sensi dell’art. 173 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]).
- Prestazioni assicurati: Le seguenti prestazioni sono erogate da TAS a seguito di un evento assicurato ai sensi dell’art. I.15.2 nel campo di applicazione Europa per i veicoli ai sensi dell’art. I.15.1 e per i veicoli noleggiati (veicoli secondo l’art. I.15.1 messi a disposizione da terzi su base commerciale, anche se immatricolati all’estero), a condizione che terzi (ad es. società di noleggio veicoli) non debbano farsi carico di tali prestazioni:
- organizzazione e assunzione delle spese per riparare il veicolo sul posto, nei limiti del possibile, e consentire di riprendere il viaggio dopo un guasto;
- organizzazione e assunzione delle spese per trainare il veicolo fino all’officina adeguata più vicina;
- organizzazione e assunzione delle spese per la rimozione del veicolo (rimessa in strada del veicolo) fino a CHF 2’000 per evento;
- TAS sostiene i costi di soggiorno in loco (hotel di classe media con colazione, veicolo a noleggio di classe media e nell’ambito della disponibilità) durante la riparazione fino a un importo totale massimo di CHF 1’200 a evento, se il veicolo può essere reso nuovamente idoneo alla circolazione entro 3 giorni lavorativi dal sinistro. La riparazione deve essere comprovata mediante fattura emessa da un’officina ufficiale. In caso contrario, TAS si riserva il diritto di addebitare alla persona assicurata le prestazioni già erogate.
- aiuto all’organizzazione e invio di pezzi di ricambio, se non è possibile procurarli in loco entro 3 giorni lavorativi (esclusi fine settimana e festivi). Eventuali tasse di stazionamento saranno sostenute fino a un importo di CHF 250;
- assunzione dei costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno o di proseguimento (treno: 1a classe, aereo: Economy Class, veicolo a noleggio di classe media e nell’ambito della disponibilità, pernottamento in hotel di classe media con colazione) fino a un importo totale max. di CHF 1’500 a evento, se, sulla base di una perizia, il veicolo non può essere riparato entro 3 giorni lavorativi;
- eventuale organizzazione del trasporto di ritorno in Svizzera per la riparazione del veicolo assicurato non idoneo alla circolazione (fino al valore di mercato attuale), se tale idoneità non può essere ripristinata sul posto entro 3 giorni lavorativi. Il trasporto deve essere preventivamente approvato e organizzato da TAS. Eventuali tasse di stazionamento saranno sostenute fino a un importo di CHF 250. I danni causati durante il soccorso stradale o il trasporto del veicolo devono essere segnalati per iscritto a TAS entro e non oltre 8 giorni di calendario dal ricevimento del veicolo in Svizzera. TAS non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni (cfr. art. I.10), ma porrà il fornitore di fronte alla dichiarazione di sinistro;
- dopo la riparazione del veicolo assicurato all’estero, TAS provvede ad organizzare il viaggio della persona assicurata, o altra persona a lei vicina, per consentire il ritiro del veicolo riparato, assumendone i costi, purché il ritiro avvenga entro un termine di 2 mesi dall’evento che ha determinato la riparazione. Se il ritiro avviene per mezzo di un secondo veicolo privato, viene applicata una tariffa chilometrica per i rispettivi costi variabili pari a CHF 0.50. TAS si riserva il diritto di adeguare la suddetta tariffa all’andamento del prezzo del carburante. Eventuali pedaggi di autostrade e gallerie sono ugualmente coperti. La riparazione deve essere comprovata mediante fattura emessa da un’officina ufficiale. In caso contrario, TAS si riserva il diritto di rifiutare la prestazione e addebitare alla persona assicurata le prestazioni già erogate. Il recupero o ritiro del veicolo conformemente alle condizioni di cui sopra può essere organizzato anche in caso di malattia, infortunio o decesso della persona assicurata durante il viaggio, se nessun compagno di viaggio è in grado di guidare il veicolo;
- assunzione delle tasse di stazionamento fino a un max. di CHF 250 e dei necessari costi di rottamazione del veicolo assicurato, se è divenuto totalmente inutilizzabile a causa di un evento assicurato e non può essere riportato in Svizzera.
- La decisione riguardo alla necessità, tipologia e tempistica delle prestazioni indicate spetta a TAS.
- Esclusioni particolari di prestazioni: Non sussiste copertura assicurativa per:
- veicoli con targhe straniere (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) e veicoli ad uso commerciale (es. trasporti di persone per scopi commerciali con obbligo di autorizzazione);
- danni causati durante l’uso di un veicolo da parte di un conducente sprovvisto della licenza di condurre prevista dalla legge. Lo stesso vale per lezioni di guida effettuate senza l’accompagnamento previsto dalla legge, e per la circolazione senza la targa stabilita dalla legge o con una targa non valida;
- spese per riparazioni e pezzi di ricambio;
- dazi doganali;
- oggetti lasciati nel veicolo;
- trasporto di merci pericolose ai sensi del diritto svizzero della circolazione stradale;
- danni a taxi, veicoli di scuole guida e veicoli sostitutivi di officine o veicoli a noleggio utilizzati come veicoli sostitutivi;
- responsabilità della persona assicurata per la perdita del bonus del veicolo;
- per viaggi in Paesi o regioni già sconsigliati dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ecc.) o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al momento della partenza.
I16 – Definizioni assicurazione viaggio
- Epidemia: Il rapido sviluppo e la diffusione di una malattia contagiosa, solitamente di origine infettiva, tra un gran numero di persone. L’epidemia è quindi limitata a una regione, un paese o un’area ben definita.
- Economia domestica: Le persone vivono nella stessa economia domestica se abitano nella medesima unità abitativa e vi hanno il domicilio (ai sensi dell’art. 23 del Codice civile svizzero).
- Viaggio d’affari: I viaggi d’affari sono trasferte lavorative al di fuori dei posti di lavoro abituali e del luogo di residenza del beneficiario. Il motivo del viaggio è professionale e/o il finanziamento/pagamento del viaggio è effettuato dall’azienda per la quale il viaggiatore lavora.
- Colpa grave: Violazione da parte del beneficiario di una regola elementare di prudenza, che dovrebbe essere rispettata da qualsiasi persona di buon senso nelle stesse circostanze (formulazione del Tribunale federale). In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le prestazioni.
- Insolvenza: Con insolvenza s’intende l’incapacità di pagare, il deposito del bilancio, il fallimento o la cessazione dell’attività per motivi finanziari di un fornitore di servizi.
- Malattia: È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro (Art. 3, cpv. 1, LPGA).
- Persona vicina: Sono considerate persone vicine: familiari, partner in concubinato, partner in un’unione domestica registrata e i relativi figli e genitori.
- Disastro naturale: Si considerano disastri naturali gli eventi naturali, improvvisi e inusuali, in seguito ai quali le persone coinvolte dipendono da un aiuto esterno (ad esempio terremoti, inondazioni, uragani, ecc.). Gli eventi regolari, l’ondata di caldo, come la nebbia, le nevicate eccezionali che possono causare ad esempio la chiusura provvisoria di strade, aeroporti, ecc. non sono considerati disastri naturali.
- Mezzi di trasporto public: Quest’espressione indica i mezzi del trasporto pubblico di persone, inclusi gli autobus, i mezzi ferroviari e nautici (che godono di una concessione) soggetti a un obbligo di trasporto e tariffa, che sono tenuti a rispettare una tabella oraria; inoltre, designa i servizi aerei regolari. I taxi e i veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblico.
- Pandemia: Diffusione globale di un’epidemia.
- Circolazione stradale: Con quest’espressione, s’intende la circolazione sulle strade pubbliche accessibili ai veicoli a motore, disciplinata dalle disposizioni della Legge federale sulla circolazione stradale, o delle normative straniere corrispondenti.
- Persona scomparsa: Una persona si considera scomparsa se, nel momento in cui ci si aspetta che sia presente, risulta irreperibile e si teme che si trovi, contro la propria volontà, in una situazione pericolosa, dalla quale non riesce a sottrarsi senza l’aiuto di terzi. In caso di allontanamento volontario dagli altri viaggiatori, la persona non è considerata scomparsa.
- Animale domestico assicurato: Sono considerati animali domestici assicurati solo i cani e i gatti della persona assicurata di proprietà della persona assicurata e custoditi nella sua abitazione.
- Malattia preesistente: Qualsiasi malattia fisica o psichica precedente alla data di prenotazione e/o di inizio del viaggio, a eccezione delle patologie croniche in fase stabile e delle malattie che non richiedono un ricovero ospedaliero o quelle che non hanno richiesto modifiche significative del trattamento nel corso dei 6 mesi precedenti alla data di prenotazione o di inizio del viaggio.
- Domicilio: Si considera domicilio di una persona il centro dei suoi interessi. Non è determinato esclusivamente sulla base di elementi puramente formali (ad esempio, atto di notifica di arrivo e partenza presso la polizia, deposito dei documenti, luogo dove si esercita il proprio diritto di voto), ma valutando la situazione effettiva nel complesso. Saranno pertanto presi in considerazione tutti gli elementi oggettivi che rientrano nella vita di una persona, ad esempio l’indirizzo usato per le fatture dell’elettricità e del telefono.
J – Definizioni
- Valore di demolizione (stabile): ricavato ottenuto dall’immobile demolito senza terreno, se fosse stato venduto al momento del verificarsi del danno.
- Installazione edile: installazioni collegate a terra, anche nel caso in cui l’installazione edile poggi sul terreno con il proprio peso, come costruzioni mobili, muri di sostegno, sculture, fontane ornamentali, scale, sentieri, vialetti, cassette della posta, aste per bandiere, recinzioni, stagni artificiali, celle solari ecc.
- Valore di risarcimento (stabile): costi di costruzione usuali nel luogo in questione per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile assicurato al momento del sinistro.
- Coperture di primo rischio: somma di risarcimento massima concordata per un determinato rischio (ad es. casco).
- Costruzioni mobili: installazioni edili per le quali non è necessaria una licenza edilizia ordinaria, come casette per orti, api o giardini, pollai ecc.
- Mezzi analoghi a veicoli: mezzi di locomozione non motorizzati dotati di ruote o rotelle, azionati esclusivamente dalla forza fisica dell’utente (esempio: pattini in linea, monopattini, skateboard ecc.). I mezzi analoghi a veicoli non sono omologati per l’uso su strade pubbliche.
- Stessa economia domestica: comprende tutte le persone che sono registrate allo stesso indirizzo e costituiscono una comunità abitativa. Appartengono alla stessa economia domestica anche i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.
- Somma complessiva dell’opera: spese edili complessive secondo il codice dei costi di costruzione (calcolato in base ai criteri SIA). La somma complessiva dell’opera corrisponde al preventivo (compresi gli onorari di progettazione e le retribuzioni degli artigiani), meno il costo del terreno, le tasse e gli interessi.
- Geotermia: procedimento per lo sfruttamento del calore immagazzinato nel sottosuolo.
- Colpa grave: Violazione da parte del beneficiario di una regola elementare di prudenza, che dovrebbe essere rispettata da qualsiasi persona di buon senso nelle stesse circostanze (formulazione del Tribunale federale). In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le prestazioni.
- Implosione: frantumazione improvvisa di un corpo cavo dovuta a un’eccessiva pressione esterna.
- Planimetria catastale: rappresentazione in scala dei terreni del catasto fondiario. I terreni sono elencati e rappresentati graficamente con le loro dimensioni, la loro tipologia d’uso, la posizione e altre caratteristiche.
- Piccola manutenzione (immobili in locazione): piccoli lavori di pulizia o riparazione necessari per la manutenzione ordinaria, come la manutenzione di impianti, rubinetterie ed apparecchiature in cucine e bagni, sostituzione di interruttori elettrici, prese elettriche, fusibili, lampadine e rimozione di intasamenti di condutture di scarico fino alla conduttura principale ecc.
- Legittimità: fondatezza.
- Maser: laser nella gamma delle microonde.
- Abitazione mobile: unità abitativa trasportabile, il cui arredamento interno è paragonabile a quello di un appartamento e che può essere trasportata solo con un camion.
- Rincaro postsinistro (stabile): spese supplementari effettive causate da variazioni di prezzo intercorse fra il verificarsi del danno e la ricostruzione dello stabile.
- Indennità in natura: sostituzione diretta di una cosa assicurata danneggiata, con la quale il danno non viene risarcito in denaro, ma sostituendo la cosa assicurata.
- Valore a nuovo: nuovo acquisto o sostituzione equivalente al momento del sinistro. Da ciò viene detratto un eventuale valore residuo della cosa danneggiata. In caso di animali domestici, il nuovo acquisto o la sostituzione equivalente dell’animale domestico al momento del sinistro. In caso di decesso di un animale domestico, il valore a nuovo corrisponde al prezzo d’acquisto pagato e alle spese di sepoltura.
- Danni da fuoco utilitario: danni causati da fuoco che si sviluppa nel luogo in cui è previsto, ad es. il fuoco nel camino, sul fornello a gas, nella caldaia ecc.
- Usufruttuario (di stabili o terreni): ha il diritto di trattare uno stabile o un terreno come sua proprietà, pur non avendone la proprietà. Questo significa che l’usufruttuario ha il pieno godimento della cosa, mentre durante il periodo dell’usufrutto al proprietario rimane solo la «nuda» proprietà.
- Mezzi di trasporto public: Quest’espressione indica i mezzi del trasporto pubblico di persone, inclusi gli autobus, i mezzi ferroviari e nautici (che godono di una concessione) soggetti a un obbligo di trasporto e tariffa, che sono tenuti a rispettare una tabella oraria; inoltre, designa i servizi aerei regolari. I taxi e i veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblico.
- Spese per la riduzione del danno: spese conseguenti a un sinistro sostenute per salvare una cosa assicurata o preservarla da danni maggiori.
- Gioielli: cose di metalli preziosi lavorati, pietre preziose e perle.
- Danni da bruciature: danni da fuoco causati in assenza di fiamma, ad es. da scintille, cenere incandescente ecc.
- Veicoli stradali: veicoli terrestri destinati al traffico stradale e non vincolati su rotaia.
- Sussidiario: i danni per i quali la prestazione viene erogata in via sussidiaria sono coperti solo se non coperti da un’altra assicurazione, ad es. l’assicurazione di responsabilità civile di un fornitore di servizi.
- Cause / movimenti tettonici: movimenti della crosta terrestre.
- Valore commerciale: ricavato ottenuto dall’immobile senza terreno, se fosse stato venduto al momento del verificarsi del danno.
- Valore totale: valore di una cosa assicurata.
- LCA: Legge sul contratto di assicurazione.
- Valore attuale: valore a nuovo da cui viene detratto il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi. I residui disponibili vengono conteggiati al valore attuale.
Ulteriori definizioni, valide solo per l’assicurazione viaggio, sono riportate nella sezione assicurazione viaggio delle presenti CGA.